Sentenza n. 27/1993
Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956,
n. 1589, recante "Istituzione del Ministero delle partecipazioni
statali", iscritto al n. 47 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'avv. Massimo Severo Giannini per il comitato promotore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 6 settembre 1991 da 37 cittadini elettori
sul seguente quesito:
"Volete che sia abrogata la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,
recante "Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali"?
L'ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, con
ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ha dichiarata legittima.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il presidente della Corte
costituzionale ha convocato la Corte in camera di consiglio per il
giorno 13 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 33 della legge 25 maggio
1970, n. 352, per deliberare sull'ammissibilità del referendum
secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge Cost. 11 marzo 1953,
n. 1.
In data 11 gennaio 1993 il comitato promotore del referendum, in
persona del suo presidente avv. Massimo Severo Giannini - avvalendosi
della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della citata legge
n. 352 del 1970 - ha depositato memoria, chiedendo che il referendum
sia dichiarato ammissibile giacché, pur essendo in corso la
"privatizzazione" delle partecipazioni statali, il Ministero delle
partecipazioni statali non è stato soppresso.
Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 l'avv. Massimo
Severo Giannini è comparso per il comitato promotore, illustrando la
suddetta memoria. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda
l'intero testo della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.
Tale legge, dopo avere istituito con l'art. 1 il Ministero delle
partecipazioni statali, gli ha trasferito (art. 2, comma primo) le
competenze in precedenza spettanti al Ministero delle finanze per
quanto attiene alle partecipazioni da esso gestite ed alle aziende
patrimoniali dello Stato; gli ha parimenti devolute (art. 2, comma
secondo) le attribuzioni precedentemente spettanti al Consiglio dei
Ministri, al Presidente del Consiglio dei Ministri od a singoli
Ministri, relativamente all'IRI, all'ENI ed a tutte le altre imprese
con partecipazione statale diretta o indiretta, nonché (art. 2,
quinto comma) le attribuzioni spettanti ai Ministeri del tesoro e
dell'industria e commercio in ordine al fondo di finanziamento
dell'industria meccanica.
La legge suindicata ha inoltre previsto (art. 3) l'inquadramento
in enti autonomi di gestione di tutte le anzidette partecipazioni,
articolandole in strutture pubbliche.
Al fine di coordinare l'azione del Ministero delle partecipazioni
statali con quella degli altri Ministeri interessati, ha inoltre
istituito (art. 4) un comitato permanente composto, oltre che dal
Ministro per le partecipazioni statali, dai Ministri per il bilancio,
per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la
previdenza sociale.
La legge regola, infine, l'organizzazione del Ministero, con
riferimento alle sue strutture amministrative, alle relative
competenze, alla provvista del personale, nonché alla copertura
delle relative spese.
2. - La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità
della richiesta, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della
Costituzione - non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative previste
da questa norma - o comunque desumibili dall'ordinamento
costituzionale.
La richiesta è fornita dei requisiti di chiarezza, univocità ed
omogeneità, essendo evidente che con essa si intende sottoporre a
referendum l'abrogazione del sistema delle partecipazioni statali,
così come configurato dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, con le
conseguenti implicazioni sull'organizzazione amministrativa. Il
sistema della legge, sottoposta a referendum, è fondato sul
complesso "Ministero delle partecipazioni statali" - "Comitato
permanente di Ministri indicati dall'art. 4 della legge stessa", per
quanto riguarda la direzione politica; sul complesso "enti di
gestione" - "società finanziarie ed operative", per quanto riguarda
l'elemento imprenditoriale.
Univoco, pertanto, è il tema oggetto della valutazione; omogeneo
e chiaro il relativo quesito, anche dopo l'emanazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992,
n. 359, che ha trasformato l'IRI e l'ENI in società per azioni ed ha
"attribuito" al Ministero del tesoro le azioni stesse (art. 15).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 recante
"Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali", dichiarata
legittima, con ordinanza 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per
il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte