Sentenza n. 27/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza", relativamente agli articoli:
26, comma 1, limitatamente alle parole: "di piante di canapa
indiana,";
38, comma 1, limitatamente alla parola: "II," e comma 4,
limitatamente alla parola: ",II";
50, comma 9, limitatamente alla parola: "II,";
54, comma 1, limitatamente alla parola: "II," e comma 2,
limitatamente alla parola: ",II";
75, comma 1, limitatamente alle parole: "II e" e comma 2,
limitatamente alle parole: "II e";
79, comma 1, limitatamente alle parole: "II e", iscritto al n.
95 del registro referendum.
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Uditi gli avvocati Adelmo Manna e Giovanni Pitruzzella per i
presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare presentata da Rita Bernardini, Lorenzo Strik
Lievers, Mauro Sabatano e Fiorella Mancuso, sul seguente quesito
riguardante il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
"Volete voi che siano abrogati l'articolo 26, comma 1,
limitatamente alle parole "di piante di canapa indiana," ;
l'articolo 38, comma 1, limitatamente alla parola "II," e comma 4,
limitatamente alla parola ", II" ; l'articolo 50, comma 9,
limitatamente alla parola "II," ; l'articolo 54, comma 1,
limitatamente alla parola "II," e comma 2, limitatamente alla
parola ", II" ; l'articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole
"II e" e comma 2, limitatamente alle parole "II e" ; l'articolo
79, comma 1, limitatamente alle parole "II e" del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza"?".
2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza dell'11-13
dicembre 1996, ritenuta la tempestività della presentazione della
richiesta referendaria, dato atto che le sottoscrizioni raccolte dai
promotori avevano superato il numero di cinquecentomila, ha
dichiarato che la richiesta è conforme alle disposizioni di legge.
La denominazione del referendum è stata stabilita come segue:
"DROGHE LEGGERE: Esclusione dei derivati della canapa indiana (come
hashish e marijuana) dalle droghe proibite".
3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per la deliberazione in
camera di consiglio sull'ammissibilità della richiesta, dandone
comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri.
4. - Con ordinanza del 18 dicembre 1996, l'Ufficio centrale per il
referendum ha rigettato l'istanza dei promotori del referendum che
tendeva alla modifica della denominazione del referendum, sulla base
della considerazione che l'intento abrogativo non sarebbe stato
quello della mera liberalizzazione, bensì di una nuova
regolamentazione delle attività connesse alle c.d. droghe leggere.
Nell'ordinanza si rileva che la denominazione è volta a rendere
possibile all'elettore di cogliere a prima lettura il significato
dell'oggetto del referendum; pertanto è necessario e sufficiente che
essa contenga una chiara e sintetica indicazione del testo della
norma di cui si propone l'abrogazione, senza estendersi fino ad
esplicitare l'assetto normativo che i promotori si ripromettono di
conseguire: ciò giustifica il rigetto dell'istanza, essendo questa
motivata esclusivamente con l'argomentazione che la denominazione del
referendum non corrisponderebbe all'intento abrogativo che i
promotori dichiarano di ripromettersi con l'iniziativa referendaria.
5. - In prossimità della camera di consiglio, i promotori hanno
depositato una memoria nella quale si chiede la dichiarazione di
ammissibilità del referendum. Nella memoria si rileva innanzi tutto
che scopo dei promotori non è la liberalizzazione dell'uso personale
delle droghe leggere, bensì una nuova regolamentazione delle
attività connesse a tale uso. Si tratterebbe, quindi, di una
richiesta ben diversa da quella dichiarata inammissibile dalla Corte
con la sentenza n. 30 del 1981. La finalità si ricaverebbe dal fatto
che il quesito non coinvolge né l'articolo 17 del d.P.R. n. 309 del
1990, che pone un regime autorizzatorio per le attività connesse
alle sostanze stupefacenti, né l'articolo 73 dello stesso decreto,
che prevede sanzioni penali per le ipotesi di violazione.
Per quanto riguarda le singole norme prese in considerazione dalla
richiesta referendaria, si afferma in primo luogo che l'intervento
sul primo comma dell'articolo 26 va raccordato con il permanere del
regime autorizzatorio di cui all'articolo 17: di conseguenza,
l'abrogazione referendaria determinerebbe "la liceità della
coltivazione per uso personale", ma non farebbe venir meno l'obbligo
per il produttore a fini commerciali di richiedere l'autorizzazione
alla coltivazione, obbligo sanzionato penalmente dall'articolo 73.
Con l'intervento sull'articolo 38, invece, sarebbe "consentita la
vendita di droghe leggere anche a soggetti non previamente
autorizzati dal Ministro della sanità, purché, si badi bene,
contenuta nei limiti dell'uso personale"; anche in questo caso,
dunque, non vi sarebbe contrasto con la previsione di sanzioni penali
per le attività poste in essere senza la prescritta autorizzazione.
Con questi interventi sarebbe coerente l'abrogazione parziale
dell'articolo 75, che determinerebbe "il venir meno delle sanzioni
amministrative esclusivamente per coloro che detengono o acquistano
per uso personale". Quanto all'abrogazione parziale dell'articolo 79,
essa sarebbe coerente con l'intento di "consentire il libero consumo
per uso personale" e la cessione finalizzata all'uso personale.
Infine, anche l'eliminazione del riferimento alla tabella II dagli
articoli 50 e 54 sarebbe in linea con il quadro normativo realizzato,
"che dovrebbe eliminare gli ostacoli e le sanzioni nei confronti di
quelle attività dirette a realizzare l'uso personale delle droghe
leggere".
Nella memoria ci si sofferma, poi, sull'effetto dell'eventuale
abrogazione parziale dell'articolo 75, che - a giudizio del Comitato
promotore - non comporterebbe la riespansione della norma penale
incriminatrice di cui all'articolo 73. A tale conclusione
condurrebbero sia l'interpretazione sistematica delle due norme, sia
la precedente evoluzione della disciplina.
Infine, non opererebbe il limite, di cui all'articolo 75 della
Costituzione, relativo alle leggi di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali. A parte le valutazioni sulla giurisprudenza
costituzionale in materia, infatti, in primo luogo le norme oggetto
del quesito non fanno parte dell'ordine di esecuzione di un trattato.
In secondo luogo, il limite va interpretato nel senso
dell'inammissibilità delle richieste di referendum che condurrebbero
inevitabilmente all'impossibilità dello Stato di adempiere i propri
obblighi internazionali, e non nel senso della sottrazione allo
strumento referendario delle norme interne, sul contenuto delle quali
possa spiegare una qualche influenza una regolamentazione pattizia.
6. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 sono stati uditi,
per i presentatori Rita Bernardini e Mauro Sabatano, gli avvocati
Riccardo Luzzatto, Giovanni Pitruzzella e Adelmo Manna. Considerato in diritto
1. - La richiesta in esame investe varie disposizioni del d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). In
particolare, viene proposta la soppressione:
nell'art. 26, primo comma, dell'inciso "di piante di canapa
indiana", al fine di sottrarle al divieto assoluto di coltivazione
nel territorio dello Stato;
nell'art. 75, primo e secondo comma, dell'inciso "II e", cui
conseguirebbe l'esclusione dell'assoggettamento alle sanzioni
amministrative ivi previste nei confronti di chi, per farne uso
personale, importa, acquista o comunque detiene le sostanze (la
cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, nonché le preparazioni
contenenti le predette sostanze) indicate nella predetta tabella,
inserita nell'art. 14;
nell'art. 79, primo comma, dell'inciso "II e", che determinerebbe
il venir meno delle sanzioni penali stabilite nei commi primo e
secondo di tale norma a carico di chi adibisce o consente che sia
adibito un locale pubblico o un circolo privato, ovvero un immobile,
un ambiente o un veicolo, a luogo di convegno di persone che si danno
all'uso di c.d. droghe leggere.
Accanto a queste norme, che nel quesito referendario assumono
un'importanza centrale, viene proposta l'abrogazione del termine "II"
negli articoli 38, primo e quarto comma; 50, nono comma; 54, primo e
secondo comma: ne deriverebbe che le sostanze indicate nella tabella
II dell'art. 14 verrebbero sottratte alle regole e ai limiti
rispettivamente previsti in tali norme in tema di vendita o cessione,
importazione, esportazione e transito, prelevamento di campioni da
parte della dogana destinataria.
2. - Malgrado la complessità del quesito e i delicati problemi
interpretativi che dovrebbero essere affrontati in caso di esito
positivo della consultazione referendaria, con particolare
riferimento alla disciplina che risulterebbe in tema di coltivazione
della canapa indiana, il significato oggettivo e la matrice
sostanzialmente unitaria del referendum, come emergono anche dalla
memoria del Comitato promotore, sono individuabili nella finalità di
rendere lecite e, quindi, prive di sanzione, le attività preliminari
e connesse all'uso personale della canapa indiana e dei suoi
derivati, quali hashish e marijuana.
Risulta pertanto soddisfatta l'esigenza di omogeneità del quesito,
indicata sin dalla sentenza n. 16 del 1978 quale requisito di
ammissibilità, ed a cui, in particolare, la Corte si è richiamata
nelle due precedenti sentenze sull'ammissibilità dei referendum in
materia di sostanze stupefacenti (n. 30 del 1981 e n. 28 del 1993).
Occorre però verificare se non sussistano altre ragioni
costituzionali di inammissibilità.
3. - Vengono in primo luogo in considerazione, anche alla luce
delle già menzionate sentenze n. 30 del 1981 e n. 28 del 1993, i
profili attinenti ad eventuali violazioni di obblighi internazionali
assunti dallo Stato italiano in tema di coltivazione e detenzione per
uso personale della canapa indiana e dei suoi derivati.
Basterà qui ricordare che nella prima sentenza il referendum venne
dichiarato inammissibile perché, avendo tra l'altro ad oggetto la
tabella II (allora prevista dall'art. 12 della legge 22 dicembre
1975, n. 685) e, con riferimento al divieto assoluto di coltivazione,
l'inciso "di piante di canapa indiana" di cui all'art. 26 della legge
ora citata, si poneva in contrasto con gli obblighi internazionali
assunti dall'Italia in materia di disciplina della canapa indiana e
dei suoi derivati. Nella seconda sentenza il referendum venne invece
dichiarato ammissibile in quanto l'intervento abrogativo sull'art.
75 del decreto legislativo n. 309 del 1990 aveva come effetto la
depenalizzazione dell'importazione, dell'acquisto e della detenzione
per uso personale di sostanze stupefacenti anche in dose superiore a
quella media giornaliera, ma lasciava sussistere le misure
amministrative previste dallo stesso art. 75. Sotto questo aspetto,
non si poneva pertanto in contrasto con gli obblighi internazionali
assunti in materia dallo Stato italiano.
Il quadro degli obblighi internazionali rilevanti ai fini del
presente giudizio è definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite
adottata a Vienna il 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, ratificata e resa esecutiva in
Italia per effetto della legge 5 novembre 1990, n. 328, nonché dalla
Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo
1961 e dal relativo Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il
25 marzo 1972, entrambi ratificati e resi esecutivi in Italia per
effetto della legge 5 giugno 1974, n. 412.
La Convenzione di Vienna - riconosciuta nel preambolo la necessità
di rafforzare e completare le misure previste nella Convenzione unica
sugli stupefacenti del 1961, così come modificata dal Protocollo di
emendamento del 1972, e nella Convenzione sulle sostanze psicotrope -
stabilisce nell'art. 3, paragrafo 2, l'obbligo per ciascuna parte di
adottare "le misure necessarie per attribuire la natura di reato,
conformemente alla propria legislazione interna, qualora l'atto sia
stato commesso intenzionalmente, alla detenzione e all'acquisto di
stupefacenti e di sostanze psicotrope e alla coltivazione di
stupefacenti destinati al consumo personale".
Nel paragrafo 4, lett. c), dello stesso articolo si precisa poi che
"in casi adeguati di reati di natura minore, le parti possono in
particolare prevedere in luogo di una condanna o di una sanzione
penale misure di educazione, di riadattamento o di reinserimento
sociale, nonché, qualora l'autore del reato sia un tossicomane,
misure di trattamento terapeutico e di assistenza sanitaria
post-ospedaliera". Tale facoltà è ulteriormente articolata nella
successiva lett. d), ove si chiarisce che le misure sopra indicate
possono essere "sia in sostituzione della condanna o della pena
decretate per un reato determinato conformemente con le disposizioni
del paragrafo 2 del presente articolo, sia in aggiunta ad essa".
Per quanto qui interessa, il sistema della Convenzione di Vienna è
completato dal paragrafo 2 dell'art. 14, che impone a ciascuna parte
l'obbligo di adottare "misure appropriate per impedire sul suo
territorio la coltura illecita di piante contenenti stupefacenti",
tra cui "la pianta di canapa indiana", nonché dall'art. 25, ove è
stabilito che le disposizioni della Convenzione non derogano ai
diritti e agli obblighi derivanti dalla Convenzione unica di New York
del 1961, così come modificata dal Protocollo di emendamento del
1972, nonché dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
In particolare, l'art. 4 della Convenzione unica di New York,
dedicato agli obblighi di carattere generale, impone alle parti di
adottare le misure legislative e amministrative necessarie "per
limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la
fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il
commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti"; l'art. 33 impone
alle parti di vietare "la detenzione di stupefacenti senza una
autorizzazione legale"; l'art. 28, nel caso in cui una parte
autorizzi la coltivazione della cannabis, impone l'applicazione del
rigoroso regime di controllo disposto dall'art. 23 per il papavero
da oppio.
Infine, l'art. 14, paragrafo 1, lett. a) del Protocollo di
emendamento, modificativo dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 36 della
Convenzione, impone alle parti di adottare "le misure necessarie
affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione,
l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in
vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per
qualunque scopo... siano considerati infrazioni punibili qualora
siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi
siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che
prevedono la reclusione o altre pene detentive". La lett. b)
consente poi alle parti, "qualora tali infrazioni siano commesse da
"persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti", in luogo di
condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, di
sottoporle "a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e
reinserimento sociale".
Non vi è quindi dubbio che, alla stregua delle convenzioni
internazionali di Vienna e di New York, la canapa indiana e i suoi
derivati rientrano tra le sostanze stupefacenti la cui coltivazione e
detenzione, anche per fini di consumo personale, deve essere
qualificata come reato o, quantomeno, sottoposta a misure
amministrative riabilitative e di reinserimento sociale diverse dalla
sanzione penale: al riguardo, la Corte si richiama alle conclusioni
cui sono pervenute le sentenze n. 30 del 1981 e n. 28 del 1993,
all'analitico esame ivi contenuto delle disposizioni della
Convenzione unica di New York del 1961, come emendata dal Protocollo
di Ginevra del 1972, della Convenzione di Vienna del 1988, nonché
delle allegate tabelle I e IV, con specifico riferimento alla
sottoposizione della canapa indiana e dei suoi derivati alle varie
misure di controllo previste per la coltivazione, il commercio, la
detenzione e l'uso delle sostanze stupefacenti.
4. - Alla stregua di quanto sopra esposto, ed alla luce del rilievo
centrale che nell'intera operazione referendaria assume il quesito
relativo all'art. 75, primo e secondo comma, l'esame degli eventuali
rilievi di inammissibilità per violazione degli impegni
internazionali può opportunamente prendere le mosse dall'intervento
referendario su tale norma.
Poiché l'obiettivo significato del quesito relativo all'art. 75 è
di eliminare le sanzioni amministrative ivi previste nei confronti di
chi, per farne uso personale, importa, acquista o comunque detiene le
sostanze indicate nella tabella II, l'eventuale esito positivo del
referendum lascerebbe tali condotte prive di qualsiasi sanzione o
misura amministrativa.
La Corte ritiene che sia proprio tale conseguenza a porsi in
irrimediabile contrasto con le sopra menzionate norme delle
Convenzioni di Vienna del 1988 e di New York del 1961, che impongono
appunto alle parti contraenti di attribuire carattere di reato alle
condotte descritte dall'art. 75, o, quantomeno, di applicare nei casi
di minore gravità misure alternative di carattere amministrativo,
anche quando le sostanze stupefacenti sono destinate al consumo
personale ed anche quando le infrazioni sono commesse da persone che
utilizzano in modo abusivo sostanze stupefacenti (art. 3, paragrafi 2
e 4, lett. c) e d) della Convenzione di Vienna; art. 14, paragrafo 1,
lett. b) del Protocollo di emendamento della Convenzione di New
York).
Per completezza, la Corte rileva che non ha pregio la tesi,
adombrata dai difensori del Comitato promotore nella camera di
consiglio del 9 gennaio 1997, secondo cui l'art. 120 del d.P.R. n.
309 del 1990 consentirebbe comunque interventi terapeutici e
socio-riabilitativi nei confronti di chi fa uso personale di sostanze
stupefacenti: la norma si riferisce infatti a forme di terapia
volontaria, non assimilabili alle misure alternative alla sanzione
penale, ma pur sempre di natura coattiva, previste dall'art. 3,
paragrafo 4, lett. c), della Convenzione di Vienna.
La conclusione in ordine all'art. 75, primo e secondo comma, rende
superfluo procedere all'esame degli interventi abrogativi sugli
articoli 26, primo comma, 38, primo e quarto comma, 50, nono comma,
54, primo e secondo comma, 79, primo comma, in quanto l'eventuale
accertamento di ulteriori profili di contrasto con gli obblighi
discendenti dalle convenzioni internazionali risulta assorbito dalle
valutazioni cui la Corte è pervenuta in ordine all'art. 75 del
decreto legislativo n. 309 del 1990.
5. - Quanto sinora esposto determina una pronuncia di
inammissibilità del presente referendum. Al riguardo, va ricordato,
che sin dalla sentenza n. 16 del 1978, la Corte ha ritenuto
ricomprese nella categoria delle leggi per cui l'art. 75 della
Costituzione preclude il ricorso al referendum abrogativo anche "le
disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto
all'ambito di operatività" delle leggi espressamente escluse "che la
preclusione debba ritenersi sottintesa".
Tale canone interpretativo ha trovato puntuale applicazione nella
già citata sentenza n. 30 del 1981 (ed è stato poi direttamente o
indirettamente ripreso nelle sentenze n. 31 del 1981, n. 25 del 1987,
n. 63 del 1990), che ha stabilito che "debbano venire preclusi i
referendum che investano non soltanto le leggi di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, ma anche quelle strettamente
collegate all'esecuzione dei trattati medesimi". Ne consegue -
richiamandosi ancora alla sentenza n. 30 del 1981, dalle cui
conclusioni la Corte non ha motivo di discostarsi - che sono
sottratte all'abrogazione referendaria "non tutte le norme che lo
Stato italiano può emanare, operando delle scelte, per dare
attuazione agli impegni assunti sul piano internazionale, ma soltanto
quelle norme, la cui emanazione è, per così dire, imposta
dagl'impegni medesimi: per le quali, dunque, non vi sia margine di
discrezionalità quanto alla loro esistenza e al loro contenuto, ma
solo l'alternativa tra il dare esecuzione all'obbligo assunto sul
piano internazionale e il violarlo, non emanando la norma o
abrogandola dopo averla emanata".
Nel caso di specie, le norme di cui viene proposta l'abrogazione al
fine di eliminare qualsiasi sanzione, sia penale che amministrativa,
nei confronti di chi, per farne uso personale, importa, acquista o
comunque detiene la canapa indiana, i suoi derivati e le altre
sostanze indicate nella tabella II dell'art. 14, rientrano appunto
tra quelle la cui emanazione è necessariamente imposta allo Stato
italiano per dare esecuzione ad obblighi assunti sul piano
internazionale, non essendovi margini di discrezionalità tra il
prevedere - come imposto dalle convenzioni - l'esistenza di sanzioni
o misure quantomeno amministrative e la loro abrogazione. Si tratta
pertanto - contrariamente a quanto sostenuto nella memoria del
Comitato dei promotori - di norme la cui abrogazione costituirebbe
inadempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato
italiano.
Dall'abrogazione di tali norme deriverebbe pertanto l'esposizione
dello Stato italiano a responsabilità nei confronti delle altre
parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in
sede internazionale. Responsabilità che la Costituzione - come
enunciato nella sentenza n. 30 del 1981 - "ha voluto riservare alla
valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione
alla consultazione popolare, alla quale si rivolge il referendum
abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione". Nel che si
sostanzia il motivo assorbente della dichiarazione di
inammissibilità della presente richiesta referendaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in
data 11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte