Sentenza n. 27/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno
1997, con la quale è stato respinto l'appello avverso l'annullamento
del provvedimento del Presidente della Provincia in data 10 luglio
1986 che aveva disposto la sospensione della licenza di un esercizio
pubblico, promosso con ricorso della Provincia di Trento, notificato
il 29 agosto 1997, depositato in Cancelleria il 4 settembre 1997 ed
iscritto al n. 47 del registro ricorsi (recte: conflitti) 1997.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Provincia
autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, per violazione dell'art. 20, primo comma,
dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 1
novembre 1973, n. 686, recante "Norme di attuazione dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi
pubblici e spettacoli pubblici"), secondo cui "i Presidenti delle
Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità
di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in materia di ...
esercizi pubblici" (art. 20 citato), tra le quali dovrebbe ritenersi
inclusa quella relativa alla sospensione della licenza di detti
esercizi, prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in riferimento alla
sentenza con la quale il Consiglio di Stato (sez. IV, 6 giugno 1997,
n. 625) ha confermato la pronuncia del Tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento che aveva annullato - per
incompetenza dell'organo provinciale a emanare provvedimenti in
materia di ordine pubblico, riservati, invece, agli organi statali in
base all'art. 21 dello statuto speciale - l'ordinanza di sospensione
della autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale
adottata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento.
Premesso che l'impugnata sentenza sarebbe "erronea, arbitraria ed
illegittimamente invasiva", la difesa della Provincia autonoma rileva
che il Consiglio di Stato muove da una interpretazione non corretta
della competenza provinciale in materia di esercizi pubblici di cui
all'art. 20 dello statuto, competenza che il giudice ritiene limitata
agli aspetti relativi alla "regolarità commerciale" dell'esercizio,
mentre sulla base della normativa statutaria e delle norme di
attuazione il riparto di competenza tra Presidente della Giunta
provinciale e questore dovrebbe avvenire per materia, e non in
relazione ai differenti interessi perseguiti, o ai diversi tipi di
provvedimento. Il Consiglio di Stato avrebbe qualificato il
provvedimento adottato dal Presidente della Giunta provinciale ai
sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
come provvedimento "per l'ordine pubblico": attraverso una erronea
lettura degli artt. 9, numero 7, 20, terzo comma, e 21 dello statuto
speciale, nonché un improprio richiamo al d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, concernente le regioni a statuto ordinario, la pubblica
sicurezza sarebbe stata inclusa nella nozione di ordine pubblico e
ricondotta per intero alla competenza statale.
2. - Si è costituito nel giudizio di fronte alla Corte
costituzionale il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Secondo la
costante giurisprudenza costituzionale, il conflitto di attribuzione
tra Stato e Regione in relazione ad atti giurisdizionali è
ammissibile in quanto la Regione contesti in radice la spettanza del
potere all'organo giurisdizionale, mentre non è ammissibile quando
essa si limiti a censurare il modo in cui la giurisdizione si è
concretamente esplicata, denunziando eventuali errori in iudicando.
Nel caso di specie il giudice amministrativo si sarebbe limitato a
dirimere, nell'ambito dei suoi indiscussi poteri giurisdizionali, una
questione di competenza tra organi "accidentalmente e
ininfluentemente" appartenenti a soggetti diversi.
3. - In prossimità dell'udienza la difesa della Provincia autonoma
di Trento ha depositato una memoria sostenendo l'ammissibilità del
ricorso, in quanto il giudice amministrativo, individuando i poteri
spettanti alla Provincia, avrebbe oltrepassato i confini della sua
giurisdizione. La negazione di poteri che la ricorrente esercita in
virtù delle proprie attribuzioni statutarie richiederebbe un
intervento della Corte costituzionale, tanto più che, nel caso di
atti di organi giurisdizionali, il vulnus alle prerogative
costituzionali sarebbe, altrimenti, irrimediabile. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento propone conflitto di
attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in
riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625
del 6 giugno 1997, che ha confermato una pronuncia del Tribunale
regionale di giustizia amministrativa di Trento di annullamento, per
incompetenza, dell'ordinanza del Presidente della Giunta provinciale
di sospensione dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio
commerciale. Sarebbero violati l'art. 20, primo comma, dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670) e il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 (recante "Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici"). La norma
statutaria - confermata dall'art. 3, primo comma, delle menzionate
norme di attuazione - stabilisce che "i Presidenti delle Giunte
provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di
pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti", tra le quali
dovrebbe ritenersi inclusa quella relativa alla sospensione della
licenza degli esercizi pubblici, prevista dall'art. 100 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n.
773).
Ad avviso della ricorrente, la decisione del giudice amministrativo
che ha dato origine al conflitto disconoscerebbe una competenza
provinciale avente fondamento nello statuto speciale, in quanto il
Consiglio di Stato ha qualificato il provvedimento adottato dal
Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 100 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza come provvedimento per
l'ordine pubblico, di competenza dello Stato, a norma dell'art. 21
dello statuto speciale.
2. - Il conflitto non è ammissibile.
2.1. - Atti di giurisdizione, secondo consolidata giurisprudenza di
questa Corte, possono essere a base di conflitto di attribuzione tra
Regioni e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, purché il
conflitto medesimo non si risolva in mezzo improprio di censura del
modo di esercizio della funzione giurisdizionale (sentenze nn. 289
del 1974, 98 e 183 del 1981, 70 del 1985, 285 del 1990, 99 e 175 del
1991, 357 del 1996).
Contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o
processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli
ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il
conflitto di attribuzione. A ritenere diversamente, il giudizio
presso la Corte costituzionale si trasformerebbe inammissibilmente in
un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente
generale. Avendo infatti per lo più le situazioni soggettive delle
Regioni base diretta o almeno indiretta in norme di rango
costituzionale attributive di competenza, la gran parte dei motivi di
doglianza da parte delle stesse contro decisioni giurisdizionali
finirebbe per potersi trasformare automaticamente in motivo di
ricorso per conflitto di attribuzione, con evidente forzatura dei
caratteri propri di quest'ultimo e alterazione dei rapporti tra la
giurisdizione costituzionale e quella riconosciuta a istanze
giurisdizionali non costituzionali.
Invece, ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra
ricordata, il rimedio del conflitto di attribuzione relativamente ad
atti di giurisdizione è configurabile quando sia contestata
radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto
alla funzione giurisdizionale (cfr., ad esempio, sentenze nn. 150 del
1981 e 283 del 1986) ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa
del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. In
tutti questi casi, il conflitto verrebbe infatti a configurarsi non
come controllo sul contenuto dell'attività giurisdizionale, ma come
garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente
protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che
si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale.
2.2. - Nella specie, la Provincia autonoma ricorrente non contesta
l'esistenza del potere giurisdizionale relativamente alla
legittimità dei provvedimenti di sospensione della autorizzazione
all'apertura degli esercizi commerciali. Essa contesta invece
l'argomentazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato
secondo la quale tali provvedimenti sarebbero da ascrivere alla
difesa dell'ordine pubblico e non invece della sicurezza pubblica,
con la conseguente affermazione della competenza statale invece che
regionale.
Trattasi quindi di una controversia che, avendo base in una
questione di interpretazione del diritto vigente che influisce sulla
decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non attiene
all'esistenza della giurisdizione in quanto tale. Il ricorso per
conflitto di attribuzione deve pertanto essere dichiarato
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla
Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione
alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno
1997, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte