Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 163, secondo comma, (recte: terzo comma), n. 2), e 164,

secondo comma, del codice di procedura civile - nel testo anteriore

alle modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - e

dell'art. 359 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 2

ottobre 1998 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile

vertente tra Ministero delle finanze e Pazzini Palmira ed altre,

iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il

2 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 163, secondo comma (recte: terzo comma), n. 2),

164, secondo comma, nel testo anteriore alla riforma, e 359 del

codice di procedura civile;

che, come precisa in fatto la Corte rimettente, il giudizio di

impugnazione a quo è stato instaurato nei confronti della parte

deceduta dopo l'udienza di discussione e nelle more della

pubblicazione della sentenza di primo grado, con notifica

all'appellato nel domicilio eletto per il giudizio presso lo studio

del procuratore;

che nel corso del giudizio di appello si sono costituiti in

cancelleria gli eredi dell'appellato, eccependo l'inammissibilità e,

comunque, la nullità dell'appello, in quanto proposto nei confronti

della parte deceduta, anziché nei confronti degli eredi di questa,

ed in quanto notificato al domicilio eletto, anziché a quello reale

degli eredi;

che la Corte rimettente, dichiarando di uniformarsi al

consolidato orientamento della giurisprudenza ed in particolare alla

pronuncia della Cassazione-sezioni unite del 19 dicembre 1996, n.

11394, esclude la possibilità che maturi il termine breve per

l'impugnazione, allorché la sentenza sia notificata dal procuratore

della parte deceduta, senza la specificazione che la notifica è

eseguita ad istanza degli eredi e senza l'indicazione dei nominativi

degli stessi, come si è verificato nella fattispecie;

che il giudice a quo dopo aver precisato che nella fattispecie

trovano applicazione gli artt. 163 e 164 del codice di procedura

civile nel testo anteriore alla riforma, trattandosi di giudizio già

pendente alla data del 30 aprile 1995, osserva che in forza di tali

norme la eventuale rinnovazione della citazione d'appello, affetta da

vizio attinente alla individuazione dei soggetti dell'impugnazione,

non potrebbe far salvi gli effetti sostanziali e processuali della

citazione medesima, in quanto la costituzione in giudizio degli eredi

è idonea a sanare la nullità della citazione soltanto con effetto

ex nunc;

che, nella specie, poiché gli eredi si sono costituiti in

giudizio quando era già decorso il termine annuale per

l'impugnazione, la predetta sanatoria, producendo effetto ex nunc,

non potrebbe impedire il passaggio in giudicato della sentenza

impugnata;

che pertanto, ad avviso della Corte rimettente, le citate norme

si porrebbero in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, poiché

non consentono rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha

ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica

dell'impugnazione, ed in quanto non prevedono che la costituzione in

giudizio degli eredi determini la sanatoria ex tunc della citazione

in appello;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza

della questione;

Considerato che il giudice a quo prospetta l'illegittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, terzo comma,

numero 2), 164, secondo comma, e 359 del codice di procedura civile,

per violazione dell'art. 24 della Costituzione, richiamando e facendo

proprie le argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione - sezioni

unite nella sentenza n. 11394 del 1996;

che con l'anzidetta pronuncia la Cassazione, nel riesaminare la

questione relativa alle conseguenze del decesso di una parte sul

giudizio di impugnazione, ha dubitato della legittimità

costituzionale dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla

riforma, per la mancata previsione di un rimedio di restituzione in

termini in materia ove sussistono ampi margini di possibile

incolpevolezza dell'errore, senza poter promuovere il relativo

giudizio di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza

nella fattispecie sottoposta al suo esame;

che la Corte d'appello rimettente, pur ponendo a sostegno della

dedotta incostituzionalità della normativa processuale la mancata

previsione di un rimedio restitutorio all'errore incolpevole

dell'appellante, sollecita poi una pronuncia con la quale si dichiari

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto delle indicate

norme processuali nella parte in cui non prevede che la costituzione

in giudizio degli eredi determini la sanatoria ex tunc della

citazione d'appello;

che dalla stessa diversità di soluzioni prospettate nella parte

motiva ed in quella dispositiva dell'ordinanza di rimessione appare

evidente come non sia possibile nella specie operare la reductio ad

legitimitatem delle norme impugnate in termini univoci e

costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili

più itinera - la cui scelta spetta al legislatore -, tutti

ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità;

che, per contro, è compito precipuo del giudice rimettente

adottare un'interpretazione della norma che sia conforme a

Costituzione e che, in quanto tale, impedisca il verificarsi

dell'effetto lesivo dei diritti della parte incorsa in errore

incolpevole;

che nell'ampia giurisprudenza formatasi in materia si rinvengono

numerosi precedenti nei quali si è ritenuta pienamente valida

l'impugnazione proposta nei confronti della parte non più esistente,

allorché la controparte abbia senza colpa ignorato l'evento, ovvero

nei quali si è fatto ricorso all'art. 291 cod. proc. civ.;

che, pertanto, anche sotto tale profilo, stante la presenza di

più interpretazioni conformi a Costituzione, la questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 163,

terzo comma, numero 2, 164, secondo comma, nel testo anteriore alla

riforma, e 359 del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello

di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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