Sentenza n. 270/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/03/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3d.lgs. 655/1948
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del
decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni
della Corte dei conti per la Regione siciliana), promosso con
ordinanza emessa l'11 luglio 1986 dalla Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, in Palermo, sul ricorso
proposto da Innusa Sergio, iscritta al n. 840 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª
serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 11 luglio 1986 (R.O. n. 840) la Corte dei
conti (Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana) nel giudizio
in materia di pensione civile promosso da Sergio Innusa ha proposto
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d.
legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte
dei conti per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3, 5,
25, 97, primo comma, e 116 Cost. nonché in riferimento all'art. 23,
primo comma, dello Statuto della Regione, approvato con d. l.vo 15
maggio 1946 n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
1948 n. 2.
Il ricorrente, funzionario presso l'Ufficio IVA, aveva impugnato
il decreto con il quale l'Intendente di Finanza di Palermo, non
ritenendo applicabile nei di lui confronti l'art. 13 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, per il periodo di studi universitari compiuti
dal 5 novembre 1965 all'8 ottobre 1968, aveva respinto l'istanza di
riscatto.
L'ordinanza premette che, essendo il gravame proposto avverso un
provvedimento di una Amministrazione statale, sussiste nella
fattispecie l'incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale
adita, in quanto, nella materia pensionistica, ad essa è stata
attribuita dall'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655
soltanto la cognizione dei ricorsi prodotti dai dipendenti della
Regione.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che tenuto conto dell'attuale stato
della legislazione debba porsi il ragionevole dubbio che il
richiamato art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 sia viziato
da illegittimità costituzionale.
Infatti l'art. 2, primo comma, lett. c) della l. 8 ottobre 1984 n.
658, istitutiva della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la Sardegna, ha attribuito alla Sezione giurisdizionale con sede
in Cagliari "i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di
pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico
totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla
legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso
o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della
regione"; con la successiva lett. d), anche gli "altri giudizi
interessanti la regione in materia... pensionistica attribuiti o che
saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei
conti".
Poiché, per quanto riguarda la Sezione giurisdizionale istituita
per la Sicilia fin dal 1948, il legislatore ha conferito a
quest'ultima, in materia di ricorsi pensionistici, esclusivamente la
competenza riguardante i dipendenti della Regione siciliana, è
evidente che, con la sola eccezione dei dipendenti regionali, dal
momento in cui ha iniziato la propria attività per la Sardegna la
relativa Sezione giurisdizionale, si è creata una disparità di
trattamento tra i cittadini aventi diritto a pensione a carico dello
Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge residenti nel
territorio della Sicilia e quelli residenti in Sardegna.
Ne deriva una situazione, ad avviso del Collegio, che appare in
contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo
comma, Cost.
Inoltre, la limitazione solo ad una parte dei giudizi
pensionistici pone la maggior parte dei possibili interessati
residenti nel territorio della Sicilia, allorché abbiano titolo per
adire la giurisdizione della Corte dei conti, in una condizione di
obiettiva menomazione, nonostante la stessa Costituzione abbia
previsto, all'art. 116, come per i residenti in Sardegna e nelle
altre regioni a statuto speciale, l'attribuzione, attraverso le norme
dello Statuto, di "forme e condizioni particolari di autonomia".
È da ritenere, ancora, che l'art. 3 n. 3 d.l. n. 655 sia viziato
da illegittimità, anche in relazione alla norma di carattere
costituzionale contenuta nell'art. 23, primo comma, dello Statuto
della Regione siciliana.
La norma statutaria, infatti, dispone che "gli organi
giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive Sezioni per
gli affari concernenti la Regione"; assume il remittente che la
locuzione avrebbe ben più ampio significato di quello letterale,
dovendosi intendere la Regione quale "ente esponenziale dei poteri
giuridici di autonomia".
Anche sotto tale profilo, perciò, non può ritenersi convincente
la ricordata discriminazione delle materie attribuite alla competenza
territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
Altro profilo di illegittimità, ad avviso del Collegio, deve
essere sollevato in relazione all'art. 25 Cost. in quanto la norma,
escludendo dalla competenza territoriale della Sezione
giurisdizionale istituita in Palermo i ricorsi in materia di pensioni
civili, militari e di guerra, con la sola eccezione dei ricorsi per
pensioni civili dei dipendenti regionali, ha sottratto la cognizione
di tali ricorsi al giudice naturale precostituito per legge, senza
che sussistano criteri di deroga obiettivamente e razionalmente
motivati, in modo da valutare "i disparati interessi presenti nel
processo ed il loro necessario contemperamento".
Né può dirsi - sempre ad avviso del remittente - che la norma in
argomento sia rispettosa dell'art. 97, primo comma Cost., poiché il
"buon andamento dell'Amministrazione" non può essere qui considerato
in modo astratto ed avulso dalla sua naturale correlazione con il
principio fondamentale posto dal precedente art. 5, secondo il quale
la Repubblica deve adeguare "i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". Considerato in diritto
1.1. - Per effetto del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione
di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana) alla
relativa Sezione giurisdizionale, con sede in Palermo, sono
attribuiti (art. 3, n. 3) i soli giudizi pensionistici concernenti il
trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali.
La legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una
Sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei
conti) all'art. 2, lettere c) e d) conferisce, invece,
omnicomprensivamente alla cognizione della Sezione tutti i giudizi,
per la regione, in materia pensionistica.
1.2. - La competenza di cui è qui cenno non comporta per entrambe
le aree regionali interessate nuove attribuzioni, bensì
decentramento (parziale nell'un caso, generale nell'altro) della
giurisdizione spettante alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 62
del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti).
2. - La Sezione giurisdizionale con sede in Palermo sospetta di
illegittimità la disposizione di cui all'art. 3, n. 3 d.l.vo n. 655
del 1948, poiché - in presenza delle competenze conferite alla Corte
dei conti dislocata nella Regione sarda - le limitazioni, per
identica materia di cognizione, che soffre la norma per la Sicilia
costituirebbero altrettante violazioni degli artt. 3, 5, 25, 97,
primo comma e 116 della Costituzione, nonché dell'art. 23, primo
comma, dello Statuto della Regione siciliana.
Secondo il Collegio remittente, sarebbe irrazionale il limitato
decentramento operato, anche in ragione della specifica norma dello
Statuto, con conseguente difetto di buona organizzazione e
sottrazione - ad un tempo - degli specifici giudizi al loro giudice
naturale.
3.1. - Per una esatta impostazione della questione, va precisato
anzitutto non sussistere un presunto attentato alle garanzie previste
dall'art. 25, primo comma, Cost.: trattasi - s'è detto - di
attribuzioni rientranti in apice nella giurisdizione della Corte dei
conti, per origini storiche e compiutezza o affinità di materie
tradizionale giudice delle pensioni, non censurabili perciò sotto il
profilo territoriale finché non diversamente all'uopo regolate.
3.2. - Va ancora osservato che nessuna incidenza è data desumere
sul dettato dell'art. 116 Cost. in una a quello dell'art. 23, primo
comma, dello Statuto siciliano.
Come la Corte ha già altra volta chiarito, e lo stesso remittente
ricorda, la norma dell'art. 23, primo comma, attiene soltanto al
decentramento degli organi giurisdizionali centrali per gli affari
concernenti la Regione (sent. n. 61 del 1975): risulta così essa in
armonia con lo stesso art. 116 Cost., più tardi intervenuto in
termini assai più generali a stabilire - traspare sin dagli atti
dell'Assemblea Costituente - una diversità di ciascheduna Regione a
statuto speciale, in forza delle rispettive esperienze rivolte a
tutelare caratteristiche originali, storicamente proprie delle
popolazioni locali.
4. - Nella citata sentenza n. 61, questa Corte ha anche affermato,
peraltro, che il decentramento specifico previsto nell'art. 23 dello
Statuto non contrasta con altre e generalizzate competenze decentrate
o decentrabili alla stregua dell'ordinamento statale. Tanto più se
poi queste, si radicano - ed è il caso della vicenda odierna - in un
contesto di più ampia dimensione per garanzie ed indirizzi pure
costituzionalmente tutelati.
Più compiutamente, l'art. 5 Cost. pone l'esigenza di una
legislazione della Repubblica adeguata ai principi e ai metodi del
decentramento. Se questa si rivela, dunque, pressante esigenza
d'ordine generale, una identica dimensione va espansa là dove
(Sicilia) sussistano più limitate strutture. In difetto di che nella
indissolubile endiadi intercorrente tra decentramento e relativa
eguaglianza nelle attività conseguenti - i conferenti parametri
costituzionali (artt. 3 e 5) ne riuscirebbero incisi.
Al che, d'altra parte, seguirebbe evidente disomogeneità
d'organizzazione alla stregua del successivo art. 97, dato che per il
medesimo Organo nella regione siciliana, sia pure in altra area di
competenze (giudizi di responsabilità e di conto), i principi
enunciati risultano, invece, osservati (art. 4 d.l. n. 655 del 1948).
Di guisa che, essendo la questione fondata, va dichiarata,
nell'ambito della controversia, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655.
Analoga dichiarazione consegue, in applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine a ogni altro giudizio
pensionistico riservato alla giurisdizione della Corte dei conti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 n. 3 del
d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei
conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede
l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in
Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui
ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità
civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente,
all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in
un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia
stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione
centrale della Corte dei conti;
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 - l'illegittimità costituzionale della norma sopra indicata,
nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti -
l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in
materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra,
nonché di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a
carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti
dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone),
attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte