Ordinanza n. 270/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 414 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1991
dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona
nel procedimento penale a carico di Bettoni Franco ed altro, iscritta
al n. 5 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 414 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al
giudice per le indagini preliminari di ordinare al pubblico ministero
la riapertura delle indagini, per esercitare il potere di cui
all'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, quale
risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 445 del 1990, una
volta decorsi i termini di cui agli artt. 405, 406 e 407 dello stesso
codice;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata;
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare (v.
ordinanza n. 436 del 1991) che "una volta formulate le richieste, la
disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 del
codice di procedura penale non ha più modo di operare, risultando
tale disciplina in funzione dell'attività di indagine compiuta
d'iniziativa dal pubblico ministero, assoggettata al controllo del
giudice quanto all'osservanza dei termini stabiliti dalla legge o
prorogati", sicché, sostituendosi "al rigoroso meccanismo legale che
determina la durata delle indagini preliminari .. una 'flessibile'
delibazione giurisdizionale" in ordine al termine entro il quale
compiere le ulteriori indagini che lo stesso giudice è chiamato ad
indicare, "nessuna interferenza può stabilirsi tra la durata
complessiva delle indagini svolte prima della richiesta di
archiviazione e il 'termine' fissato dal giudice";
che, alla luce delle considerazioni svolte nella richiamata
pronuncia di questa Corte, può dunque ritenersi integralmente
soddisfatto il petitum perseguito dal giudice a quo;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 414 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,
dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte