Sentenza n. 271/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio
1972 dal pretore di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento penale a
carico di Maiorano Saverio, iscritta al n. 263 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del
13 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimeno a carico di Maiorano Saverio, imputato
del reato previsto dall'art. 636 del codice penale, che punisce
l'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e il pascolo
abusivo, il pretore di Sant'Angelo dei Lombardi ha proposto,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di
legittimità costituzionale del citato art. 636, terzo comma, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Ritiene il pretore che la disposizione in esame, che punisce in
maniera uniforme e indiscriminata sia l'ipotesi che il pascolo sia
effettivamente avvenuto sia quella che il fondo sia stato danneggiato
dalla introduzione o dall'abbandono degli animali, contrasti con il
principio di eguaglianza, perché prevede il medesimo regime
sanzionatorio per due ipotesi che lo stesso legislatore ha nettamente
distinte nei primi due commi dell art 636, in funzione della
ricorrenza o meno del dolo specifico, consistente nel fine del
colpevole di fare pascolare gli animali nel fondo.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
la quale chiede che la Corte dichiari infondata la questione di
legittimità dell'art. 636, terzo comma, del codice penale.
osserva l'Avvocatura che, mentre nell'ipotesi prevista nel primo
comma dell'art. 636 è sufficiente il dolo generico e cioè la volontà
di introdurre e abbandonare animali in gregge o in mandria nel fondo
altrui, nella fattispecie prevista dal secondo comma, è necessario il
dolo specifico, consistente nel fine del colpevole di fare pascolare
gli animali abusivamente introdotti o abbandonati nel fondo. Si tratta
di due ipotesi di reati di pericolo, delle quali la seconda è colpita
da una più grave sanzione in considerazione della maggiore gravità
della fattispecie sotto il profilo soggettivo.
La disposizione impugnata, che prevede due circostanze aggravanti
relative ad entrambi i titoli delittuosi previsti nei commi precedenti,
prende, invece, in esame l'elemento oggettivo del danno, considerato
dal legislatore in modo preminente e tale, comunque, da annullare la
differenziazione basata sulle caratteristiche del dolo.
Tale valutazione, secondo l'Avvocatura, non è priva di
razionalità e trova il suo fondamento nel carattere oggettivo delle
aggravanti che riguardano le modalità dell'azione e il danno derivante
dal reato.
All'udienza di discussione, la difesa- dello Stato si è riportata
alle deduzioni scritte. Considerato in diritto :
L'art. 636 del codice penale punisce, nel primo comma,
l'introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui e prevede, nel
secondo comma, una pena maggiore quando l'introduzione o l'abbandono
avvenga allo scopo di farli pascolare.
Nel terzo ed ultimo comma, lo stesso articolo prevede poi una pena
ancora maggiore per il caso che il pascolo avvenga o il fondo sia stato
altrimenti danneggiato dagli animali ivi introdotti o abbandonati,
senza però più differenziare i due casi tenuti distinti e
diversamente puniti nei primi due commi sotto il profilo della assenza
o della concorrenza del fattore intenzionale circa lo scopo di far
pascolare gli animali sul fondo altrui.
Questa mancata differenziazione è parsa al giudice a quo lesiva
del principio di eguaglianza, sembrandogli più logico e più giusto
che le pene fossero graduate su quattro diverse situazioni giuridiche
consistenti: la prima nella semplice introduzione degli animali, la
seconda nella introduzione, allo scopo di farli pascolare, la terza
nella semplice introduzione che abbia prodotto danno e la quarta nella
introduzione col fine di pascolo e che abbia pure prodotto danno.
La questione non è fondata.
Va ricordato innanzi tutto come sia fermo nella giurisprudenza
della Corte (sentenza 208 del 1973, 18 del 1973, 157 del 1972 e 109 del
1968) il principio che la valutazione della congruenza tra reato e pena
appartiene alla politica legislativa e nessun sindacato di legittimità
costituzionale può essere perciò su di essa esercitato, tranne non
comporti disparità talmente rilevanti da apparire non suscettibili di
una qualsiasi giustificazione.
Nel caso, poi, non solo non si è in presenza di tali squilibri, ma
non si rinviene nemmeno alcun aspetto di illogicità nella unificazione
che, nel terzo comma, subiscono le due ipotesi di reato di cui ai primi
due commi dell'art. 636 del codice penale, perché tale unificazione è
giustificata in rapporto all'evento aggravante che all'azione
delittuosa, consistente nella introduzione degli animali sul fondo
altrui, con o senza l'intento di farli ivi pascolare, si sia aggiunto
un effettivo danno causato o dal pascolo o anche soltanto dal calpestio
e lo spostamento degli animali sul fondo.
Va infine aggiunto, per puro scrupolo di completezza, che non ha
qui nessuna importanza l'argomento, che al giudice a quo sembra
risolvente, che cioè nel terzo comma sia configurata, secondo
un'opinione, che si dice corrente, un'aggravante e non una figura
autonoma di reato, perché in questa sede rileva la concretezza della
sanzione e non il meccanismo giuridico in base al quale il legislatore
ha ritenuto di potervi pervenire.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 636, terzo comma, del codice penale, proposta con l'ordinanza
in epigrafe in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede delia Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte