Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/09/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 98 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre

1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la

riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1979

dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso

proposto da Marziali Giordano ed altro, iscritta al n. 356 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 173 del 1980:

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza in data 20 settembre 1979 la Commissione

tributaria di primo grado di Fermo ha sollevato, in riferimento agli

artt. 70, 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale degli

artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), in relazione all'art. 10 della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria), nel testuale ed esclusivo

assunto che "il Governo abbia oltrepassato i limiti imposti dalla legge

delega nel comminare sanzioni previste dalla stessa";

considerato che, a parte l'apoditticità dell'affermazione, non

ulteriormente motivata, in ordinanza non è contenuto il benché minimo

cenno alla valutazione sulla non manifesta infondatezza e sulla

rilevanza della questione, che va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria),

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, con

ordinanza del 20 settembre 1979 (r.o. n. 356/1980), in riferimento agli

artt. 70, 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte