Sentenza n. 271/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44, n. 1
legge reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e
la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio) e allegata
tab. A, lett. E; 1 legge reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25
(Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e il n. 16, titolo
II allegata tariffa; 4 l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79
(Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio
Venatorio); 1 l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle
tasse sulle concessioni regionali) e il n. 16 titolo II dell'allegata
tariffa; 57, quarto comma, l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30
(Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la
disciplina della caccia); 57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17
ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina
della caccia); n. 14 tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo
1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali),
promossi con ordinanze emesse il 23 ottobre 1980 dal Pretore di
Mantova, il 15 dicembre 1981 dal Tribunale di Roma, l'8 ottobre 1981
dal Tribunale di Milano, il 29 aprile 1982 dal Tribunale di Viterbo, il
19 marzo 1982 dal Tribunale di Roma, il 26 aprile 1982 dal Tribunale di
Roma, il 9 dicembre 1982 dal Tribunale di Venezia, il 7 maggio 1985 dal
Tribunale di Torino, il 22 novembre 1985 dal Tribunale di Roma (n. 15
ord.), il 5 ottobre 1984 dal Tribunale di Roma, il 22 novembre 1985 dal
Tribunale di Roma (n. 3 ord.), il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Torino,
iscritte al n. 114 del registro ordinanze 1981, ai nn. 250, 378, 540,
747 del registro ordinanze 1982, ai nn. 28, 225 del registro ordinanze
1983, al n. 526 del registro ordinanze 1985 e ai nn. da 84 a 97, 141,
142, 216, 217, 218 e 422 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 del 1981, nn. 262, 310 del
1982, nn. 32, 74, 177, 219 del 1983, nn. 1, 11, 28 e 41/1 s.s. del
1986.
Visti gli atti di costituzione di Giove Franco, della Regione
Lazio, di Bergamasco Massimo ed altri, di Quartero Carlo ed altri, di
Cortis Luigi, di Corradini Giorgio, della Regione Piemonte, di Mandrino
Giuseppe ed altri, di Bottini Paolo ed altri, nonché gli atti
d'intervento della Regione Lombardia, della Regione Veneto e del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
uditi gli Avvocati Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia,
Francesco D'Audino per Giove, Cortis, Corradini e Bergamasco, Massimo
Severo Giannini per le Regioni Lazio e Piemonte, Andrea Ferrari per
Quartero, Celestino Corica per Bottini, Claudio Dal Piaz, Gherardo
Caraccio e Emilio Romagnoli per Mandrino ed altri e l'Avvocato dello
Stato Pier Giorgio Ferri per la Regione Veneto e il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Mantova, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1980
(n. 114, R.O. 1981), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44, n. 1, tab. A, lett. E della Legge Regione
Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, con riferimento alla legge dello Stato
del 16 maggio 1970, n. 281, in relazione agli artt. 117 e 119 della
Costituzione, in giudizi concernenti sanzioni amministrative a carico
di concessionari di riserve di caccia.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che l'articolo impugnato -
per la parte in cui fissa in lire 8.000 per ettaro la tassa di
concessione per le riserve di caccia - violerebbe gli artt. 117 e 119
Cost. in quanto non conforme al disposto della legge cornice 16 maggio
1970, n. 281, la quale stabiliva i limiti entro i quali le regioni a
statuto ordinario potevano determinare l'importo delle tasse di
concessione già di competenza dello Stato (limiti la cui esistenza
sarebbe stata successivamente ribadita dalla l. 23 novembre 1979, n.
594).
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta - fuori termine
- la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata
improcedibile in quanto l'ordinanza di rimessione è stata notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri anziché al Presidente della
Giunta regionale. In subordine ha chiesto che sia dichiarata tempestiva
la costituzione in giudizio e non fondata la questione sollevata.
Riguardo all'infondatezza della questione, nelle note depositate si
afferma che il disposto dell'art. 3 della l. n. 281 del 1970 riguarda
solo la prima applicazione della legge stessa, avvenuta in Lombardia
con legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 che determinò le tasse in
questione "nella misura del cento per cento della corrispondente tassa
erariale" (art. 6).
Per le "applicazioni" successive non opererebbe neppure il limite
previsto dalla normativa del citato art. 3 della Legge n. 281, ossia
dalla norma secondo cui "successive maggiorazioni possono essere
disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del
venti per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente",
dovendosi tale norma ritenere inapplicabile riguardo a quelle tasse -
come quelle in questione - per le quali successive leggi dello Stato
abbiano affermato espressamente la competenza delle Regioni, senza
ribadire il limite originariamente stabilito col citato art. 3, essendo
anche successivamente intervenuta la legge quadro per la protezione e
la tutela della fauna e per la disciplina della caccia (Legge 27
dicembre 1977, n. 968), la quale ha espressamente affermato la
competenza delle Regioni a istituire e a disciplinare la tassa sulle
riserve di caccia, senza porre limitazioni di sorta (art. 24).
La legge n. 594 del 1979 avrebbe poi il solo scopo di dare il
necessario fondamento legislativo a determinazioni che, entro il
termine fissato, le singole Regioni avrebbero potuto assumere anche in
via amministrativa. Comunque essa potrebbe trovare applicazione solo
per le tasse sulle concessioni regionali relative a competenze
trasferite con i decreti del 1972, e non anche per quelle relative a
competenze conferite alle Regioni da leggi quadro che abbiano
ridisciplinato l'intera materia, quale è la legge n. 968 del 1977.
2. - Con altra ordinanza, emessa l'8 ottobre 1981 (R.O. n. 378 del
1982) - nel corso di giudizi promossi perché fosse dichiarata non
dovuta la tassa di rilascio e la tassa annuale sulle concessioni di
riserve di caccia nella misura di lire 8.000 per ettaro, fissata dalla
legge reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 - il Tribunale di Milano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e
allegata tariffa, titolo secondo, n. 16, della legge suddetta, per
contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza di rimessione la questione sarebbe non
manifestamente infondata, perché l'autonomia finanziaria delle regioni
deve rispettare i limiti e i principii stabiliti dalle leggi statali e
la l. 23 novembre 1979, n. 594 consentiva di aumentare la tassa in
questione in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore
all'1 aprile 1972, che - a norma dell'art. 1, comma secondo, della l.
reg. della Lombardia 4 marzo 1974, n. 14 e allegata tariffa, titolo VI,
punto 17, lett. f) - era di lire duecento.
Nel giudizio così promosso è intervenuta la Regione Lombardia,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nelle note
depositate, si sostiene che la l. n. 594 del 1979 non conterrebbe un
principio vincolante per la legislazione regionale, ma si limiterebbe a
consentire alle Regioni, che non avessero legiferato in materia, di
aumentare con un semplice provvedimento amministrativo le tasse sulle
concessioni regionali, lasciando libere le Regioni stesse di provvedere
con legge ad aumenti maggiori di quelli consentiti con provvedimento
amministrativo. Tale interpretazione - secondo la difesa della Regione
- sarebbe conforme a quanto stabilito dall'art. 24 della l. 27 dicembre
1977, n. 968, che ha espressamente affermato la competenza delle
Regioni a istituire tasse sulle riserve di caccia senza fissare limiti
di sorta.
Si sono costituite pure le parti private, chiedendo che la norma
impugnata sia dichiarata illegittima, in base alle considerazioni
svolte nell'ordinanza di rimessione.
3. - Con ordinanza 15 dicembre 1981 (n. 250, R.O. 1982), nel corso
di un giudizio analogo ai precedenti, il Tribunale di Roma ha sollevato
questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. unico
della l. 23 novembre 1979, n. 594 e in relazione agli artt. 117 e 119
Cost., dell'art. 4 della legge Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79,
nella parte in cui ha fissato in lire 8.000 per ettaro la tassa per la
concessione e il rinnovo delle riserve.
Nell'ordinanza si osserva che il precedente importo della tassa
sulla concessione regionale di riserva, pari a quello della
corrispondente tassa erariale ai sensi dell'art. 7 della l. reg. del
Lazio 28 dicembre 1971, n. 1, era di lire duecento per ettaro.
Pertanto la legge regionale impugnata ha superato tanto i limiti
fissati dall'art. 3 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281, quanto
quelli stabiliti dalla legge statale n. 594 del 1979, che consentiva
l'aumento delle tasse sulle concessioni relative a competenze
trasferite alle Regioni, in misura non superiore al triplo
dell'ammontare in vigore all'1 aprile 1972, con il conseguente
contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta la Regione
Lazio, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata, dovendosi ritenere che spetti alle Regioni ordinarie un
potere illimitato nello stabilire la misura della tassa in questione.
Si sono costituite pure le parti private, chiedendo che la norma
impugnata sia dichiarata illegittima, in quanto viola i principi
stabiliti prima dalla c.d. Legge quadro o legge cornice, costituita
dall'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 (con limite tra il 120 e
l'80% delle corrispondenti tasse erariali), e poi dalla successiva
legge n. 594 del 1979 (con il limite di 3 volte gli importi del '72), e
il superamento dei limiti come sopra stabiliti determinerebbe
l'incostituzionalità della relativa legge regionale.
4. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1982 (n. 540 R.O. 1982),
nel corso di giudizi analoghi ai precedenti, il Tribunale di Viterbo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 4 della legge reg. del Lazio 28
settembre 1979, n. 79, nella parte in cui stabilisce nella misura di
lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo della
concessione di riserva di caccia nonché questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 24 della l.
28 dicembre 1977, n. 968, nella parte in cui stabilisce che gli
"appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di
selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all'art. 36, sono
soggetti a tasse regionali".
La prima questione è stata sollevata sotto gli stessi profili
prospettati dalla precedente ordinanza 15 dicembre 1981, del Tribunale
di Roma. La questione relativa all'art. 24 della l. n. 968 del 1977,
invece, è stata sollevata per l'eventualità che si ritenga il
legislatore regionale tenuto ad osservare, nel determinare le tasse di
concessione anzidette, i soli limiti posti da tale articolo, che sono
del tutto generici e non fissano criteri idonei a delimitare i poteri
della Regione.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili,
per insufficiente motivazione della rilevanza e, quanto alla questione
relativa alla l. n. 968 del 1977, per essere stata proposta in forma
ipotetica.
5. - Con ordinanza 19 marzo 1982 (n. 747 R.O. 1982) - nel corso di
altri giudizi analoghi ai precedenti - il Tribunale di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 119 della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione
Lazio 28 settembre 1979, n. 79 e dell'art. 1 della legge della Regione
Lazio 2 maggio 1980, n. 30.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che a norma dell'art. 119
Cost. le Regioni ordinarie hanno autonomia finanziaria "nelle forme e
nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica" e secondo la realtà
normativa (legge n. 281/1970), ciò comporta che è riservato alle
leggi statali prestabilire i tipi dei tributi regionali nonché la
disciplina fondamentale degli stessi, onde la legislazione regionale
tributaria non rientra fra quelle concorrenti o complementari (art. 117
Cost.) ma si risolve in una legislazione attuativa.
In materia di tasse di concessione di riserve di caccia, le norme
impugnate, pertanto, si porrebbero in contrasto con l'art. 119 Cost.,
avendo aumentato dette tasse oltre i limiti stabiliti dall'art. 3 della
l. 16 maggio 1970, n. 281 e dall'art. unico della l. 23 novembre 1979,
n. 594.
In tale giudizio non vi sono stati né intervento né costituzione
di parti.
6. - Questioni in tutto analoghe alle precedenti sono state
sollevate dal Tribunale di Roma, riguardo all'art. 4 della l. reg. del
Lazio 28 settembre 1979, n. 79, anche con ordinanza 26 aprile 1982 (n.
28, R.O. 1983); con 18 ordinanze di identico tenore, 22 novembre 1985
(nn. 84-97; 216-218; R.O. 1986) e con ordinanza 5 ottobre 1984 (n.
142, R.O. 1986).
Solo nei giudizi promossi con le ordinanze n. 90 e n. 94 del 1986
si sono costituite le parti private, riportandosi alla motivazione
delle ordinanze e chiedendo la declaratoria d'illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
7. - Con ordinanza 9 dicembre 1982 (n. 225, R.O. 1983) nel corso di
giudizi analoghi ai precedenti, il Tribunale di Venezia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 117
e 119 Cost., dell'art. 57, quarto comma, della legge della Regione
Veneto 14 luglio 1978, n. 30, per avere aumentato la tassa di
concessione regionale per le riserve di caccia (prevista in lire 200
annue per ettaro alla data del 1 aprile 1972) a lire 10.000 per ettaro
e cioè in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della legge
statale 16 maggio 1970, n. 281.
Nel giudizio è intervenuta la Regione Veneto chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata, avendo la l. n. 968 del 1977
eliminato i limiti precedentemente imposti alle Regioni nello stabilire
le tasse per la concessione di riserve di caccia, come si evincerebbe
da un attento esame dell'art. 24, ultimo comma, di tale legge. In
proposito si osserva, in particolare che l'ultimo comma dell'art. 24,
disponendo la sottoposizione delle riserve di caccia - già soggette ad
una tassa statale - ad una tassa regionale, non contiene alcun richiamo
o rinvio alla norma che stabilisce i limiti quantitativi per le tasse
sulle concessioni regionali. Inoltre esso riguarda congiuntamente le
tasse regionali sugli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i
centri di produzione di selvaggina e le riserve. Gli appostamenti fissi
e le riserve, già noti alla precedente legge sulla caccia, erano già
soggetti ad una tassa statale di concessione. Non, invece, le aziende
faunistiche e i centri di produzione di selvaggina, che sono strutture
operative di nuova previsione, per le quali non esiste una precedente
tassazione a cui fare riferimento ai fini della applicazione dei
parametri dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970.
Secondo la Regione Veneto, ciò sarebbe incongruo, mentre al
contrario la norma indicherebbe proprio che, ai fini fiscali, per
quanto concerne i margini di potestà tributaria riconosciuta alle
regioni, le riserve di caccia, le aziende faunistiche ed i centri di
produzione della selvaggina sono collocati sullo stesso piano. E ciò
corrisponderebbe ad una ragionevole scelta, operata dal legislatore
nella considerazione che l'istituto della riserva di caccia veniva
abolito e le concessioni relative in corso, conservate
provvisoriamente, in attesa di trasformarsi in aziende faunistiche
venatorie.
8. - Con ordinanza 7 maggio 1985 (n. 526, R.O. 1985) il Tribunale
di Torino - nel corso di giudizi analoghi ai precedenti ma relativi a
tasse di concessione riguardanti aziende faunistico-venatorie - ha
sollevato, a sua volta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge della
Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa
allegata alla legge regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte
in cui fissano l'ammontare della tassa di concessione regionale per le
aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia in lire ottomila
per ettaro e cioè in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 3
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dall'art. unico della legge 23
novembre 1979, n. 594. In via subordinata per il caso di declaratoria
di infondatezza di detta questione di legittimità costituzionale ha
sollevato anche, sempre in riferimento all'art. 119 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24, ultimo comma della legge 27
dicembre 1977, n. 968, nella parte in cui non stabilisce le forme ed i
limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia finanziaria normativa
regionale per le materie dalla norma stessa denunciata disciplinate.
Nell'ordinanza del Tribunale di Torino si sottolinea che ai sensi
dell'art. 119, primo comma Cost., è sempre necessario l'intervento di
una legge dello Stato per attribuire alle regioni i tributi di propria
pertinenza determinandone, nelle linee essenziali, i relativi elementi
costitutivi. Ma le forme e i limiti che compete al legislatore statale
porre al legislatore regionale non sono predeterminati dalla norma
costituzionale quanto a natura ed estensione, sì che non è impedito
al legislatore statale stabilire anche limiti particolarmente rigorosi
e penetranti giungendo a fissare l'ammontare massimo del tributo, come
ha fatto con le leggi n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979. Alle Regioni
non è dato il potere di istituire tributi regionali previsti da leggi
dello Stato e quindi, in mancanza di un fondamento nella legislazione
statale, la Regione Piemonte non avrebbe potuto istituire una tassa di
concessione relativa alle aziende faunistico-venatorie, inesistenti
prima della l. n. 968 del 1977, se non in base a questa legge stessa.
Ma essendo state le regioni ordinarie a ciò autorizzate dall'art. 24
della l. n. 968 del 1977, dovevano osservare i limiti alla tassazione,
da desumersi, in mancanza di previsione dell'art. 24, dal complesso
della legislazione previgente, e cioè dalle l. n. 281 del 1970 e n.
594 del 1979.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione
Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nelle note depositate si contesta l'interpretazione dell'art. 119
Cost. data dall'ordinanza di rimessione e si sostiene che le Regioni
hanno una autonomia finanziaria che consente l'istituzione di tributi
regionali anche non specificamente previsti da leggi statali.
È intervenuto pure il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
quale nelle note depositate sottolinea che nei giudizi nel corso dei
quali è stata emessa l'ordinanza 7 maggio 1985 del Tribunale di
Torino, non si controverteva in ordine a tasse di concessione
riguardanti riserve, bensì aziende faunistico-venatorie, che non
esistevano prima della l. n. 968 del 1977, con la conseguenza che
mancava una precedente tassazione alla quale potesse farsi riferimento.
Si sostiene - come già affermato da altre Regioni in analoghi
procedimenti - che l'art. 24 della l. n. 968 del 1977 ha effettivamente
innovato e modificato la precedente normativa in materia di tasse
regionali concernenti le riserve di caccia, eliminando i limiti
impositivi precedentemente fissati dallo Stato. Ne deriverebbe la
rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale, la
quale sarebbe peraltro infondata. Infatti, a norma dell'art. 119
Cost., non sarebbe indispensabile la prefissione, per le imposte
regionali, di limiti quantitativi massimi stabiliti dalla legislazione
statale, mentre nel caso di specie la delimitazione quantitativa del
tributo e la identificazione del suo presupposto sarebbe implicitamente
desumibile dagli artt. 24,25 e 26 della l. n. 968 del 1977, giacché
avendo tale legge stabilito l'inerenza del tributo agli strumenti di
gestione del settore faunistico-venatorio, escludendo implicitamente la
sua vocazione ad essere un titolo di prelievo destinato a costituire
una risorsa per la finanza "generale" dell'ente regione, avrebbe posto
in essere una delimitazione della potestà impositiva regionale idonea
a garantire il raggiungimento dei fini dell'art. 119 della
Costituzione.
Si è costituita pure una parte privata, chiedendo la declaratoria
d'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.
9. - Questione analoga è stata sollevata dal Tribunale di Torino
con ordinanza 4 marzo 1986 (n. 422, R.O. 1986).
In tale giudizio si sono costituiti la Regione e il Presidente del
Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Si sono costituite pure alcune parti private, chiedendo che sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate
sottolineando che la legge statale 26 aprile 1983, n. 131 ha aggiornato
gli aumenti delle tasse regionali sulle concessioni e non v'è ragione
per escludere la materia della caccia dalla normativa statale che ha
determinato e determina i limiti massimi impositivi in tema di
concessioni regionali. Altre parti private si sono costituite
tardivamente. Considerato in diritto :
10. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe riguardano
questioni analoghe; essi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
11. - Pregiudizialmente deve dichiararsi la irricevibilità della
costituzione della Regione Lombardia nel giudizio promosso con
ordinanza 23 ottobre 1980 del Pretore di Mantova e di Bottini Paolo (e
altri) nel giudizio promosso con ordinanza 4 marzo 1986 del Tribunale
di Torino. Dette parti, infatti, si sono costituite dopo la scadenza
del termine perentorio previsto dall'art. 25 l. 11 marzo 1953, n. 87 e
3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
12. - Passando all'esame del merito, va rilevato che le questioni
sollevate hanno ad oggetto: l'art. 44, n. 1 della l. reg. Lombardia 21
luglio 1978, n. 47 e l'allegata tab. A, lett. E; l'art. 1 della l. reg.
Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 e il n. 16 tit. secondo, dell'allegata
tariffa; l'art. 4 della l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; l'art.
1 della l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 e l'allegata tariffa, tit.
secondo, n. 16 nella parte in cui determinano in lire ottomila per
ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per
le riserve di caccia; l'art. 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14
luglio 1978, n. 30, nella parte in cui determina in lire diecimila per
ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; l'art.
57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e il disposto del n.
14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13,
nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per
la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie.
Tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che le norme
impugnate violerebbero gli artt. 117 e 119 Cost., non avendo rispettato
i limiti posti alla competenza legislativa regionale in materia
tributaria. Nelle ordinanze di rimessione si deduce, infatti, che la l.
reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, la l. reg. Lazio 28 settembre
1979, n. 79, la l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30 e la l. reg.
Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, con le norme impugnate, hanno
aumentato le tasse di concessione in misura superiore a quella
consentita dall'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281. Si deduce,
inoltre, che la l. reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25, la l. reg.
Lazio 2 maggio 1980, n. 30, e la l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n.13,
con le norme impugnate, hanno aumentato le tasse di concessione in
misura superiore non solo a quella consentita dall'art. 3 della 1.16
maggio 1970, n.281, ma anche a quella consentita dall'articolo unico
della successiva l. 23 novembre 1979, n. 594.
In via subordinata alla mancata declaratoria d'illegittimità
costituzionale delle su dette norme regionali, alcune ordinanze (la n.
540 del 1982, la n. 526 del 1985 e la n. 422 del 1986) hanno sollevato
altresì questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 23 e 119 Cost., dell'art. 24 della l. 27 dicembre 1977, n. 968 -
ove lo si interpreti come derogativo dell'art. 3 della l. n. 281 del
1970 - per non avere stabilito forme e limiti entro i quali le regioni
possono legiferare in materia di tasse di concessione attinenti alle
riserve di caccia ed alle aziende faunistico-venatorie.
13. - Va preliminarmente considerato che il disposto del n. 14
della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13
(recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") non
determina la misura di alcuna tassa di concessione regionale,
disponendo solo che "le concessioni di costituzione di riserve di
caccia, aziende faunistico-venatorie e centri privati di produzione di
selvaggina sono disciplinate dalla normativa regionale in materia di
caccia". Poiché tale norma di per sé non contrasta con alcuna delle
disposizioni di raffronto, contenendo un mero rinvio ad altra
normativa, la questione sollevata riguardo ad essa va dichiarata non
fondata.
14. - Sono fondate, invece, le altre questioni concernenti la
normativa regionale, essendo le norme impugnate in contrasto con l'art.
119, primo comma, Cost., in relazione al disposto dell'art. 3 della l.
16 maggio 1970, n. 281 e dell'articolo unico della l. 23 novembre 1979,
n. 594.
Invero, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970, nel disciplinare i
provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto
ordinario, stabilì, in materia di tasse sulle concessioni regionali,
che esse dovessero applicarsi agli atti e provvedimenti adottati dalle
regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli
già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle
concessioni governative. Tali tasse regionali venivano disciplinate,
per quanto non disposto dalla l. n. 281 del 1970, "dalle norme dello
Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative".
Stabilì inoltre l'art. 3: "Nella prima applicazione le Regioni
determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per
cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse
erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad
intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento
delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente". La normativa
contenuta in quest'ultimo periodo è stata soppressa e sostituita con
l'art. 25, n. 11 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella l.
26 aprile 1983, n. 131.
Le Regioni, costituitesi nei giudizi ora riuniti, non contestano
che le norme impugnate, nel determinare le tasse di rilascio e rinnovo
delle concessioni in materia di riserve di caccia (e di aziende
venatorie), abbiano travalicato i limiti quantitativi stabiliti
dall'art. 3 della l. n. 281 del 1970 e dalla successiva l. n. 594 del
1979. Sostengono, tuttavia, che tali limiti dovevano essere rispettati
solo in sede di prima applicazione del tributo e non anche dalla
normativa regionale successiva - quale è quella impugnata - avendo
l'art. 24, ultimo comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968 attribuito
alle Regioni la potestà di disciplinare le tasse in questione in
completa autonomia e senza doversi attenere a limiti di sorta.
In effetti, l'ultimo comma dell'art. 24 citato si limita a statuire
che gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di
produzione di selvaggina e le riserve entro i limiti di cui all'art. 36
(il quale detta disposizioni transitorie in ordine alle riserve
destinate ad essere trasformate in aziende faunistico-venatorie ) "sono
soggetti a tasse regionali". Peraltro, dalla circostanza che esso nulla
dispone circa la misura di tali tasse e i limiti dell'autonomia
legislativa regionale al riguardo non può trarsi alcun argomento in
favore della tesi sostenuta dalle Regioni. Infatti - in conformità di
un corretto criterio di ermeneutica - il contenuto precettivo di una
norma non può essere esattamente individuato se non esaminandone il
disposto nel quadro del sistema in cui viene ad inserirsi.
Nel caso di specie, pertanto, l'ultimo comma del citato art. 24 va
interpretato alla luce del complesso normativo concernente l'autonomia
finanziaria delle Regioni a statuto ordinario nonché della disciplina
specifica in tema di competenze legislative delle Regioni in materia di
tasse sulle concessioni regionali, argomenti che costituiranno oggetto
delle considerazioni che seguono.
15. - L'autonomia finanziaria delle regioni resistenti, tutte a
statuto ordinario, trova la sua fonte normativa specifica nell'art. 119
Cost.. L'aspetto di tale autonomia, che interessa qui precisare, in
quanto elemento decisivo delle questioni sottoposte all'esame della
Corte, concerne l'esistenza e i limiti della potestà normativa
spettante in materia tributaria a tale tipo di regioni, configurandosi
l'autonomia tributaria come aspetto o specie di quella finanziaria.
Non par dubbio che le regioni a statuto ordinario siano titolari di
siffatta potestà; invero, nel concetto di autonomia sono comprese
tutte le esplicazioni di essa e, alla stregua di antiche e recenti
visioni, anche la potestà normativa.
La formulazione letterale e la valutazione sistematica dell'art.
119, primo comma, Cost. sorregge questa affermazione. La determinazione
delle "forme" e dei "limiti" dell'autonomia tributaria demandata alle
leggi della Repubblica, presuppone, infatti, un "oggetto" preesistente
alla delimitazione, del quale spetta la titolarità nella Regione.
Inoltre la funzione di coordinamento di tale autonomia "con la finanza
dello Stato, delle Province e dei Comuni" - che non può non esplicarsi
anche e soprattutto a livello normativo - implica del pari la
titolarità nelle Regioni di questo potere, del quale occorre precisare
le "forme" e i "limiti" ai sensi del primo comma dell'art. 119.
I lavori preparatori della Costituzione, diffusi ma incerti su
questa materia, non rivelano segni concludenti sul punto; può
osservarsi, però, che il rinvio ad interventi futuri del legislatore
ordinario era diretto ad assicurare la più agevole modificabilità
della normativa finanziaria, in coerenza con lo scopo di adeguare la
finanza locale alla riforma tributaria generale, che non poteva
realizzarsi - si affermava - né con la Costituzione, né con leggi
costituzionali.
È chiaro che la sottoposizione a "forme" e "limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato "condiziona largamente il contenuto dell'autonomia
normativa tributaria delle Regioni, in quanto il primo termine attiene
al tipo del tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi
costitutivi, mentre il secondo ha riguardo al momento quantitativo, nei
sensi che saranno specificati.
Non appare compatibile con l'esplicita formulazione dell'art. 119,
primo comma, e col sistema che si ricava dalla congiunta lettura di
questa norma con l'art. 117, primo comma, Cost. l'opinione intesa a
limitare l'operatività delle "forme" e dei "limiti "al solo ambito del
coordinamento. Il dettato dell'art. 119 proietta, invero, la
delimitazione della potestà regionale, innanzi tutto e
prevalentemente, sull'autonomia (normativa) finanziaria, mentre
l'operazione di coordinamento tra la finanza regionale con quella
statale, provinciale e comunale è compito ulteriore affidato al
legislatore ordinario. Spetta, dunque, alle leggi statali la precedenza
sull'intervento regionale, perché, in mancanza di una tale iniziativa,
non potrebbero preliminarmente delimitarsi gli spazi operativi delle
regioni, in conformità del precetto costituzionale che da un lato
garantisce l'autonomia della regione e dall'altro individua nella legge
statale la fonte "necessaria ed obbligata" della disciplina dei
predetti spazi, nella materia che concerne gli attuali giudizi.
16. - Nelle ordinanze di rinvio e nel dibattito orale, si è fatto
con insistenza riferimento, ai fini della delimitazione dell'autonomia
finanziaria regionale, all'art. 117 Cost., con il richiamo alle materie
rimesse da tale norma all'autonomia legislativa delle Regioni: l'ambito
sostanziale delle materie a quest'ultime devolute verrebbe a definire
anche il contenuto della potestà normativa tributaria.
Questa tesi non è fondata, in quanto il primo comma dell'art. 119
- norma speciale alla materia - richiede con statuizione precisa che le
forme stesse (oltre che i limiti) dell'autonomia finanziaria debbono
essere predeterminate da leggi della Repubblica, con evidente
considerazione dell'incidenza dei contenuti di tale autonomia su quella
comunale e provinciale.
Né corretta concezione è quella della potestà normativa
tributaria che si collochi in funzione strumentale rispetto alle
"competenze", previste dall'art. 117 Cost., poiché il riconoscimento
di tale potestà normativa si ricaverebbe da un procedimento estensivo
delle materie elencate (tassativamente) nel primo comma dello stesso
art. 117, il quale demanda, invece (secondo comma), a leggi
costituzionali la individuazione di altre materie, possibile oggetto di
estensione della potestà normativa regionale.
Non si opera, così, alcuna limitazione dell'esercizio della
potestà normativa "sostanziale" riconosciuta alle Regioni. Invero
questa potestà si esplica nelle materie indicate dall'art. 117, primo
comma, nei limiti ivi posti (principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato; interesse nazionale e delle altre Regioni); la
potestà normativa tributaria opera al di fuori ed oltre quest'ambito,
con proprio oggetto ed entro i diversi particolari confini che le leggi
della Repubblica - in conformità dei principi costituzionali - sono
legittimate a fissare (art. 119, primo comma).
È proprio da quest'ultima norma che trae fondamento la forza
operativa dell'art. 3, primo comma, della l. n. 281 del 1970, norma
base in materia di tasse sulle concessioni regionali, da ultimo
modificata con l'art. 25, n. 11 del d.l. n. 55 del 1983 (convertito
nella l. 26 aprile 1983, n. 131).
17. - Non è idoneo ad influire su tale impostazione il rilievo,
secondo il quale la materia tributaria non sarebbe caratterizzata da
contenuti autonomi, configurandosi piuttosto come un aspetto della
complessiva autonomia legislativa regionale, dato che la potestà
normativa tributaria ha, invece, un oggetto proprio, che consiste
nell'imposizione e nella riscossione dei tributi, operazioni che danno
luogo ad uno speciale rapporto, che concerne la prestazione coattiva
patrimoniale dovuta dal singolo all'ente regione in base ad un potere
di supremazia di questo. E la disciplina di siffatta prestazione ha un
contenuto autonomo, differenziato da quello che è connesso
all'esercizio dell'attività normativa spettante alle Regioni nelle
materie ad esse devolute dall'art. 117 Cost.; come tale, esso non può
considerarsi, né istituzionalmente né occasionalmente, strumentale
rispetto a quelle materie.
La norma puo definirsi, invece, strumentale in altro senso: siccome
intesa a rendere efficiente in concreto l'attività delle Regioni, col
provvederle dei mezzi per far fronte alle "spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali" (art. 119, secondo comma, Cost.).
Quanto ai meccanismi normativi, la Costituzione ha realizzato
quella che, per molti aspetti, è stata esattamente definita
un'operazione di "decostituzionalizzazione" della materia tributaria,
che non sfugge al circuito, aperto dall'art. 119, con il riferimento
alle forme e ai limiti dell'autonomia, rimessa alle leggi della
Repubblica, e concluso, per quanto concerne le tasse sulle concessioni
regionali, col precetto posto dall'art. 3, primo comma, della l. n. 281
del 1970, che ne ha configurato la disciplina con criteri costantemente
seguiti dal legislatore statale (oggetto e individuazione degli atti
imponibili, "corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato
assoggettati alle tasse sulle concessioni governative"; applicabilità,
per quanto non disposto, delle norme dello Stato relative a tali
tasse).
18. - Le tesi proposte dalle Regioni nei presenti giudizi non
possono non valutarsi, quindi, alla stregua del su esposto sistema, che
è conforme alla rilevata non operatività in materia finanziaria
dell'art. 117, primo comma, Cost. e che porta ad escludere, nella
materia stessa, l'esistenza di una potestà legislativa regionale
concorrente.
La potestà spettante in questo settore alle Regioni opera in
funzione attuativa delle leggi statali, come specifica il secondo comma
dell'articolo unico della l. 23 novembre 1979, n. 594, sancendo - in
materia di tasse sulle concessioni regionali - che "all'accertamento,
liquidazione e riscossione di tali tasse provvedono direttamente le
Regioni". E da aggiungere che il precetto, individuando le operazioni
relative e collegandosi con l'ultimo comma dell'art. 3 della l. n. 281
del 1970, lo modifica, devolvendo alle Regioni il potere di compiere
tali operazioni che il testo originario dello stesso art. 3 attribuiva,
invece, allo Stato "per conto delle Regioni".
Concludendo, si è in presenza di una ipotesi normativa analoga nel
contenuto e nel funzionamento a quella prevista nell'ultimo comma
dell'art. 117 Cost., con la differenza che la potestà normativa ex
art. 119 è garantita alle Regioni direttamente dalla Costituzione e la
sua attribuzione è svincolata da ogni discrezionalità del legislatore
statale.
Alla Corte è presente l'istanza volta a rinvigorire sfera e
contenuti della potestà normativa finanziaria delle Regioni a statuto
ordinario, ancora di recente collegata con l'assetto democratico delle
autonomie locali, alla stregua del principio della sovranità popolare,
ovvero al più pieno inserimento nel sistema della finanza e della
contabilità pubbliche. Ma tali concezioni non possono sfuggire al
giudizio di conformità alla normativa costituzionale e statale
vigente, che impone le conclusioni innanzi delineate. La Costituzione,
nel condizionare la potestà normativa finanziaria delle Regioni alle
"forme" e ai "limiti" dettati dalle leggi dello Stato, reclama,
peraltro, una legislazione statale moderna ed effilciente, garante
dell'adeguato svolgimento delle attribuzioni regionali ed accompagnata
dalla tempestiva provvista dei mezzi occorrenti, che debbono trovare
nella normativa statale, coerenti e tempestive previsioni.
19. - Le considerazioni fin qui svolte consentono di inquadrare
agevolmente l'oggetto dei presenti giudizi, i quali, come si è
esposto, concernono fattispecie impositive in materia di tasse su
concessioni regionali relative a riserve di caccia e (in un solo
incidente) aziende faunistico-venatorie .
Lo Stato nell'attribuire alle Regioni a statuto ordinario come
tributi propri tali tasse (art. 1, primo comma, lett. b) l. n. 281 del
1970, cit.), con l'art. 3 della stessa legge ha determinato l'entità
di tale tributo stabilendo, con sistema mai disatteso, anche il limite
delle maggiorazioni successive (cfr. l. 23 novembre 1979, n. 594 e, da
ultimo, art. 25, n. Il, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, nella
l.26 aprile 1983, n. 131).
20. - In questo quadro si colloca l'ultimo comma dell'art. 24
della l. n. 968 del 1977.
Le Regioni resistenti hanno proposto una interpretazione della
norma come attributiva ad esse di piena potestà tributaria in materia
di tasse sulle concessioni regionali riguardanti le riserve di caccia e
le aziende faunistico-venatorie . Ma una simile interpretazione, oltre
ad essere incompatibile con il sistema costituzionale dell'autonomia
tributaria regionale sopra delineato, prescinde da ogni coordinamento
con il più volte ricordato art. 3 della l. n. 281 del 1970. La
persistente piena vigenza di questa norma emerge dalla successiva l.
n. 594 del 1979 e, in modo particolarmente efficace, dal d.l. n. 55 del
1983, già ripetutamente menzionato.
Nel quadro di tale normativa, l'art. 24, ultimo comma, della l. n.
968 del 1977 si pone come una norma meramente confermativa
dell'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa nella
materia delle suddette tasse di concessione, non incidendo sui limiti
quantitativi di esse. Invero, la l. n. 594 del 1979 e il d.l. n. 55 del
1983 hanno autorizzato le regioni ad aumentare tali tasse, in un primo
momento, sino al triplo dell'ammontare in vigore al 1 aprile 1972 e, in
un secondo momento, del cento per cento dell'ammontare di esse,
determinato alla data del 1 gennaio 1983; la seconda di tali norme ha
determinato inoltre un nuovo limite di aumento annuale, a decorrere dal
1984, in misura non superiore al 30% degli importi immediatamente
precedenti, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale,
corrispondente alle variazioni del costo della vita, risultante dai
dati pubblicati dall'ISTAT.
In proposito va considerato ancora che la l. n. 594 del 1979 fa
espresso riferimento alle tasse in materia di caccia, mentre l'art. 25
del d.l. n. 55 del 1983, escludendo dall'aumento le sole tasse
riguardanti l'abilitazione "all'esercizio venatorio di cui al primo
comma dell'art. 24 della l. 27 dicembre 1977, n. 968", mostra a sua
volta di riferirsi anche alle altre tasse relative a concessioni in
materia di caccia.
Questa essendo l'evoluzione sostanziale della normativa, la tesi
delle regioni, secondo la quale la l. n. 594 del 1979 avrebbe l'unico
scopo di autorizzarle ad aumentare con atti amministrativi le tasse di
concessione, non trova alcuna base letterale e sistematica ed è
esplicitamente contraddetta dai lavori preparatori, i quali rivelano la
totale estraneità al legislatore di un simile intento.
Una così radicale modificazione nell'assetto della potestà
normativa tributaria in materia di concessioni regionali - che
derogando al sistema costantemente seguito, elimini la prefissione di
"forme" e "limiti" commessi dalla Costituzione alle leggi della
Repubblica - sarebbe in sicuro contrasto con l'art. 119, primo comma,
Cost. e con le leggi dello Stato in materia, per la carenza di
adempimenti qualificanti, imposti dal complesso normativo e dalla
relativa distribuzione delle competenze.
21. - Né è influente su tale assetto legislativo l'esigenza della
realizzazione della politica di settore - posto in evidenza nelle
difese orali - tenuta presente nell'enunciazione iniziale del primo
comma dell'art. 24.
L'esigenza della provvista dei "mezzi finanziari necessari per
realizzare i fini "perseguiti dalla legge quadro e da quelle regionali
in materia di protezione della fauna e di disciplina della caccia pone
in luce la proiezione finalistica del nuovo assetto, ma non consente di
desumerne la devoluzione della inerente potestà tributaria alle
Regioni.
Invero, la destinazione dei tributi alle anzidette finalità è
prevista esclusivamente per la tassa di abilitazione all'esercizio
venatorio, necessaria per il rilascio della licenza del porto d'armi ad
uso caccia, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge. La disciplina
della l. n. 968 non assicura, così, la contestuale adeguata
acquisizione di mezzi per realizzare il nuovo corso, che la
legislazione nazionale e quella regionale si sono proposte, e rivela la
già constatata sfasatura tra il disegno della politica di settore e i
relativi strumenti di attuazione, soprattutto finanziari. Carenza,
questa, particolarmente rilevante nella materia delle concessioni di
beni destinati a servizi per i riflessi sull'adeguatezza del tributo
alle prestazioni rese. Si deve porre in evidenza, peraltro, che la più
recente normativa statale in materia (cfr. art. 25, n. 11 l. n. 55 del
1983 cit.) si è accinta a percorrere tale via.
22. - Va disatteso, poi, l'argomento - addotto anch'esso dalle
Regioni - secondo il quale per le aziende faunistico-venatorie
mancherebbe il parametro al quale applicare gli aumenti previsti dalla
l. n. 281 del 1970 e da quelle successive, trattandosi di un istituto
non previsto prima della l. n. 968 del 1977.
Osserva la Corte che sotto l'aspetto tributario le aziende
faunistico-venatorie sono pienamente assimilabili alle riserve di
caccia. Ricorrono, infatti, in ciascuna delle due figure sia nella
legislazione statale che in quella regionale-taluni elementi
qualificanti. Sussistono nelle aziende, l'interesse faunistico,
soprattutto autoctono, e naturalistico (art. 36, quarto comma, l. n.
968 del 1977), lo svolgimento dell'attività venatoria secondo piani di
ripopolamento, e di abbattimento della selvaggina. Sussistono nelle
riserve il requisito del ripopolamento rimesso al concessionario alla
stregua delle clausole di concessione, e l'utilizzazione da parte del
concessionario stesso della riserva, che può essere anche consorziale.
Aziende e riserve presentano elementi essenziali comuni, anche se con
diversa rilevanza strutturale e funzionale.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sent. 1 giugno
1967, n. 71) rispetto a riserve di caccia costituite nella zona delle
Alpi ed estese a tutto il territorio della circoscrizione comunale, la
piena legittimità dell'art. 67, comma primo, del vecchio t.u. sulla
caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), in considerazione della finalità
di protezione e di incremento della selvaggina, ritenuta connaturale
alla gestione di questo tipo di riserve.
L'assimilazione delle aziende alle riserve, quanto al trattamento
fiscale, trova inoltre riscontri specifici nell'art. 36 della l. n.
968 cit., che conserva in via transitoria le riserve (primo comma) e ne
prevede la trasformazione in aziende faunistico-venatorie in caso di
rilevante interesse naturalistico-faunistico.
Si riconosce così testualmente l'attitudine evolutiva dell'antica
figura, nel concorso dei già rilevati elementi caratteristici della
nuova. Un segno di rilievo in tal senso è offerto dall'art. 1 della l.
16 gennaio 1981, n. 9, che proroga i termini prescritti per la
trasformazione delle riserve e ne facilita il compimento. Sussiste,
infine, l'accomunamento in una unica omogenea previsione - che si
riscontra anche nella normativa regionale contestata - delle aziende
faunistiche e delle riserve, entrambe dichiarate "soggette" a tasse
regionali dal ricordato art. 24 ultimo comma, della l. n. 968 cit.
Tale norma si riferisce ad altre figure (appostamenti fissi, centri di
produzione della selvaggina), esse pure espressione del duplice momento
faunistico e venatorio, presente nelle aziende e nelle riserve.
23. - Dalle considerazioni che precedono deriva che le Regioni a
statuto ordinario, nel legiferare in tema di tasse sulle concessioni
regionali in materia di riserve di caccia e aziende
faunistico-venatorie, debbono rispettare i limiti posti dalla
legislazione statale. Pertanto, avendo travalicato tali limiti, vanno
dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 119
Cost., gli artt. 44, n. 1 della l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47
e l'allegata tabella A, lett. E; l'art. 1 della l. reg. Lombardia 10
marzo 1980, n. 25 e il n. 16, titolo II dell'allegata tariffa; l'art. 4
della l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; l'art. 1 della l. reg.
Lazio 2 maggio 1980, n. 30 e il n. 16, titolo II dell'allegata tariffa,
nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per
il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia;
l'art. 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30,
nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa
annuale di concessione per le riserve di caccia; l'art. 57, secondo
comma, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in
cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e
l'esercizio delle aziende faunistico - venatorie.
Le rimanenti questioni restano assorbite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, n. 1
1.reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 ("Norme per la protezione e la
tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio") e l'allegata
tab. A, lett. E; 1 l. reg. Lombardia 10 marzo 1980 n. 25 ("Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali") e il n. 16, titolo II,
dell'allegata tariffa; 4 l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79
("Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio
venatorio"); 1 l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 ("Disciplina delle
tasse sulle concessioni regionali") e il n. 16, titolo II,
dell'allegata tariffa, nella parte in cui determinano in lire ottomila
per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione
per le riserve di caccia; 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14
luglio 1978, n. 30 ("Disposizioni per la protezione e la tutela della
fauna e per la disciplina della caccia") nella parte in cui determina
in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le
riserve di caccia; 57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979,
n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia")
nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per
la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n.
13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") sollevata dal
Tribunale di Torino con ordinanze 7 maggio 1985 e 4 marzo 1986 in
riferimento all'art. 119 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte