Sentenza n. 271/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 547/1955
- art. 41d.P.R. 547/1955
- art. 115d.P.R. 547/1955
- art. 389d.P.R. 547/1955
usata come parametro
citata
- art. 2d.P.R. 547/1955
- art. 3d.P.R. 547/1955
- art. 32d.P.R. 547/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, 41, 115,
389, lett. a) e c) e 390 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e della legge 2 maggio
1983, n. 178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 settembre 1981 dal Pretore di Lugo nel
procedimento penale a carico di Gaudenzi Anna ed altri iscritta al n.
716 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 19 novembre 1984 dal Pretore di Lonigo
nel procedimento penale a carico di Nabissi Valentino ed altri
iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149/bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione di Brini Arturo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
Uditi gli avv.ti Cesare Pedrazzi, Giorgio De Nova e Sergio
Panunzio per Brini Arturo e l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (comunicata il 30
dello stesso mese e notificata il successivo
primo ottobre; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17
febbraio 1982 e iscritta al n. 716/1981) nel procedimento
penale a carico di Gaudenzi Anna e altri il Pretore di Lugo giudicò
rilevante e, in relazione agli artt. 3 e 27
Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7 (Produzione, vendita e noleggio per il
mercato interno), 41 (Produzione e sicurezza delle macchine), 115
(Dispositivi per le presse
in genere), 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti) a) e c) e 390 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e
dai commercianti) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro) nelle parti in cui prevedono
la responsabilità del datore di lavoro, del noleggiatore e del
commerciante di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi
in genere per la violazione delle dette norme per la prevenzione
degli infortuni in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda
da fatto esclusivo del costruttore e non sia facilmente rilevabile.
1.2. - Renzi Claudia, dipendente della ditta individuale Gaudenzi
Anna, esercente attività di produzione di tomaie per calzature, -
rilevò in fatto il Pretore di Lugo - aveva riportato in Bagnacavallo
il 7 dicembre 1978 lesioni ad una mano periziate gravi mentre
utilizzava una macchina (fustellatrice idraulica a carrello mobile,
marca ATON, tipo ATON 6888) in dotazione all'azienda: macchina
noleggiata da tale Botti Ettore il quale, a sua volta, l'aveva
acquistata dalla ditta M.A.C.A. di Aldo Bertoldo corrente in Stra
(VE) e prodotta dalla ditta ATON s.p.a. di Vigevano legalmente
rappresentata da Cantella Emiliano. In esito all'istruttoria vennero
tratti a giudizio Gaudenzi Anna quale datore di lavoro, Cantella
Emiliano quale commerciante, Bertoldo Aldo quale costruttore, per
rispondere del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 583,
590, 3 co. c.p.); la Gaudenzi per rispondere delle contravvenzioni
previste dagli artt. 115 e 389 a) e dagli artt. 41 e 389 c) d.P.R. 27
aprile 1955, n. 547; il Botti, il Cantella e il Bertoldo per
rispondere, nelle loro diverse qualità, delle contravvenzioni
previste dagli artt. 7 e 390 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Al
dibattimento venne contestato anche al Botti, nella sua qualità di
noleggiatore, il delitto di lesioni colpose gravi, aggravate dalla
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
in danno di Renzi Claudia.
Dal rapporto dell'ispettore del lavoro risultò che "se non si
fosse verificato l'infortunio sul lavoro di cui si tratta,
difficilmente si sarebbe potuto appurare il pericolo derivante dai
movimenti traslativi del carrello comandato da un polo pulsante".
Inoltre - sempre in linea di fatto - la macchina in questione, di
recentissima costruzione, era stata acquistata nuova tre mesi prima
dell'infortunio dal Botti, artigiano del ramo calzaturiero, che
l'aveva noleggiata alla Gaudenzi, anch'essa artigiana, titolare di
una modesta azienda che occupava 14 dipendenti.
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 9 marzo 1982, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta
questione.
3.1. - Con ordinanza emessa il 19 novembre 1984 (comunicata il 4
gennaio e notificata l'11 febbraio 1985; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 bis del 26 giugno 1985 e iscritta al n. 170/1985)
nel procedimento penale a carico di Nabissi Valentino ed altri, il
Pretore di Lonigo dichiarò non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 co. 2 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. un. ("All'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", sono aggiunti
in fine i seguenti commi:// "Ai fini del comma precedente il
contratto di locazione finanziaria avente per oggetto i beni ivi
indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.//
Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a
qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti
beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o da altri
documenti richiesti dalla legge. L'inosservanza dell'obbligo è
punita ai sensi del successivo articolo 390") l. 2 maggio 1983, n.178
(Interpretazione autentica del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro).
3.2.- In corso presso la Pretura di Lonigo - premise il giudice a
quo nella ordinanza di rimessione - era procedimento penale a carico
di Nabissi Valentino legale rappresentante della Veneta Press s.p.a.,
Brini Arturo legale rappresentante della società Bresciana
Finanziaria s.p.a. e Corini Giuliano legale rappresentante della
Italpresse s.p.a., imputati dei reati di cui agli artt. 115 b) (il
primo), in riferimento all'art. 115 b) (il secondo) d.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, 41 e 590 c.p. (tutti) perché il primo poneva in
esercizio e il secondo concedeva in locazione finanziaria (leasing)
al primo una pressa oleodinamica semiautomatica, costruita dal terzo,
munita di ripari, destinati ad evitare che le mani dei lavoratori
fossero offese dal punzone anche in posizione di non completa
chiusura e così tutti cagionavano, in concorso autonomo di causa tra
loro, al dipendente della Veneta Press Lancerotto Guido lesioni
personali consistite nella asportazione di falangi di quattro dita
della mano sinistra, infortunio avvenuto il 16 luglio 1981 in Meledo
di Sarego. Successivamente alla opposizione al decreto di condanna
penale emesso nei confronti del Nabissi e del Brini per le
contravvenzioni ( il Carini per tale reato era stato prosciolto a
seguito di amnistia) e al dibattimento gli atti erano stati rimessi
in istruttoria per l'esecuzione di perizia tecnica la quale aveva
confermato la non rispondenza della pressa alle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro come ipotizzato nel capo di
imputazione.
4.1. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Brini
Arturo, giusta procura speciale 28 giugno 1985 (rep. n. 46538) per
not. Giulio Antonio Averaldi di Brescia, gli avv.ti Giuseppe Guarino,
Cesare Pedrazzi, Giorgio De Nova e Claudio Barbieri che, con atto di
deduzioni depositato il 16 luglio 1985, hanno argomentato e concluso
per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della proposta
questione; non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
4.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 16 giugno 1987 la
difesa del Brini ha depositato memoria datata
3 giugno 1987 allegando copia legale della sentenza 9 ottobre 1984-9
maggio 1985, con la quale la Sezione quarta
penale della Corte di Cassazione rigettò i ricorsi proposti dal
Procuratore della Repubblica, da Piazza Antonio e da Faccin Walter
contro la sent.14 giugno 1983 del Tribunale di Vicenza.
5. - Nella pubblica udienza del 16 giugno 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,
hanno parlato l'avv. Stato Linguiti e la difesa del Brini. Considerato in diritto
6. - L'art. 7 ("Produzione, vendita e noleggio per il mercato
interno. - Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in
uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e
di apparecchi in genere destinati al mercato interno, nonché la
installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del
decreto stesso") d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 per un verso è una
delle disposizioni impugnate con l'incidente 716/1981 e per altro
verso rappresenta la disposizione cui sono aggiunti i due commi
riflettenti la locazione finanziaria in virtù dell'art. un. l. 2
maggio 1983, n. 178 che forma oggetto dell'incidente 170/1985.
Pertanto, i due incidenti vanno riuniti ai fini di unitaria
deliberazione.
7. - Oggetto dell'incidente 716/1981 sono non solo l'or riprodotto
art. 7, ma anche gli artt. 115, che fa parte del gruppo dei
"dispositivi delle presse in genere", 389 (Contravvenzioni commesse
dai datori di lavoro e dai dirigenti) a) e c) e 390 (Contravvenzioni
commesse dai costruttori e dai commercianti) sospettati
d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. nelle
parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro, del
noleggiatore e del commerciante di attrezzature, di utensili, di
apparecchi in genere per la violazione di dette norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro in tutti quei casi in cui la
non conformità dipenda da fatto esclusivo del costruttore e non sia
facilmente rilevabile.
La questione, in tal guisa prospettata, è priva di fondamento
perché non sono identiche le posizioni degli operatori economici, di
cui alla normativa impugnata, e dei destinatari della l. 30 aprile
1962 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e pertanto non è violato l'art. 3
Cost. Né sussiste violazione dell'art. 27 perché le cautele
predisposte dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro non escludono la responsabilità penale degli operatori, con
riferimento ai quali è stato sollevato l'incidente di
costituzionalità.
8. - Non meno infondato è il sospetto, sollevato dal Pretore di
Lonigo, d'incostituzionalità dell'art. unico l. 2 maggio 1983, n.178
(Interpretazione autentica del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro) in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 41 comma 2 Cost.
Precisato che l'incidente non coinvolge il secondo comma aggiunto,
- a tenor del quale "Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto
a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o
dagli altri documenti richiesti dalla legge. L'inosservanza
dell'obbligo è punita ai sensi del successivo art. 390", - il primo
comma aggiunto, il quale rescrive che "Ai fini del comma precedente
il contratto di locazione finanziaria avente per oggetto i beni ivi
indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso",
sfugge alla censura d'incostituzionalità di cui il Pretore di Lonigo
lo ha fatto segno, perché il locatore finanziario non intrattiene
alcun collegamento materiale con i beni de quibus che valga ad
esporlo ai sospetti d'incostituzionalità degli artt. 7, 41, 115, 389
a) e c) e 390 che questa Corte ha giudicato insussistenti. Non si
nega
che in rerum natura un locatore finanziario detenga la cosa, ma
questa peculiarità non è stata neppur ipotizzata dal
giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 716/1981 e 170/1985;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) e 390 d.P.R. 27 aprile
1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro
del noleggiatore e del commerciante di macchine, di attrezzature, di
utensili, di apparecchi in genere per la violazione delle dette norme
per la prevenzione degli infortuni in tutti quei casi in cui la non
conformità dipenda da fatto esclusivo del lavoratore e non sia
direttamente rilevabile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27
Cost. dal Pretore di Lugo con ordinanza emessa il 24 settembre 1981
(n. 716/1981);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. un. l. 2 maggio 1983, n.178 (Interpretazione autentica del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro),
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 comma 2 Cost., dal
Pretore di Lonigo con ordinanza emessa il 19 novembre 1984 (n.
170/1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte