Sentenza n. 271/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Regionale
Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982, avente per
oggetto: "Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49,
riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 2 luglio 1982,
depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 29
del registro ricorsi 1982;
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'Avvocato dello Stato Luigi Sinicolfi, per il ricorrente, e
l'avv. Gaspare Pacia per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 2 luglio 1982, depositato il 10
successivo ed iscritto al n. 29 del Registro ricorsi 1982, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale
questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge
della Regione Friuli Venezia Giulia, riapprovata il 15 giugno 1982,
recante "Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49
riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato", per violazione dell'art.
117 Cost., in riferimento all'art. 6, lett. q) della legge 833 del
1978.
L'Avvocatura assume che la legge impugnata, col prevedere che i
laboratori di analisi delle strutture ambulatoriali private di cui
all'art. 5 legge 13 agosto 1981, n. 49 devono essere diretti da un
laureato in scienze biologiche o da un chimico o da un farmacista
iscritti al relativo ordine professionale, contrasta con l'art. 6,
lett. q), legge n. 833 del 1978, che riserva allo Stato "la
fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sanitari". Tale determinazione sarebbe
operata con normativa (art. 192 t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 ed art.
82 r.d. 6 dicembre 1928 n. 3112) da cui si desumerebbe come il
direttore dei laboratori privati di analisi chimiche deve essere in
possesso della laurea in medicina. Si soggiunge al riguardo che la
legge 24 maggio 1967, n. 396 limita l'attività professionale dei
biologi in materia di analisi chimiche alle sole analisi indicate
dall'art. 3 e, dal canto suo, l'art. 16 legge 19 luglio 1957, n. 679
esclude la competenza dei chimici circa "i pareri sia scritti che
verbali di carattere biologico-diagnostico", sicché la legge
regionale avrebbe profondamente mutato la normativa statale vigente,
ampliando le competenze professionali di categorie da essa
legittimate ad operare solo in limiti ristretti e condizionati.
2. - Con atto di costituzione depositato il 26 luglio 1982 la
Regione Friuli-Venezia Giulia ha prodotto le sue controdeduzioni.
Assume la difesa regionale cha la statuizione dell'art. 6, lett. d)
della legge n. 833/1978 non contiene un divieto di ammettere alla
direzione dei laboratori di analisi laureati in scienze biologiche o
chimici o farmacisti. In secondo luogo, si osserva che il Governo non
ha osservato nulla in ordine a leggi regionali che contenevano
previsioni analoghe a quella del citato art. 1 della legge impugnata
(legge reg. dell'Umbria n. 10/1980; l. r. del Lazio n. 70/1979; l.r.
della Lombardia n. 79/1980), mentre la Regione Friuli Venezia Giulia
è titolare di competenza ripartita non solo in materia di
"assistenza sanitaria ed ospedaliera", ma anche di "igiene e sanità"
(art. 5 n. 16 dello Statuto). Infine, l'art. 3 della legge impugnata,
prevedendo che, ove il direttore del laboratorio sia laureato in
scienze biologiche o in chimica o in farmacia si dovrà comunque
assicurare "la presenza giornaliera... di un laureato in medicina e
chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici", garantirebbe
comunque il rispetto del supposto princìpio fondamentale relativo
alla prescritta presenza di un medico chirurgo nei laboratori di
analisi.
3. - Nella pubblica udienza del 10 dicembre 1987 le parti hanno
ribadito le rispettive conclusioni. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via
principale questione di legittimità costituzionale della legge della
Regione Friuli Venezia Giulia, riapprovata il 15 giugno 1982
(Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49,
riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato), per asserito contrasto
con l'art. 6, lettera q), della legge n. 833 del 1978, che riserva
allo Stato "la fissazione dei requisiti per la determinazione dei
profili professionali degli operatori sanitari", e quindi con l'art.
117 Cost.
Secondo il ricorrente la norma impugnata varcherebbe i limiti
della competenza regionale in quanto determinerebbe essa i detti
requisiti con il prevedere che i laboratori di analisi delle
strutture ambulatoriali private, di cui all'art. 5 della precedente
legge regionale n. 49 del 1981, possono essere diretti da un laureato
in scienze biologiche, o da un chimico, o da un farmacista iscritti
al relativo ordine professionale, e per di più li determinerebbe
discostandosi dalla normativa statale già adottata in materia, dalla
quale si desumerebbe che l'incarico in parola debba essere riservato
ai laureati in medicina (artt. 192 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e 82
r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112), essendo ammessi i biologi e i chimici
allo svolgimento di attività specificamente limitate nell'ambito dei
laboratori di analisi (artt. 3 legge 24 maggio 1967, n. 396, e 16
legge 19 luglio 1957, n. 679).
2. - La questione non è fondata.
A prescindere dall'inesatta indicazione del parametro - l'art. 117
Cost. in luogo dell'art. 5 dello Statuto speciale per il Friuli
Venezia Giulia, che attribuisce alla Regione competenza concorrente
in tema di igiene e sanità e di assistenza sanitaria e ospedaliera -
va osservato che è indimostrata la riferibilità all'art. 6, lett.
q), legge n. 833 del 1978, di una riserva allo Stato non solo per
quel che riguarda i requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sanitari, ma anche per quel che
concerne la determinazione, della quale qui si tratta, dei requisiti
minimi di qualificazione funzionale del personale dei presidi di
laboratorio. Requisiti minimi che, invece, al pari di quelli di
strutturazione e di dotazione strumentale dei detti presidi (pubblici
o privati), sono, a norma del comma dodicesimo, introdotti nell'art.
25 della stessa legge n. 833 del 1978 (per effetto dell'art. 3
decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26
gennaio 1982, n. 12), determinati dallo Stato soltanto in via di
indirizzo e di coordinamento.
3. - D'altronde le norme statali richiamate, tutte anteriori alla
concreta istituzione delle Regioni e alcune addirittura all'entrata
in vigore della Costituzione, non hanno il contenuto indicato dal
ricorrente. Infatti:
a) l'art. 2 r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112 non si riferisce ai
laboratori di analisi, ma solo a quelli di cura medico chirurgica o
di assistenza ostetrica, oltre che alle case e pensioni per gestanti;
b) l'art. 192 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, attribuisce alla
autorità sanitaria centrale e provinciale la vigilanza
sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali
dipendenti da province, comuni e altri enti, demandando alle
rispettive amministrazioni dei detti ospedali la disciplina
dell'ordinamento dei servizi e quello del personale sanitario secondo
norme generali emanate dal potere governativo;
c) l'art. 16 l. 19 luglio 1957, n. 679, riguarda soltanto
l'ambito di applicabilità di onorari previsti nella tabella, che è
limitato alle operazioni relative ad analisi chimiche, con esclusione
dei prelievi di carattere biologico e dei pareri di carattere
biologico-diagnostico;
d) l'art. 3 l. 24 maggio 1967, n. 396, elenca quale oggetto
della professione di biologo alcune attività, ma, nel comma secondo,
precisa che l'elencazione non è tassativa.
Né è priva di peso la considerazione della Regione resistente
secondo la quale, a voler desumere dalla normativa statale in
argomento un princìpio avente per oggetto la garanzia minimale di
una competenza specifica in materia medico-chirurgica
nell'organizzazione e nel funzionamento dei laboratori di analisi,
questa sarebbe comunque soddisfatta là dove l'art. 3 della legge
regionale prescrive che, qualora il direttore sia laureato in scienze
biologiche, o in chimica o in farmacia, dovrà essere assicurata la
presenza giornaliera di un laureato in medicina e chirurgia per il
compimento di tutti gli atti medici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 15
giugno 1982 (Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n.
49, riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza
sulle istituzioni sanitarie di carattere privato), sollevata, in
riferimento all'art. 117 Cost. (recte: art. 5 dello Statuto speciale
per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte