Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

  • art. 101legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma

quinto del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

l'ordinanza emessa il 31 maggio 1989 dalla Corte d'appello di Milano

nel procedimento civile vertente tra la s.p.a Manifacturers Hanover

Finanziaria e il Fallimento s.r.l. Ettore Radaelli e Figli, iscritta

al n. 61 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, nel giudizio di appello

promosso dalla Manifacturers Hanover S.p.a. avverso sentenza di

rigetto di opposizione a stato passivo di fallimento, rilevato che

l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di quindici giorni

previsto dall'art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267,

ha sollevato, con ordinanza emessa il 3 maggio 1989, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della suindicata disposizione;

che il giudice a quo, dopo aver premesso che, per costante

giurisprudenza, l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi

di dichiarazione tardiva del credito, ex art. 101 del r.d. n. 267 del

1942, è soggetto al termine ordinario di trenta giorni previsto dal

codice di procedura civile, e non al termine di quindici giorni

previsto dall'art. 99 per l'appello avverso le sentenze rese in

materia di opposizione allo stato passivo formato a seguito di

tempestive domande di ammissione, osserva che, essendo identica,

nelle due ipotesi, l'esigenza di celerità in ordine all'accertamento

del passivo, non appare ragionevole una diversa regolamentazione dei

termini per impugnare, dalla quale consegue un trattamento

inspiegabilmente deteriore per chi ha tempestivamente proposto

domanda di ammissione al passivo, rispetto a chi ha proposto domanda

tardiva di insinuazione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando la

fondatezza della questione;

Considerato che l'opposizione allo stato passivo e l'insinuazione

tardiva sono, secondo la più recente giurisprudenza, istituti

nettamente differenziati sul piano funzionale e strutturale, e che,

in particolare, le esigenze di celerità e di urgenza che

caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo (che

tendono a far partecipare alla ripartizione dell'attivo sia i

creditori ammessi dal giudice delegato che quelli ammessi in sede

contenziosa), sono meno avvertite in tema di domande di insinuazione

tardiva (che possono essere proposte fino a che non siano esaurite

tutte le operazioni di ripartizione dell'attivo, e che consentono ai

creditori, se accolte, solo la partecipazione alle ripartizioni

successive alla loro ammissione);

che, d'altra parte, l'esigenza di celerità, se ricorresse anche

nei giudizi di insinuazione tardiva, potrebbe semmai valere al fine

di estendere a questi il termine abbreviato per impugnare previsto

per i giudizi di opposizione, e non già al fine inverso, che il

giudice a quo vorrebbe realizzato (cfr. la sentenza n. 1045 del 1988

di questa Corte, la quale, ravvisando una analogia funzionale tra i

due istituti, ha ritenuto giustificata l'estensione - derivante da

consolidata interpretazione giurisprudenziale - della disciplina

sulla decadenza della domanda di opposizione allo stato passivo,

dettata dall'art. 98 l.f., alla domanda di insinuazione tardiva di

cui all'art. 101 l.f.);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 99, comma quinto, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata dalla Corte d'appello di Milano con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte