Sentenza n. 271/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore
di Lecce nel procedimento civile vertente tra Tommasina Rizzelli e
Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), iscritta al
n. 28 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992
nel corso di un giudizio promosso da Tommasina Rizzelli contro
Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), ha sollevato
d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte
in cui non consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un
immobile locato, previa corresponsione dell'importo dovuto a titolo
d'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, risultante
dalla sentenza di primo grado (resa nel giudizio relativo alla
spettanza ed alla determinazione dell'indennità), salvo conguaglio
all'esito della lite.
Per il Pretore di Lecce la possibilità di ritenere realizzata
questa condizione di procedibilità mediante la corresponsione
dell'importo determinato con la sentenza di primo grado, essendo
prevista dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978
(a seguito dell'aggiunta operata con l'art. 9 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, con la
legge 21 febbraio 1989, n. 61), si riferisce ai soli contratti di
locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge
n. 392 del 1978, ma non trova applicazione alle locazioni che
ricadono nel regime transitorio, disciplinato dall'art. 69 della
stessa legge, per le quali, in caso di controversia sull'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, non sarebbe sufficiente
una provvisoria certezza sul quantum, occorrendo una sentenza passata
in giudicato.
La diversità di regolamentazione sarebbe in contrasto con l'art.
3 della Costituzione, giacché, ad avviso del giudice rimettente,
nelle due ipotesi, pur essendo diversi i criteri di determinazione
dell'indennità, si è in presenza di situazioni omogenee quanto
all'esecuzione del provvedimento di rilascio, soprattutto quando sia
intervenuta una sentenza che stabilisce se spetta (e determina a
quanto ammonta) l'indennità.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura osserva che erroneamente il Pretore di Lecce ritiene
non applicabile l'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988 alle
locazioni che ricadono nella disciplina transitoria. La disposizione
denunciata, avendo contenuto meramente processuale, sarebbe invece
immediatamente applicabile ai giudizi in corso, anche a quelli
relativi alle locazioni non abitative soggette alla disciplina
transitoria dettata dalla legge n. 392 del 1978. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui
la disposizione, inserita nel contesto della disciplina transitoria
delle locazioni di immobili urbani, non prevede che il provvedimento
di rilascio possa essere eseguito quando sia stata corrisposta
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, determinata
con sentenza di primo grado e salvo conguaglio all'esito del
giudizio. L'esecuzione sarebbe, difatti, consentita per i contratti
stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge n. 392
del 1978 (in forza dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, che ha aggiunto un comma all'art. 34 della legge n. 392,
relativo alla disciplina dell'indennità per la perdita di avviamento
da applicare ai contratti a regime), mentre non sarebbe permessa,
alle stesse condizioni, per i contratti sottoposti alla disciplina
transitoria, non essendo stato modificato l'art. 69 della legge n.
392 del 1978, che si riferisce ad essi. Ne deriva, ad avviso del
giudice rimettente, un'irragionevole disparità di trattamento nella
regolamentazione delle condizioni per l'esecuzione del provvedimento
di rilascio di un immobile locato, e quindi un contrasto fra la
disposizione denunciata e l'art. 3 della Costituzione.
2. - L'innovazione legislativa introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988, pur mantenendo il principio che l'esecuzione
del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata al
pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, ha
bilanciato gli interessi tra le parti, quando vi sia controversia in
ordine all'indennità. In tal caso il pagamento della somma pretesa a
questo titolo o determinata dalla sentenza di primo grado, salvo
conguaglio all'esito del giudizio, consente l'esecuzione.
La nuova disciplina, formalmente inserita nell'art. 34 della legge
n. 392 del 1978, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria
dell'indennità per la perdita dell'avviamento, risponde ad una
finalità generale, che ricorre anche per i contratti soggetti alla
disciplina transitoria. Se diversi sono i criteri di determinazione
dell'indennità per le locazioni stipulate prima o dopo l'entrata in
vigore della legge n. 392 del 1978, analoga è nei due casi
l'incidenza del pagamento dell'indennità (una volta che essa sia
stata determinata) sull'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile.
L'inserimento della nuova regolamentazione, concernente una
condizione di procedibilità, nel contesto della disciplina comune
dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, può
rispondere ad esigenze sistematiche. Non rispecchia, comunque, una
intenzione del legislatore di escludere dal relativo ambito di
applicazione l'esecuzione del provvedimento di rilascio quando esso
riguardi immobili locati anteriormente alla entrata in vigore della
legge n. 392 del 1978. Dai lavori parlamentari è dato, al contrario,
desumere un orientamento volto a consentire l'esecuzione del
provvedimento ogni qualvolta esista una provvisoria certezza sulla
quantificazione dell'indennità, il pagamento della quale fa venir
meno le ragioni che giustificano la ritenzione dell'immobile.
La premessa della diversità di disciplina, dalla quale muove il
giudice rimettente, non appare quindi esatta. Quella premessa è
stata contrastata da parte della dottrina e disattesa da numerose
sentenze dei giudici di merito. Da ultimo la Corte di cassazione ha
sostenuto, seguendo un criterio logico-sistematico di
interpretazione, che l'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988 trova
applicazione anche all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio,
relativi a locazioni per le quali la determinazione dell'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale è effettuata in base
all'art. 69 della legge n. 392 del 1978. Si è così affermata
un'interpretazione adeguata ai principi della Costituzione, volta ad
evitare la disparità di trattamento che la lettura restrittiva della
norma determinerebbe.
La disposizione denunziata, se correttamente interpretata nei
sensi sopra indicati, non è in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte