Sentenza n. 271/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 574/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, sesto comma,
del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua Tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con
la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), promossi
con n. 2 ordinanze emesse il 22 giugno 1993 dal Pretore di Bolzano
nei procedimenti penali a carico di Rabensteiner Hubert e Putzer
Hubert, iscritte ai nn. 801 e 802 del registro ordinanze 1993 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie
speciale dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Rabensteiner Hubert e di Putzer
Hubert nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Giuseppe De Vergottini per Rabensteiner Hubert
e Putzer Hubert e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso dei procedimenti penali a carico di Hubert
Rabensteiner, imputato di ricettazione, e di Hubert Putzer, imputato
di lesioni personali volontarie, il Pretore di Bolzano, con due
ordinanze di identico contenuto, adottate in data 22 giugno 1993 (n.
801 e n. 802), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
nei confronti dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari), per violazione
dell'art. 24 della Costituzione nonché dell'art. 100 dello Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige "nella parte in cui impedisce al
cittadino di esprimersi nella propria madre-lingua, anche se diversa
dalla lingua del processo" e per violazione dell'art. 3 della
Costituzione "nella parte in cui prevede, quale sanzione per la
formulazione degli atti nella lingua diversa da quella del processo,
la nullità assoluta e insanabile degli atti" stessi.
Rilevano le ordinanze che l'illegittimità costituzionale era
stata eccepita nei due procedimenti dalla difesa e il pubblico
ministero si era associato, in seguito al non accoglimento da parte
del Pretore della richiesta dell'imputato di
rendere, in un caso, "dichiarazioni spontanee" (ord. n. 801) e di
rispondere, nell'altro, all'"esame" (ord. n. 802) nella propria
lingua materna (tedesco), diversa da quella del processo (italiano),
ritualmente scelta dagli stessi imputati ai sensi dell'art. 17, primo
comma, del d.P.R. n. 574 del 1988.
Premesso che gli imputati avevano scelto che il processo si
svolgesse in italiano perché i rispettivi avvocati di fiducia
avevano accettato l'incarico a tale condizione e che gli atti
processuali successivi ai sensi dell'art. 17, sesto comma, del citato
d.P.R. n. 574, avrebbero dovuto essere formulati, a pena di nullità
assoluta e insanabile, in italiano, in quanto lingua del processo, il
pretore remittente prospetta da parte della norma in questione la
violazione:
a) dell'art. 24 della Costituzione, per la lesione apportata al
diritto di difesa, che comprende - anche ai sensi dell'art. 6, n. 3,
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - "tanto il diritto
di difendersi di persona quanto il diritto di giovarsi
dell'assistenza di un difensore". Nei due casi di specie, il diritto
degli imputati alla assistenza tecnica e professionale sarebbe
garantito dalla presenza del difensore di fiducia, mentre il diritto
ad esercitare l'autodifesa risulterebbe di fatto leso a causa della
impossibilità di rendere dichiarazioni spontanee o di essere
sottoposto ad esame nella propria lingua materna, in quanto lingua
diversa da quella del processo;
b) dell'art. 100 dello Statuto speciale, in attuazione del
quale è stato emanato il d.P.R. n. 574 del 1988, che prevede la
facoltà dei cittadini di lingua tedesca di usare la propria lingua
nei rapporti con gli organi giurisdizionali;
c) dell'art. 3 della Costituzione, perché, nella parte in cui
prevede, quale sanzione per la formulazione degli atti nella lingua
diversa da quella del processo, la nullità assoluta e insanabile
"introduce, immotivatamente, una disparità di trattamento tra la
lingua scelta dall'imputato e quella ufficiale dello Stato, posto che
l'art. 109 c.p.p., in materia di lingua degli atti, prevede come
sanzione la nullità relativa".
2. - Nel giudizio si sono costituiti entrambi gli imputati,
riportandosi alle ordinanze di rimessione, ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato.
3. - Il Presidente del Consiglio conclude per l'inammissibilità e
comunque per l'infondatezza della questione. Muovendo dalla
considerazione che la libertà dell'imputato nella scelta del
difensore risulta salvaguardata dall'art. 15, quinto comma, dello
stesso d.P.R. n. 574 (dove si consente al difensore di madre-lingua
diversa da quella del processo di svolgere i propri interventi orali,
a scelta, in italiano o in tedesco), l'Avvocatura sostiene che appare
coerente non consentire all'imputato - alla cui libera volontà
risale la scelta della lingua del processo - di esprimersi
diversamente dalla lingua prescelta.
Rispetto alla tesi del Pretore, secondo la quale il diritto alla
difesa tecnica non può prevalere sul diritto all'autodifesa,
l'Avvocatura dello Stato rileva che la soluzione accolta dal d.P.R.
n. 574 assicurerebbe il massimo contemperamento possibile tra i due
aspetti del diritto di difesa, anche in considerazione della
circostanza che l'uso di una lingua diversa in sede di interrogatorio
potrebbe pregiudicare proprio la piena intesa tra imputato e
difensore. Quanto alla astratta ipotizzabilità di un processo
bilingue, viene poi richiamata la sentenza di questa Corte n. 62 del
1992 che, in una questione attinente alla minoranza linguistica
slovena, ha fatto rinvio, ai fini della tutela di tale minoranza nei
rapporti con gli organi giurisdizionali, alla discrezionalità del
legislatore in ragione delle condizioni sociali esistenti e della
disponibilità di risorse organizzative e finanziarie.
Soprattutto, la suddetta sentenza è richiamata nella parte in cui
afferma che la tutela della minoranza linguistica è assicurata
quando si consenta a questi cittadini di non essere costretti ad
adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con
l'autorità giudiziaria.
Con riferimento, infine, alla contestata lesione del principio di
eguaglianza l'Avvocatura rileva che la nullità assoluta viene a
rafforzare la tutela dell'imputato appartenente alla minoranza
tedesca e che, comunque, la diversità di disciplina rispetto al
codice di procedura penale trova la sua giustificazione nella
specialità della situazione che caratterizza le Regioni a statuto
speciale.
4. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno presentato
memorie di identico contenuto, dove, pur riconoscendosi che la
disciplina prevista dal d.P.R. n. 574 del 1988 appare ispirata ad una
tutela ottimale del cittadino di lingua tedesca, si mette in risalto
la lesione del diritto all'autodifesa che deriverebbe da un sistema
rigido quale quello introdotto con la norma impugnata, che non
consentirebbe deroghe alla lingua del processo prescelta
dall'imputato.
In particolare, richiamando le norme del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 e della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950, le memorie si soffermano
sul diritto di difesa come diritto inviolabile della persona, non
comprimibile da norme finalizzate a proteggere il gruppo linguistico
minoritario.
La difesa delle parti private si sofferma anche sulle maggiori
garanzie riconosciute alle minoranze linguistiche dal nuove codice di
procedura penale e prospetta la possibilità di un'integrazione tra
la normativa codicistica e quella posta in sede di norme di
attuazione. In questa ottica si richiama, in particolare, l'art. 109
cod. proc. pen., che attribuisce al cittadino italiano appartenente
ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto ad essere
interrogato o esaminato, a sua richiesta, nella madre-lingua ed a
vedere redatto il relativo verbale nella stessa lingua, oltre che in
quella ufficiale del processo, nonché l'art. 26 delle norme
attuative di detto codice, relativo al diritto di nominare il
difensore senza limiti derivanti dall'appartenenza etnica o
linguistica dello stesso. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Bolzano dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988,
n. 574, nella parte in cui tale disposizione "impedisce al cittadino
di esprimersi nella propria madre-lingua, anche se diversa dalla
lingua del processo", nonché nella parte in cui "prevede, quale
sanzione per la formulazione degli atti nella lingua diversa da
quella del processo, la nullità assoluta e insanabile", deducendo,
per il primo profilo, la violazione dell'art. 24 della Costituzione e
dell'art. 100 dello Statuto speciale e per il secondo la violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Le due ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che, ai
sensi della norma impugnata, l'imputato appartenente alla minoranza
linguistica tedesca che abbia scelto come lingua del processo
l'italiano non sia più legittimato a rendere dichiarazioni spontanee
o ad essere esaminato, a sua richiesta, nella propria lingua materna,
con la conseguenza che gli atti processuali adottati in violazione di
tale divieto verrebbero a incorrere in una nullità assoluta e
insanabile.
2. - La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.
L'art. 100, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto
Adige dispone che "i cittadini di lingua tedesca della provincia di
Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli
uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica
amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale
....".Al fine di dare attuazione a tale principio è stato emanato il
d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, che ha disciplinato l'uso della lingua
tedesca, parificata nella Regione a quella italiana nei rapporti con
gli organi e gli uffici, amministrativi e giurisdizionali, e con i
concessionari di servizi di pubblico interesse, nonché negli atti
pubblici (art. 1, primo comma), statuendo, tra l'altro, che gli
organi, gli uffici ed i concessionari in questione "devono
predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di
consentire l'uso dell'una o dell'altra lingua" (art. 3, primo comma).
Per quanto concerne, in particolare, il processo penale, la lingua
da usare per gli atti processuali è quella materna dell'indiziato o
dell'imputato, lingua che può essere dichiarata dalla persona
inquisita - in sede di arresto in flagranza o di fermo di polizia e
di primo interrogatorio - ovvero individuata in via presuntiva in
base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e ad altri
elementi già acquisiti al processo (artt. 14 e 15 d.P.R. n. 574).
A chiusura di tale disciplina generale, l'art. 17, primo, secondo e
terzo comma, dello stesso d.P.R., n. 574 prevede, peraltro, che
l'imputato, dopo il primo interrogatorio e non oltre l'apertura del
dibattimento, "può decidere che il processo prosegua nell'altra
lingua", mediante dichiarazione sottoscritta dallo stesso imputato,
resa una sola volta per ciascun grado del giudizio. A seguito
dell'esercizio di tale facoltà - prosegue il sesto comma dello
stesso articolo - "gli atti successivi vengono formulati nell'altra
lingua a pena di nullità ai sensi del capoverso dell'art. 185 del
precedente codice di procedura penale".
Quest'ultima norma viene censurata dal giudice a quo con
riferimento alla sua asserita rigidità, sul presupposto che, una
volta operata da parte dell'imputato la scelta della lingua del
processo, come lingua diversa da quella materna, non sarebbe più
concessa allo stesso imputato la possibilità di rendere
dichiarazioni spontanee o di essere esaminato nella propria
madre-lingua.
Tale interpretazione non può essere condivisa, dal momento che
trova il suo fondamento esclusivamente nella disciplina speciale
emanata per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R. 15 luglio 1988 n.
574, senza dare adeguato rilievo alle norme successivamente
introdotte, in tema di lingua degli atti del processo penale, dal
nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre
1988, n. 447.
L'art. 109, secondo comma, di detto codice emanato in attuazione
della direttiva n. 102 espressa nella legge di delegazione 16
febbraio 1987 n. 81, ha garantito, infatti, in generale al cittadino
italiano appartenente ad una
minoranza linguistica riconosciuta il diritto ad essere interrogato o
esaminato nella madre-lingua (con la conseguente redazione del
relativo verbale in tale lingua, oltre che in quella ufficiale del
processo), diritto attivabile a richiesta dell'interessato davanti
all'autorità giudiziaria avente competenza, in primo o secondo
grado, nel territorio di insediamento della stessa minoranza.
Tale garanzia, in quanto destinata a preservare l'effettività del
diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, non solo come difesa tecnica, ma anche come autodifesa,
non può non spettare - indipendentemente dai contenuti particolari
della disciplina introdotta per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R.
n. 574 - anche ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di
Bolzano, rispetto ai quali - sempre ai sensi dell'art. 109, secondo
comma, cod. proc. pen. - restano peraltro salvi "gli altri diritti
stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali".
Nei confronti dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico
tedesco della Provincia di Bolzano il diritto relativo alla scelta
della lingua del processo di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 574 non si
presenta, quindi, alternativo, bensì concorrente con il diritto
attribuito in generale a tutti i cittadini appartenenti a minoranze
linguistiche riconosciute ad essere interrogati o esaminati, a
propria richiesta, nella lingua materna: collegandosi il primo
diritto all'art. 6 della Costituzione, in relazione alle esigenze di
tutela riconosciute a favore del patrimonio culturale di una
particolare minoranza, ed il secondo all'art. 24 della Costituzione,
in relazione all'esigenza di far salvo, attraverso la difesa in
giudizio, un diritto inviolabile della persona umana.
Questa Corte, ha già avuto modo di rilevare tale diversità dei
due piani di garanzia, quando ha sottolineato l'"interferenza", ma
non la "coincidenza o sovrapposizione" tra la tutela spettante alla
minoranza linguistica riconosciuta, che si realizza non costringendo
gli appartenenti a tale minoranza ad usare nei rapporti con le
autorità pubbliche una lingua diversa da quella materna, e la tutela
connessa alla garanzia costituzionale del diritto di difesa riferita
al singolo e suscettibile di realizzarsi, in relazione all'esigenza
di una corretta utilizzazione degli strumenti processuali e di una
adeguata comprensione degli stessi, attraverso l'uso da parte
dell'inquisito stesso della lingua materna (v. sent. 62 del 1992).
L'interferenza tra le due garanzie consente, in questo caso,
all'imputato appartenente alla minoranza linguistica tedesca di
scegliere, ai sensi della disciplina speciale posta in sede di
attuazione statutaria, la lingua del processo anche in funzione delle
esigenze della difesa tecnica, senza per questo dover rinunciare
all'esercizio del diritto di autodifesa, ai sensi dell'art. 109,
secondo comma, cod. proc. pen., nella propria lingua materna.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
17, sesto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua
tedesca e ladina nei procedimenti giurisdizionali), in relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 100 dello Statuto
speciale del Trentino Alto Adige, questione sollevate dal Pretore di
Bolzano con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte