Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3

giugno 1994 dal Pretore di Modena nei procedimenti riuniti a carico

di F. A., iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Modena, prima ancora di aprire il

dibattimento a carico di persona imputata di falso nonché di plurime

ricettazioni e truffe, ha, di fronte alla concorde richiesta delle

parti di applicazione della pena a norma dell'art. 444 e seguenti del

codice di procedura penale, con ordinanza del 3 giugno 1994,

denunciato l'illegittimità dell'art. 445, comma 1, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui, con le parole "e delle misure

di sicurezza", dispone la non applicazione delle medesime nei casi

previsti dall'art. 219" del codice penale;

che il giudice a quo, dopo aver premesso che l'accordo fra le

parti si era formato determinando la pena in anno uno, mesi otto di

reclusione e lire un milione di multa, a séguito dell'applicazione

della continuazione, delle circostanze attenuanti generiche, della

circostanza attenuante del vizio parziale di mente, oltre che della

diminuzione prescritta per la scelta del rito e che tale assetto,

"formalmente corretto e sostanzialmente equo ed adeguato", pure in

relazione alla circostanza attenuante del vizio parziale di mente (si

era, infatti, accertato uno stato di infermità mentale - "in

rapporto criminogenetico rispetto ai reati in giudizio - tale da

compromettere grandemente la capacità di intendere e di volere al

momento dei fatti"), gli precluderebbe, nonostante la persistente

pericolosità sociale dell'imputato di rigettare la richiesta per la

necessità di applicare una misura di sicurezza con il conseguente

ineluttabile dovere di pronunciare sentenza di applicazione della

pena richiesta;

che la norma denunciata contrasterebbe, anzitutto, con l'art.

25, terzo comma, della Costituzione, perché la previsione di una

diversificazione così accentuata dal regime ordinario, quale si

riscontra in una disciplina che fa derivare esclusivamente da una

norma processuale l'impossibilità di applicare in ogni caso la

misura di sicurezza potrebbe rivelarsi in contrasto con i princip/'

di legalità e tassatività;

che risulterebbe vulnerato pure l'art. 3 della Costituzione,

sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza,

considerando che, mentre nel caso di proscioglimento per vizio totale

di mente, il giudice dovrebbe applicare - ricorrendone i presupposti

- la misura di sicurezza, nel caso di condanna con riconoscimento del

vizio parziale di mente deve rinunciare - per effetto della sola

disciplina processuale - a "quell'aspetto del trattamento

sanzionatorio prettamente rieducativo, terapeutico e

socialpreventivo";

che sarebbe, infine, compromessa anche l'osservanza dell'art.

27, terzo comma, della Costituzione, da ritenere applicabile

(nonostante i decisa delle sentenze costituzionali n. 68 del 1967, n.

106 del 1972, n. 139 del 1982, di cui richiede il riesame) alle

misure di sicurezza;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che - alla stregua del vigente assetto normativo per

questa parte non attinto dalla sentenza n. 313 del 1990 - non può

escludersi che una situazione di pericolosità sociale in atto possa

proiettare i suoi riverberi, non soltanto sulla prestazione del

consenso del pubblico ministero, ma anche sulla verifica che il

giudice è tenuto a compiere a norma dell'art. 444 e seguenti del

codice di procedura penale e che attiene, in via esclusiva, alla

valutazione del programma complessivo predisposto da ciascuna delle

parti ai fini dell'applicazione della pena su richiesta;

che il giudice a quo richiede a questa Corte una statuizione

solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realtà diretta ad

introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su

richiesta, una disciplina che consenta di adottare una misura di

sicurezza oltre i limiti segnati dall'art. 445, comma 1, del codice

di procedura penale;

che, come già statuito con riguardo ad altra questione avente

ad oggetto l'applicazione di misure di sicurezza al di fuori

dell'ipotesi prevista dall'art. 240, secondo comma, del codice

penale, appositamente richiamato dall'art. 445, comma 1, del codice

di procedura penale, la realizzazione del petitum che il giudice a

quo tende a conseguire resta preclusa a questa Corte, "spettando

interventi additivi di tal genere al solo legislatore che, nella

sfera della sua discrezionalità, può operare scelte anche

derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione

alla sentenza di patteggiamento" (v. ordinanza n. 334 del 1994);

che la questione è, dunque, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte