Sentenza n. 271/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56Ordinamento penitenziario
- art. 19legge 663/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dal magistrato di
sorveglianza di Varese, iscritta al n. 598 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il magistrato di sorveglianza di Varese, chiamato a decidere,
in sede di giudizio di rinvio, sull'istanza di un detenuto volta ad
ottenere la remissione del debito per spese di mantenimento in
carcere relative ad un trascorso periodo di detenzione, solleva, in
riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della
condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese
di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta
"strettamente carceraria".
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo, premette
che l'istanza di remissione, secondo la disposizione censurata, può
essere formulata "fino a che non sia conclusa la procedura per il
recupero delle spese", e quindi anche in tempi molto lontani dalla
espiazione della pena detentiva e persino indipendentemente dalla
stessa, a seguito della sentenza n. 342 del 1991 di questa Corte
(concernente la remissione del debito per spese processuali). A suo
avviso, l'interpretazione della Corte di cassazione determinerebbe,
di conseguenza, una violazione del principio di eguaglianza per
irragionevole disparità di trattamento tra il condannato che abbia
subito un periodo di detenzione, magari brevissimo e risalente nel
tempo, per il quale si dovrebbe valutare la sola condotta carceraria,
e il condannato che non sia stato, invece, sottoposto ad alcuna
restrizione, per il quale dovrebbe essere valutata, al fine della
remissione del debito, la condotta tenuta fino al momento della
decisione.
Inoltre, la medesima interpretazione, nonostante l'istituto della
remissione del debito abbia la finalità di premiare la regolare
condotta quale indice di ravvedimento e di avvenuto recupero nonché
quella di agevolare il reinserimento sociale del condannato,
rischierebbe, in violazione del principio della finalità rieducativa
della pena, di premiare anche chi ha continuato a delinquere dopo la
detenzione.
Quanto alla rilevanza della questione sollevata, il remittente
sottolinea che dalla documentazione in suo possesso emerge che
l'istante, successivamente alla detenzione alla quale si riferisce la
richiesta di remissione del debito, si è reso responsabile di un
grave reato, per il quale è detenuto e che il principio di diritto
affermato dalla Corte di cassazione impedirebbe di valutare.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura rileva che l'istituto della remissione del debito
trova applicazione sia per le spese di mantenimento in carcere, sia
per le spese del procedimento. La fattispecie in esame riguarda spese
di mantenimento in carcere, per la cui remissione non potrebbe non
considerarsi il comportamento che il soggetto richiedente ha tenuto
in stato di detenzione, mentre la condotta globale sarebbe utile
parametro al fine soprattutto della remissione delle spese di
procedimento, come emergerebbe dalla sentenza n. 342 del 1991 di
questa Corte.
Per la remissione del debito per spese di mantenimento in carcere,
il principio della valutazione della condotta complessiva, conclude
l'Avvocatura, potrebbe applicarsi quale correttivo della valutazione
della condotta in carcere "che rimane, se non l'unico, certamente un
rilevante parametro di valutazione". Considerato in diritto
1. - Il Magistrato di sorveglianza di Varese dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), come sostituito
dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in
cui, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di
cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta
del condannato ai fini della remissione del debito per spese di
mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta
"strettamente carceraria".
La disposizione censurata, così interpretata, contrasterebbe, ad
avviso del remittente, sia con l'art. 3 della Costituzione, per
l'irragionevole disparità di trattamento tra il condannato che abbia
subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia
stato sottoposto ad alcuna restrizione, sia con l'art. 27, terzo
comma, poiché verrebbe ad essere premiato con la remissione del
debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una
detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia continuato a
delinquere.
2. - La questione non è fondata.
Nell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario il beneficio della
remissione del debito per spese di mantenimento in carcere è
collegato alla regolare condotta del reo durante la detenzione. Ciò
risulta dall'ultimo comma dell'art. 30-ter, richiamato dallo stesso
art. 56: "la condotta dei condannati si considera regolare quando i
soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di
responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle
attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività
lavorative o culturali". La generica finalità di recupero del reo,
alla cui realizzazione l'istituto, come subito si dirà,
indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiché il
legislatore è evidentemente mosso da un obiettivo più specifico ed
immediato che consiste nell'incentivazione al mantenimento della
disciplina carceraria; obiettivo perseguito sulla premessa, assunta
non irragionevolmente, che la spinta ad osservare una condotta
regolare sia tanto più efficace quanto più ravvicinata appaia al
detenuto la prospettiva di un premio; e che l'incentivazione potrebbe
risultare in una qualche misura attenuata se l'eventualità di una
ricompensa fosse subordinata anche alla valutazione di comportamenti
non più riferibili alla detenzione.
Non può essere quindi condiviso il rilievo del magistrato di
sorveglianza di Varese secondo il quale escludere che il controllo
sul comportamento del reo si protragga ai periodi successivi alla sua
liberazione significherebbe negare la finalità di emenda alla quale,
in forza dell'art. 27 della Costituzione, l'esecuzione della pena e
gli istituti ad essa correlati devono essere improntati. Anche se è
posto in connessione stretta con l'esigenza di salvaguardia
dell'ordinato svolgimento della vita carceraria, il recupero del reo
è certamente compreso tra i beni tutelati dall'art. 56
dell'ordinamento penitenziario, ed appartiene alla ratio di questo
come elemento necessario e complementare. Nella logica della
disposizione censurata, il costante impegno del condannato a tenere,
durante la detenzione, una condotta irreprensibile non è soltanto
destinato a produrre effetti benefici sull'ordine e sulla sicurezza
delle istituzioni carcerarie, ma è anche inteso a influire sul
complessivo atteggiamento del reo, a orientarlo al rispetto delle
regole della convivenza carceraria e a sospingerlo verso un percorso
rieducativo, pur nei ristretti limiti in cui questo può essere
proficuamente avviato in costanza di carcerazione.
3. - La finalità di recupero del reo, immanente all'esecuzione
penitenziaria, risulta dunque strettamente connessa, con riferimento
all'istituto in esame, con l'obiettivo di promuovere la buona
condotta carceraria, e con essa il mantenimento dell'ordine e della
sicurezza nelle carceri. Assume invece rilievo autonomo e preminente
nelle ipotesi nelle quali non vi sia stata alcuna detenzione e non
sussista perciò alcuna esigenza di salvaguardia della disciplina
carceraria.
Considerazioni non dissimili sorreggevano d'altronde la sentenza n.
342 del 1991 di questa Corte, nella quale si ponevano a raffronto i
due distinti istituti, regolati insieme nell'art. 56 dell'ordinamento
penitenziario, della remissione del debito per spese di giustizia e
della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere; si
riconosceva che entrambi gli istituti sono ispirati a una finalità
premiale per la regolare condotta tenuta dal condannato e a una
concorrente finalità di agevolazione del reinserimento sociale,
realizzata attraverso la rimozione delle ulteriori difficoltà
economiche in cui verrebbe a trovarsi il condannato che versi in
condizioni disagiate; non si mancava però di precisare che nella
remissione delle spese di giustizia "la finalità di agevolazione del
ravvedimento e del recupero sociale fa aggio su quella premiale" e
che questa è invece maggiormente rilevante nella remissione delle
spese di mantenimento in carcere.
Le due finalità, quella premiale e quella di reinserimento sociale
del reo, possiedono nell'art. 56, proprio in seguito alla citata
sentenza di questa Corte, accentuazioni diverse. Solo in relazione
alla remissione del debito per spese di giustizia, e sempre che si
tratti di condannati che non abbiano subito alcuna detenzione, deve
essere valutata la condotta tenuta in libertà, poiché in questi
casi non vi sono impedimenti a che si dispieghi in tutta la sua
pienezza la finalità di recupero del reo alla quale l'intera
disciplina concorre. Per questi condannati, infatti, il diniego di
una agevolazione economica destinata a favorirne il reinserimento
sociale risulterebbe irragionevolmente discriminatorio.
Diverso è il discorso sulle spese di mantenimento in carcere, che
presuppongono sempre un periodo di detenzione. L'obiettivo di
coniugare la finalità di emenda con l'incentivazione alla buona
condotta carceraria non può qui subire attenuazioni: ne verrebbe
altrimenti tradita la scelta non irragionevole del legislatore di
valorizzare le esigenze di ordine e di sicurezza carceraria e
pertanto di imporre che siano assunti come indici di ravvedimento
solo i comportamenti tenuti durante la detenzione, esclusa ogni
valutazione della condotta successiva alla liberazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19,
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di
sorveglianza di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte