Sentenza n. 272/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7 e
8, quinto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle
norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della
caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1972 dal pretore di Linguaglossa
nel procedimento penale a carico di De Gaetano Giuseppe, iscritta al n.
398 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973;
2) ordinanza emessa il 4 aprile 1973 dal pretore di Montereale nel
procedimento penale a carico di Magno Leone, iscritta al n. 221 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 198 del 10 agosto 1973;
3) ordinanza emessa il 7 giugno 1973 dal pretore di Randazzo nel
procedimento penale a carico di Virgilio Francesco Paolo, iscritta al
n. 323 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di tale De
Gaetano, imputato delle contravvenzioni di porto abusivo di armi e di
esercizio di caccia senza licenza (art. 7, r.d. 5 giugno 1939, n.
1016), il pretore di Linguaglossa ha sollevato, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del r.d. 5 giugno 1939, n.
1016 (modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799), nella
parte in cui procede all'equiparazione, sotto il profilo delle sanzioni
penali, tra chi caccia senza aver ottenuto l'apposita licenza ed il
cacciatore che non ha provveduto ad effettuare il pagamento della tassa
annuale.
osserva il giudice a quo che la norma impugnata contrasta con i
principi di eguaglianza e di ragionevolezza, perché, pur avendo la
licenza di caccia durata di sei anni, ne è subordinata la validità al
pagamento della tassa annuale di concessione governativa, ponendosi
quindi sullo stesso piano sia chi, avendone tutti i requisiti tecnici,
ha ottenuto il rilascio della licenza, sia chi si è limitato a violare
l'onere fiscale connessovi, mentre per giunta in casi similari (omesso
pagamento della tassa annuale sulla patente di guida) il legislatore
penale ha preso atto delle differenze che ricorrono tra le due ipotesi.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
di deduzioni depositato il 26 febbraio 1973, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione sollevata.
osserva la difesa dello Stato che la norma impugnata testualmente
fa derivare l'invalidità della licenza di caccia dal mancato pagamento
della tassa annuale. La situazione del soggetto privo di licenza è
quindi del tutto assimilabile a quella di colui che è titolare di una
licenza ope legis invalida e priva di effetti: pertanto la
parificazione delle due tesi, sotto il profilo delle eguali sanzioni
penali comminate ai contravventori, non dovrebbe contrastare con il
principio di eguaglianza. Viene infatti punito in ogni caso l'esercizio
della caccia da parte di chi sia privo di regolare licenza.
2. - Eguale questione di legittimità costituzionale è sollevata,
in termini corrispondenti, con ordinanze dei pretori di Montereale e di
Randazzo.
Quest'ultimo osserva inoltre che mentre la subordinazione della
validità della licenza al pagamento della tassa annuale poteva essere
giustificata prima dell'entrata in vigore della legge n. 799 del 2
agosto 1967, modificativa del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016,
perché a quell'epoca la vidimazione annuale e la rinnovazione annuale
del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa assolveva
anche al fine di stabilire, in base ad un nuovo esame del comportamento
del titolare, se la licenza potesse essere mantenuta o meno, oggi,
procedendosi al pagamento della tassa annuale mediante versamento in
c/c postale, è escluso ogni controllo da parte della autorità.
Pertanto, venuta meno tale funzione, non sarebbe più possibile
considerare alla stessa stregua, sotto il profilo delle sanzioni
penali, chi è privo di autorizzazione e chi pur essendo titolare di
licenza non ha provveduto al pagamento della tassa annuale, infrazione
di natura fiscale autonomamente colpita da apposite sanzioni
amministrative. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale deve decidere se contrasti o meno con il
principio d'eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) il combinato
disposto degli artt. 7 ed 8, dodicesimo comma, del r.d. 5 giugno 1939,
n. 1016 (vigente testo) secondo cui, essendo la validità della licenza
di caccia subordinata al pagamento della tassa, sono equiparati, ai
fini delle sanzioni penali, sia chi caccia privo di licenza, sia chi
non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.
La questione non è fondata.
Occorre in primo luogo esaminare se sia consentito al legislatore
di subordinare la validità o l'efficacia della licenza al previo
pagamento della tassa di concessione governativa. In proposito è
sufficiente ricordare che il rilascio della licenza presuppone la
sussistenza di taluni requisiti tecnici nell'aspirante cacciatore, come
messo in luce nelle ordinanze di rimessione, ma s'inserisce nell'ambito
di una disciplina pubblicistica del settore, di natura più ampia. In
relazione ad essa questa Corte, con la sentenza n. 124 del 1969, ha
già escluso, sempre in riferimento al principio di eguaglianza,
l'illegittimità della norma che subordina l'uso della licenza di
caccia alla previa stipulazione di un contratto d'assicurazione verso
terzi e la conseguente equiparazione, sotto il profilo penale, tra chi
caccia senza licenza e chi con licenza, ma senza aver provveduto alla
prescritta assicurazione.
Nel caso in esame la validità della licenza è subordinata al
previo pagamento della tassa annuale di concessione governativa: la
norma impugnata appare legittima perché la riscossione dei tributi
risponde ad un'esigenza che ha trovato una particolare tutela nell'art.
53 della Costituzione, e permette una adeguata discrezionalità
legislativa, secondo la giurisprudenza della Corte.
Né appare irrazionale sancire la stessa pena edittale dell'ammenda
sia nei confronti di chi pretenda cacciare senza licenza, sia per chi
voglia valersi di una licenza invalida o inefficace. In particolare non
sussiste la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, in
raffronto alla diversa disciplina esistente in tema di guida di
autoveicoli. Se è vero infatti che la guida di autoveicoli con patente
valida ma senza che si sia provveduto al pagamento della tassa annuale
di concessione governativa, è punita con sanzioni meramente fiscali va
ricordato che il legislatore è dotato di poteri discrezionali, e che
nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze
soltanto tributarie ma connesse anche alla tutela del patrimonio
faunistico, come risulta dalla graduazione dell'ammontare della tassa
in relazione alla diversa idoneità distruttiva dell'arma autorizzata.
Deve infine rilevarsi che il denunciato quinto comma dell'art. 8
del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo risultante per effetto della
legge 2 agosto 1967, n. 799, figura attualmente al dodicesimo comma del
citato art. 8, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 28
gennaio 1 970, n. 17, non considerata nelle ordinanze di remissione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7 ed 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5
giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle leggi sulla selvaggina e
l'esercizio della caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte