Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma

secondo del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 24 aprile 1983 dal G.I. presso il Tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra la s.a.s. Il Castello e la s.p.a.

General Grassi, iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno

1984.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Rilevato che il giudice istruttore presso il Tribunale di Torino,

con ordinanza emessa il 24 aprile 1983 (n. 880 R.O. 1983) nel

procedimento civile tra la s.a.s. Il Castello e la s.p.a. General

Grassi ha d'ufficio sollevato, in riferimento all'art. 3 comma secondo

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 comma

secondo c.p.c. in quanto il giudice istruttore è tenuto a dichiarare

la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per il solo fatto che

l'opponente abbia offerto cauzione per l'ammontare delle eventuali

restituzioni spese e danni, a prescindere dalla circostanza che

l'opposizione sia o meno fondata su prova scritta o di pronta

soluzione.

Considerato che questa Corte, con sent. 2 maggio 1984 n. 137, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo

c.p.c. nella parte in cui dispone che il giudice istruttore, se la

parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione

offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e

danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli

elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza

della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma

secondo dello stesso art. 648.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, nella parte di cui in

motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art.

648 comma secondo, sollevata con ordinanza resa il 24 aprile 1983 (n.

880 R.O. 1983) dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di

Torino, in riferimento all'art. 3 comma secondo Cost., già dichiarata

fondata con sent. 2 maggio 1984, n. 137.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte