Sentenza n. 272/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 25 novembre 1982 e riapprovata il 24 febbraio 1983 dal Consiglio
regionale della Lombardia recante "Modifiche ed integrazioni alla
tariffa annessa alla legge regionale 10 marzo 1980 n. 25 concernente la
disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17
marzo 1983, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al
n. 7 del registro ricorsi 1983.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
l'Avv. Valerio Onida per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La l. della regione Lombardia approvata il 25 novembre 1982 e
riapprovata il 24 febbraio 1983, recante "Modifiche e integrazioni alla
tariffa annessa alla l. reg. 10 marzo 1980, n. 25, concernente la
disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" è stata impugnata
per incostituzionalità con ricorso 17 marzo 1983 del Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 119 Cost., e in
relazione all'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281 ed ai nn. 89 e 119
della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al
d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121.
Nel ricorso si osserva che il Testo Unico delle disposizioni in
materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con d.P.R. 1
marzo 1961, n. 121, prevedeva che la tassa sull'autorizzazione per
l'apertura e l'esercizio dei campeggi fosse commisurata alla superficie
del campeggio e che quella sull'autorizzazione per l'apertura e
l'esercizio dei villaggi turistici fosse stabilita in misura fissa
(tariffa allegata voce n. 89). Il provvedimento legislativo regionale
impugnato, invece, dispone all'art. 1, che la tassa sulle concessioni
regionali per l'apertura e l'esercizio tanto dei campeggi quanto dei
villaggi turistici sia commisurata alla classificazione attribuita al
singolo esercizio in forza della legge regionale n. 71 del 1981. Si
deduce che in tal modo vengono violati i limiti posti alla potestà
impositiva delle regioni a statuto ordinario nella materia delle tasse
sulle concessioni regionali dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
Si deduce, inoltre, che i limiti stabiliti dall'art. 3 della legge
n. 281 del 1970 sono violati anche dall'art. 2 del provvedimento
legislativo regionale, il quale alla voce di tariffa regionale n. 24
riguardante fiere e mercati introduce una sottovoce (n. 2) che non era
prevista dalla corrispondente voce n. 119 della tariffa delle tasse di
concessione governativa.
Si contesta che una giustificazione a tale normativa possa derivare
dalla circostanza che la Regione Lombardia, con l. n. 71 del 1981, ha
modificato i criteri di classificazione dei campeggi e villaggi
turistici e con la l. n. 45 del 1980 ha dettato la nuova normativa
regionale in materia di fiere e mercati.
2. - Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Lombardia,
chiedendo in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile
o infondato. In via subordinata di sollevare dinanzi a sé questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n.
281, in riferimento agli artt. 117,118 e 119 Cost.
L'inammissibilità del ricorso è allegata sotto il profilo che,
riguardo alle tasse regionali di concessione per l'apertura e
l'esercizio dei villaggi turistici, l'art. 11 della legge reg. n. 71
del 1981, non impugnato tempestivamente, prevedeva che la
autorizzazione all'apertura e alla gestione comporta "il pagamento
della tassa di concessione regionale secondo le misure stabilite dalle
norme legislative regionali in materia salvo il successivo adeguamento
di dette norme sulla base dei nuovi criteri di classificazione delle
aziende".
La stessa tesi viene sostenuta riguardo alle tasse di concessione
in materia di fiere, già regolate dalla l. n. 45 del 1980, rispetto
alla quale l'art. 2 della legge impugnata avrebbe mero carattere di
atttuazione.
Quanto al merito, la Regione sostiene che il ricorso del Presidente
del Consiglio muove da una interpretazione dell'art. 3 della legge 16
maggio 1970, n. 281, illegittimamente riduttiva dell'autonomia
regionale. Questa - secondo tale interpretazione - si esaurirebbe nel
determinare l'ammontare della tassa nei limiti previsti e i criteri per
la determinazione delle misure delle tasse applicate in misura graduata
non potrebbero che essere quelli stabiliti dalle voci della tariffa
delle tasse di concessione governativa vigenti nel momento in cui le
Regioni hanno istituito il proprio tributo. Così, in materia di
campeggi e villaggi turistici si dovrebbe far riferimento alla voce n.
89 della tariffa annessa al d.P.R. 1 giugno 1961, n. 121; in materia di
fiere e mercati alla voce n. 119 della medesima tariffa. Ne
conseguirebbe che la legislazione sostanziale della Regione dovrebbe
adattarsi ai vincoli della legislazione finanziaria.
Tale interpretazione, secondo la Regione, non sarebbe sostenibile.
Infatti l'art. 3 della legge n. 281 del 1970 era inserito in un
provvedimento che tendeva ad assicurare immediatamente alle Regioni la
possibilità di disporre delle proprie risorse finanziarie,
indipendentemente dall'esercizio della competenza legislativa. Pertanto
era stato formulato in modo da rendere applicabili le tasse sulle
concessioni regionali, in luogo delle preesistenti tasse sulle
concessioni governative, previa la sola fissazione del loro ammontare,
da parte delle Regioni. Esso, peraltro, non potrebbe essere
interpretato come inteso a precludere indefinitamente ogni
modificazione (salvi gli aumenti percentuali) del tributo disciplinato.
A convincere di ciò varrebbe anzitutto la considerazione che la
tassa sulle concessioni regionali è un tributo proprio della Regione,
riferito all'attività amministrativa che si svolge nelle materie di
competenza della Regione, necessariamente collegato col modificarsi
della disciplina degli atti e provvedimenti medesimi, tenuto conto che
la legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, può incidere sulla previsione di taluni atti
amministrativi, sopprimendoli o prevedendone di nuovi; a tali mutamenti
deve potersi adeguare la disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali. Così come ha fatto la Regione Lombardia, rispetto alla l.
15 dicembre 1971, n. 2, con la l. reg. 4 marzo 1974, n. 14, con la l.r.
10 marzo 1980, n. 25 e con la l.r. 28 febbraio 1983, n. 15.
Nell'atto di costituzione la Regione sostiene, pertanto, che il
disposto dell'art. 3 della l. n. 281 del 1970 deve ritenersi
riguardare soltanto la prima applicazione del tributo. Altrimenti si
cristallizzerebbe indefinitamente la disciplina del tributo regionale
non ostante il mutamento della stessa legislazione statale (nella quale
il d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, è stato abrogato dal d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641).
La Regione, dopo avere ampiamente illustrato la legislazione
regionale riguardante i campeggi, i villaggi turistici e le fiere, ha
sostenuto che l'art. 3 della l. n. 281 del 1970 contrasta con gli
artt. 117, 118 e 119 Cost., ove sia interpretato nel senso che esso
vincoli la legislazione regionale a ricalcare, nella disciplina delle
tasse regionali, quella dettata per le tasse di concessione governativa
dalla legislazione statale vigente all'epoca del trasferimento delle
funzioni, o sopravvenuta e che la legislazione sostanziale della
Regione debba anch'essa adeguarsi a tali vincoli. Ha chiesto, pertanto,
in via subordinata, che la Corte costituzionale sollevi dinanzi a sé
questione di legittimità costituzionale di tale articolo, ove
interpretato nel senso suddetto. Considerato in diritto :
3. - Non è fondata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla
Regione Lombardia. Infatti l'art. 11 della l. regionale 10 dicembre
1981, n. 71, si limitava ad affermare la sottoposizione alla tassa di
concessione regionale delle autorizzazioni all'apertura e alla gestione
dei villaggi turistici e dei campeggi, salvo il successivo adeguamento
ai nuovi criteri di classificazione delle aziende formulati dalla legge
stessa. Cosicché questo precetto non conteneva alcun elemento
innovativo, dato il rinvio da esso operato a successivi interventi
legislativi per l'adeguamento del tributo alla nuova disciplina
sostanziale regionale. Pertanto, a parte il rilievo circa la sfera
propria di ogni legge, che costituisce atto di produzione a sé stante,
oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua
legittimità costituzionale (Corte cost. sent. 9 aprile 1963, n. 49),
la norma che interessa, poiché non apportava innovazioni sostanziali
alla legislazione preesistente (cfr. sent. 18 febbraio 1970, n. 19)
non doveva, anche per il suo specifico contenuto, essere previamente
impugnata.
La stessa situazione ricorre nei riguardi delle tasse di
concessione in materia di fiere, già regolate dalla l. regionale 29
aprile 1980, n. 45, rispetto alle quali l'art. 2 della legge impugnata
poneva un precetto sostanziale nuovo, che non poteva considerarsi,
quindi, di mero carattere attuativo.
4. - Il ricorso è fondato. Questa Corte con la sentenza 19
dicembre 1986, n. 271 ha avuto occasione di precisare taluni principi
in materia di tassa sulle concessioni regionali, relative a fattispecie
impositive che coinvolgevano, con la Regione Lombardia, altre regioni a
statuto ordinario e che sono applicabili anche alla materia del
presente giudizio.
Il potere normativo tributario delle anzidette Regioni, regolato
dall'art. 119, primo comma Cost., è sottoposto "a forme" e "limiti"
demandati al legislatore statale. Tali condizionamenti non operano
sulla esplicazione della potestà normativa delle Regioni nelle materie
indicate nel primo comma dell'art. 117, data la loro autonoma sfera di
incidenza e la sottoposizione agli specifici limiti posti da questa
norma. La potestà normativa tributaria ha, inoltre, contenuto proprio
e non assume funzione strumentale rispetto alla competenza normativa
regionale, essendo regolata con la specifica disciplina prevista
dall'art. 119 cit. È questa disposizione che dà piena giustificazione
e funzionalità all'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281, il cui
nucleo essenziale non è stato toccato dall'evoluzione normativa anche
recente (cfr., da ultimo, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito
nella l. 26 aprile 1983, n. 131). I momenti fondamentali di tale
disciplina si riassumono nella sottoposizione alle tasse sulle
concessioni regionali degli atti e dei provvedimenti adottati dalle
regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli
già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle
concessioni governative.
In mancanza di disposizioni specifiche della citata l. n. 281 del
1970, alle tasse sulle concessioni regionali è applicabile la
normativa dello Stato che regola le corrispondenti tasse sulle
concessioni governative.
5. - In un siffatto contesto normativo appare chiara la devoluzione
alla legislazione statale della scelta tipologica del tributo e della
determinazione del relativo ammontare. Né giova osservare che una
siffatta impostazione costituirebbe un ostacolo all'esplicazione della
potestà normativa delle regioni nelle materie ad esse devolute, tra le
quali rientrano quelle che hanno dato occasione al presente giudizio.
Ha osservato in proposito la Corte nella ricordata sentenza n. 271
del 1986 che la potestà normativa sostanziale delle Regioni si esplica
alla stregua del primo comma dell'art. 117 Cost. e nei limiti da esso
previsti; la potestà normativa tributaria opera entro diversi
particolari confini, che le leggi della Repubblica sono legittimate a
fissare (art. 119, primo comma).
Ne consegue che le Regioni ben possono, nelle materie ad esse
devolute ex art. 117, modificare, secondo visioni moderne ed
aggiornate, la normativa esistente; come è avvenuto ad opera del
legislatore lombardo proprio in materia turistica, rispetto alla quale
la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 ha recepito dalla legislazione
regionale utili indicazioni. Non possono, invece, le Regioni, nel
sistema normativo vigente, incidere sulla configurazione del tributo e
fissarne l'entità in limiti diversi da quelli previsti dalla
legislazione statale.
Ha osservato la Regione che, stante la possibile non coincidenza
tra l'evoluzione normativa sostanziale a livello regionale con quella
tributaria, a livello nazionale, dovrebbe riconoscersi alla regione un
potere normativo di raccordo, anche in relazione alla salvaguardia
delle diversità delle situazioni regionali. Senonché, trattandosi di
convogliare in un quadro omogeneo, anche se articolato, i diversi
impulsi della normativa regionale, non pare che possa profilarsi, ai
fini del raccordo, sede diversa da quella della normativa statale,
tanto più che una precisa indicazione in tal senso è data, per la
disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, dall'art. 3, primo
comma, della l. n. 281 del 1970, in piena osservanza dell'art. 119
Cost.
Né la potestà normativa regionale potrebbe giustificarsi in base
alla priorità cronologica del suo esercizio, che consiglierebbe,
quanto meno, l'opportunità di una armonizzazione con essa della
normativa statale, poiché questa Corte ha affermato che la sussistenza
di una precedente disciplina regionale non impedisce allo Stato di
esercitare la potestà istituzionalmente spettantegli, di
ridisciplinare la materia, tenendo conto dei mutamenti della situazione
e delle nuove esigenze richiedenti una diversa normativa più aderente
alla realtà socio-economica (sent. 22 luglio 1985, n. 214).
Tale potestà di intervento è ancora più pregnante in materia
tributaria per le considerazioni poste a premessa delle presenti
valutazioni, sulle quali non incide la circostanza che nella specie si
tratta di un tributo regionale "proprio". Anche un tale tributo
rientra infatti nella categoria delle tasse sulle concessioni regionali
e deve, ai sensi del più volte ricordato art. 3, primo comma, della l.
n. 281 del 1970 (in conformità dell'art. 119 primo comma, Cost.)
"corrispondere" ai tipi delle tasse sulle concessioni governative, già
di competenza dello Stato.
6. - Ne consegue che è costituzionalmente illegittimo l'art. 1
della l. regionale lombarda impugnata (in riferimento all'art. 119
Cost. e ai nn. 89 e 119 della tariffa annessa al d.P.R. 1 marzo 1961,
n. 121), in quanto struttura la tassa sull'autorizzazione per
l'apertura e l'esercizio dei campeggi e dei villaggi turistici secondo
il criterio della classificazione sulla base dei servizi offerti,
operata dalla l. reg. n. 71 del 1981, mentre la legislazione dello
Stato la commisura alla superficie del campeggio o la stabilisce in
misura fissa per i villaggi turistici (cfr. d.P.R. 1 marzo 1961, n.
121, voce n. 89 della tariffa).
Del pari illegittimo è l'art. 2 della legge impugnata, che
introduce alla voce della tariffa regionale n. 24, riguardante fiere e
mercati, una sottovoce (n. 2: deliberazione relativa a manifestazioni
fieristiche, adeguandosi alla l. reg. lombarda 29 aprile 1980, n. 45,
che ha qualificato le manifestazioni fieristiche in relazione agli
ambiti territoriali di influenza), non prevista dalla voce n. 119 della
tariffa nazionale (d.P.R. nn. 121 del 1961 e 641 del 1972).
I rigidi vincoli posti alla normativa tributaria regionale, nella
fattispecie e in linea generale, dalla legislazione statale - anche per
la priorità che ad essa attribuisce l'art. 119 Cost. - reclamano,
però, in questa legislazione una capacità di prevenzione e di
adeguamento alle esigenze della realtà regionale, indispensabili per
fondare sistemi regolatori aperti e coerenti con l'evoluzione della
società.
Va dichiarata assorbita ogni altra censura o richiesta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, n. 2,
della l. reg. Lombardia approvata il 25 novembre 1982 e riapprovata il
24 febbraio 1983, recante "Modifiche e integrazioni alla tariffa
annessa alla l. reg. 10 marzo 1980, n. 25, concernente la disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte