Sentenza n. 272/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 68legge 1578/1933
- art. 68r.d.l. 1578/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore) promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.A.C.E e
D'Aloe Giovanni iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.11/ 1 ss
dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione della S.A.C.E., di D'Aloe Giovanni
e dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (pervenuta alla Corte
il 23 gennaio 1987; comunicata il 24 novembre e notificata il 9
dicembre 1986; pubblicata nella G.U. n.11/1 ss. dell'11 marzo 1987 e
iscritta al n. 20 reg. ord. 1987) nel giudizio di opposizione,
spiegato dalla SACE - Sezione speciale per l'Assicurazione del
Credito alla Esportazione - avverso il decreto 16 febbraio 1985 con
il quale il Presidente del Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., le aveva
ingiunto di pagare all'avv. Giovanni D'Aloe la somma di lire
16.048.000 più IVA e IAM con gli interessi dalla domanda e le spese
della procedura d'ingiunzione, il Tribunale di Roma, sez. 4.a civ.,
giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), conv. con l. 22 gennaio
1934, n. 36 ("Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le
parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento
degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i
procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni
fossero tuttora creditori per il giudizio stesso") nella parte in cui
prevede che, nel caso di giudizio definito tra le parti, l'avvocato o
il procuratore legale che fosse ancora creditore per gli onorari e le
spese relative al giudizio stesso può chiedere il pagamento di
quanto gli è dovuto anche alla parte avversaria, in quanto la norma
denunciata introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento
tra i difensori, nei rapporti tra difensori e parti e tra le parti.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti a) per la SACE, giusta
procura speciale per not. Fiduccia di Roma, reg. 5631 del 20 marzo
1987, gli avv.ti Walter e Marco Prosperetti che, con atto depositato
il 28 marzo 1987, hanno argomentato e concluso per la fondatezza
della proposta questione, b) l'avv. Giovanni D'Aloe che con atto
depositato il 28 marzo 1987, integrato con memoria 8 giugno 1987, ha
argomentato e concluso per l'inammissibilità per irrilevanza
e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione. Sono
intervenuti c) il Presidente del Consiglio dei ministri per il quale
l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 31 marzo
1987, ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi,
per l'infondatezza della questione, e d) gli avv.ti Filippo Lubrano,
Salvatore Orestano e Mario Sanino giusta delega in calce all'atto
depositato il 31 marzo 1987, con il quale l'Ordine degli Avvocati e
Procuratori legali di Roma ha argomentato e concluso per
l'infondatezza delle questioni.
2.2. - Nell'adunanza del 2 luglio 1987 in camera di consiglio, il
giudice Andrioli ha svolto la relazione sull'incidente. Considerato in diritto
3. - L'intervento dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali
di Roma va dichiarato inammissibile perché l'Ordine non era
intervenuto nel giudizio di merito, mentre l'intervento può essere
spiegato per la prima volta avanti la Corte soltanto dal Presidente
del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale
nei giudizi aventi per oggetto questioni di legittimità
costituzionale (artt. 25 co. 3 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 4 delle
norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale) (nello stesso senso C. cost. n. 230 del 1987).
4. - La questione è da giudicarsi infondata per le ragioni
addotte nella C. cost. n.132 del 1974 dalla quale i motivi svolti dal
giudice a quo non persuadono questa Corte a deflettere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall'Ordine
degli Avvocati e Procuratori legali di Roma;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 68 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma, sez. 4 civ., con ordinanza
emessa il 26 maggio 1986 (n. 20 reg. ord. 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte