Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 30legge 103/1975
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni) e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina

del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con

ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore di Ivrea - Sezione

distaccata di Cuorgné nel procedimento penale a carico di Merlotti

Roberto, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Ivrea - Sezione distaccata di Cuorgné, ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo

1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103; b) dell'art. 30, settimo comma, della legge 6

agosto 1990, n. 223; sostenendo che essi violerebbero i principi di

uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nella

parte in cui assoggettano ad identica sanzione penale l'abusiva

installazione di impianto radioelettrico di telecomunicazione senza

distinguere l'ipotesi in cui lo stesso sia soggetto a regime

concessorio da quella - meno grave - in cui sia soggetto a semplice

regime autorizzatorio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che la questione riferita alla disposizione sub a) -

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e

manifestamente infondata con numerose ordinanze (da ultime, nn. 13,

160, 331 e 394 del 1989) - è ormai palesemente irrilevante nel

giudizio principale, dato che la norma impugnata non è in esso più

applicabile essendo stata sostituita col predetto art. 30, settimo

comma, della legge n. 223 del 1990, che prevede un trattamento

sanzionatorio più favorevole (art. 195, secondo comma, nuovo testo);

che tale questione va perciò dichiarata manifestamente

inammissibile;

che la questione riferita alla disposizione sub b) concerne la

parificazione del trattamento sanzionatorio (arresto da tre a sei

mesi) dell'esercizio abusivo di apparecchi radioelettrici di debole

potenza di cui all'art. 334 del d.P.R. n. 156 del 1973, soggetti ad

autorizzazione, e di altri impianti radioelettrici, soggetti a

concessione; che la riconduzione dei predetti apparecchi nell'ambito

del regime autorizzatorio (sentenza n. 1030 del 1988) è dipesa dalla

considerazione che quello concessorio comportava il riconoscimento

alla P.A. di eccessivi spazi di discrezionalità, non giustificati

dall'esigenza di un razionale ed ordinato governo dell'etere, idoneo

ad assicurare in concreto il coordinamento e la compatibilità

reciproca dei vari strumenti di telecomunicazione;

che, poiché anche per gli impianti radioelettrici soggetti a

concessione è questa stessa esigenza che sta alla base

dell'assoggettamento a sanzione penale della condotta inosservante,

non può dirsi irragionevole che si accomunino nella medesima

previsione le due sottofattispecie, dato che le specifiche modalità

di regolazione amministrativa dell'attività non comportano di per

sé una diversa entità della lesione del bene tutelato e che

eventuali differenze rilevabili in concreto ben possono essere

apprezzate nell'ambito dei limiti minimo e massimo della pena

edittale;

che, di conseguenza, tale questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative

in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo

sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di

Ivrea - Sezione distaccata di Cuorgné, con ordinanza del 9 novembre

1990;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge

6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo

pubblico e privato), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte