Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 1952/1935
  • art. 4r.d. 1952/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio

decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (Disciplina del servizio

delle guardie particolari giurate), conv. in legge 19 marzo 1936, n.

508, 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144 (Disciplina

degli istituti di vigilanza privata), conv. in legge 3 aprile 1937,

n. 526, 11, ultimo comma, e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n.

773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

promosso con ordinanza emessa il 4 settembre 1991 dal Pretore di

Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile

vertente tra Luigi Carpetta e Istituto di vigilanza privata

"L'Aquila", iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 settembre 1991 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1992) dal Pretore di Napoli

- Sez. distaccata di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra

Carpetta Luigi ed Istituto di Vigilanza privata "L'Aquila" (Reg. ord.

n. 78 del 1992), è stata sollevata la questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio decreto 26

settembre 1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie

particolari giurate), recte 4 del regio decreto-legge 26 settembre

1935, n. 1952, conv. in legge 19 marzo 1936, n. 508; e 4 del regio

decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, recte 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, conv. in legge 3 aprile 1937, n.

526, nella parte in cui non distinguono tra violazioni disciplinari

attinenti alla funzionalità del servizio, e violazioni disciplinari

relative agli aspetti privatistici del rapporto di lavoro, e non

limitano solo alle prime la vigilanza ed i poteri disciplinari degli

organi amministrativi (questore e prefetto), in riferimento all'art.

3 della Costituzione; nonché la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, t.u.l.p.s., nel

loro combinato disposto, per la parte in cui, non prevedendo che il

provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata debba essere

motivato in ordine agli elementi che hanno dato luogo alla

valutazione del venir meno del requisito della buona condotta,

impediscono il controllo sulla imparzialità e legalità dell'azione

amministrativa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che in particolare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione

viene evidenziato "rispetto agli altri lavoratori subordinati, i

quali possono giovarsi dell'ordinario regime garantistico stabilito

per gli illeciti disciplinari";

che è intervenuto in giudizio per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Considerato che, con riguardo alla seconda questione sollevata, è

privo di fondamento il presupposto tenuto presente dal giudice

rimettente circa il non obbligo di motivazione del provvedimento di

revoca, motivazione necessaria invece per consentire al giudice

amministrativo la verifica della legittimità del provvedimento

stesso (cfr. ad es. Cons. St. 30 marzo 1987 n. 186) - principio del

resto riaffermato in generale dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990,

n. 241;

che, con riferimento alla prima questione, la Corte rileva la

palese disomogeneità delle situazioni poste a confronto, giacché la

categoria delle guardie giurate, diversamente da quella relativa agli

altri lavoratori, è caratterizzata da indubbie connotazioni di

carattere pubblicistico che impongono una peculiare disciplina in

ordine alla verifica, da parte dell'autorità amministrativa, della

sussistenza dei presupposti che consentono l'esercizio di tale

attività lavorativa;

che va aggiunto altresì che il corretto uso del potere concesso

all'autorità amministrativa è, comunque, soggetto al sindacato del

giudice amministrativo avanti al quale il singolo può ricorrere per

la tutela delle proprie ragioni;

che, pertanto, le suesposte questioni si appalesano

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 4 del regio decreto-legge 26 settembre

1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari

giurate), conv. in legge 19 marzo 1936, n. 508, 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144 (Disciplina degli istituti di

vigilanza privata), conv. in legge 3 aprile 1937, n. 526, 11, ultimo

comma, e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Napoli

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte