Sentenza n. 273/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1,
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) promosso con
ordinanza emessa il 13 dicembre 1986 dal Tribunale di Macerata nel
procedimento civile vertente tra Banca Nazionale del Lavoro e S.p.a.
Ditta Brugi e Carrera ed altri iscritta al n. 29 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12/1 ss dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza - emessa il 13 dicembre 1986 (comunicata il 13 e
notificata il 14 di gennaio 1987; pubblicata nella G.U. 12/1ss. del
18 marzo 1987 e iscritta al n. 29 reg. ord. 1987) nel giudizio di
opposizione proposto con atto di citazione notificato i 22-24
dicembre 1984 dalla Banca Nazionale del Lavoro avverso la sentenza,
con la quale il Tribunale di Macerata aveva esteso a Rapari Emma,
quale socia di fatto, il fallimento dell'altro socio Gironacci
Arduino, in precedenza dichiarato, assumendo di essere legittimata a
norma dell'art. 18 l.fall. in quanto titolare di credito garantito da
ipoteca per lire 1.250.000 iscritta sui diritti spettanti a Rapari
Emma su di un immobile in Macerata intestato alla stessa e al marito
Gironacci Arduino e chiedendo nel merito la revoca della sentenza di
estensione del fallimento alla Rapari Emma per preclusione da
giudicato e per inesistenza della affermata società di fatto - il
Tribunale di Macerata giudicò rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18
co. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) là dove impone
a "qualunque interessato" diverso dal debitore di proporre
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro il termine
di quindici giorni dalla affissione di questa per contrasto con
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 18 dicembre 1986 con il quale l'Avvocatura generale
dello Stato ha argomentato e concluso per la manifesta infondatezza
della proposta questione nella parte relativa alla parola "quindici"
e per la infondatezza della stessa nella parte relativa alle parole
"dall'affissione della sentenza" di cui all'art. 18 co. 1 l. fall.
2.2. - Nell'adunanza del 2 luglio 1987 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto
3.1. - Il Tribunale di Macerata, ritenuta rilevante la questione
di legittimità costituzionale sollevata dalla debitrice opponente,
l'ha giudicata non manifestamente infondata in riferimento all'art.
24 Cost. sul duplice riflesso che la presunzione legale di conoscenza
promanante dalla affissione della sentenza dichiarativa, pur operando
su tutto il territorio nazionale, è ricollegata ad una attività che
si realizza in un solo luogo e che il termine di quindici giorni non
sarebbe sufficiente e la ha per contro giudicata infondata in
riferimento all'art. 3 Cost. perché la distinzione tra debitore ed
altri interessati sarebbe stata evidenziata nella C. cost. n. 151 del
1980.
3.2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta - nella
mancata comparizione delle parti del giudizio di merito - per il
Presidente del Consiglio dei ministri, per un verso ha dedotto la
manifesta infondatezza della questione nella parte in cui il
Tribunale di Macerata si è riferito al lasso del termine di quindici
giorni, perché sarebbe stata già definita dalla ripetuta C. cost.
n. 151 del 1980, e per altro verso la ha reputata infondata nella
parte in cui ha il giudice di merito soffermato la propria attenzione
sull'identificazione dell'inizio del termine nella affissione della
sentenza dichiarativa vuoi perché gli interessi dei soggetti diversi
dal fallito sarebbero marginali vuoi perché l'imposizione dell'onere
delle notificazioni della sentenza a ciascuno di costoro sarebbe
economicamente gravoso e di arduo adempimento.
4. - In ambo i profili sotto i quali il giudice a quo l'ha
dedotta, la questione non è fondata perché l'indeterminatezza degli
interessati diversi dal debitore non impedisce di sperimentare
l'opposizione se non giovandosi della tecnica dei pubblici proclami,
di cui il legislatore ordinario fa uso con rescrivere l'art. 150
c.p.c., il quale - è appena il caso di avvertirlo - disciplina (non
già il processo per pubblici proclami sibbene) la notificazione per
pubblici proclami.
Certo, non sfugge a questa Corte che l'art. 150 delinea garanzie
del diritto di difesa del destinatario dell'atto che non si
esauriscono nell'affissione dell'atto stesso, ma l'elevazione di tali
garanzie ad oggetto di normativa sottordinata è compito del
legislatore ordinario, che, in non diversa guisa del "diritto
vivente", non ha purtroppo dato sinora prova di eccessiva diligenza
nel colmare la lacuna provocata dalla C. cost. n. 151 del 1980.
Né diversa sorte merita la puntualizzazione sulla durata del
termine di quindici giorni perché quel che conta è non la durata ma
l'individuazione del suo termine iniziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 co. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in
riferimento all'art. 24 co. 1 e 2 Cost., nei termini di cui in
narrativa (supra 3.1.) dal Tribunale di Macerata con ordinanza 13
dicembre 1986 (n. 29 reg. ord. 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte