Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 416, comma

secondo, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

l'8 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Codazzi

Giovanni Paolo iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice

di procedura penale, sostenendo che tale disposizione - ove venga

interpretata nel senso che dalla stessa non discende un obbligo per

il pubblico ministero di mettere a disposizione del giudice per le

indagini preliminari, ai fini dello svolgimento dell'udienza

preliminare, l'intero fascicolo processuale - darebbe luogo a

violazione: a) dell'art. 24 Cost., in quanto consentirebbe al

pubblico ministero di sottrarre al contraddittorio atti utilizzabili

dalla difesa anche ai fini della scelta di un rito alternativo; b)

degli artt. 101 e 102 della Costituzione, in quanto limiterebbe

indebitamente le attribuzioni spettanti all'organo giudicante,

costringendo il giudice all'udienza preliminare ad assumere le

proprie determinazioni senza la certezza della conoscenza di tutto il

materiale raccolto, utile ai fini della decisione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione - già sollevata dal predetto

Tribunale con altra ordinanza identica (r.o. n. 727/90) emessa in una

precedente udienza preliminare dello stesso procedimento - è stata

dichiarata non fondata con la sentenza n. 145 del 1991, in quanto la

disposizione impugnata, "nella sua corretta lettura, con conferisce

al p.m. un potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice per

le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a

giudizio, imponendo allo stesso p.m. l'obbligo di trasmettere

l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini";

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione,

sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Bergamo con ordinanza dell'8 gennaio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte