Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1994

Altra decisione · depositata il 30/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1993 dal Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Rovigo, nel

procedimento penale a carico di Evstifeev Doriano, iscritta al n. 779

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Evstifeev Doriano, imputato del delitto di omicidio colposo in danno

del fratello, dal corpo del quale erano stati espiantati alcuni

organi a fini di trapianto, prima che fosse accertata la cessazione

totale di ogni attività vitale, nel frattempo in parte riscontrata

esistente, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Rovigo, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1993, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 del

codice penale, nella parte in cui, pur senza correlarsi espressamente

alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, la norma va ritenuta integrata

dalla nozione di morte sia nella sua originaria accezione

naturalistico-biologica, sia secondo la diversa concezione che la

legge richiamata avrebbe fatto propria;

che, a giudizio dell'autorità rimettente, la nozione di morte,

rilevante ai fini della configurabilità del delitto di omicidio, va

intesa anche alla luce dell'art. 4 della legge n. 644 del 1975, in

base al quale la morte si considera avvenuta quando venga riscontrata

la contemporanea presenza di una serie di condizioni tassativamente

elencate, così introducendo una sorta di fictio iuris, diversamente

da quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge, con cui si afferma

invece una nozione di morte naturalisticamente intesa;

che pertanto, sempre a parere del giudice a quo, l'art. 589 del

codice penale, interpretato nel senso che il precetto in esso

contenuto si estende sino a ricomprendere la nozione di morte di cui

all'art. 4 della legge n. 644 del 1975, contrasterebbe con gli artt.

3, 25 e 27 della Costituzione: con il primo articolo in quanto

irragionevolmente assoggetta a medesima sanzione penale fatti

diversi; con l'art. 25, in quanto l'interpretazione stessa sarebbe

consentita solo per analogia; con l'art. 27, in quanto la stessa

interpretazione contrasterebbe con il principio della personalità

della responsabilità penale;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità della

questione, essendo stata la disciplina in oggetto profondamente

innovata a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre

1993, n. 578, ovvero per la infondatezza della stessa.

Considerato che in effetti nelle more del giudizio davanti a

questa Corte è entrata in vigore la legge 29 dicembre 1993, n. 578

(Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), ed è stato

emanato il Decreto del Ministero della Sanità 14 aprile 1994;

che si richiede una nuova valutazione in ordine al contesto

normativo concernente la suindicata questione di legittimità

costituzionale;

che in conseguenza appare opportuno rimettere gli atti al

giudice a quo affinché, anche in ordine ad una eventuale

riproposizione della questione, riesamini la rilevanza della stessa

alla luce della normativa sopravvenuta, tenuto conto peraltro del

principio della "legge più favorevole" in materia penale (ordinanza

n. 527 del 1990).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Rovigo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte