Sentenza n. 273/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, ultimo
comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52 (Norme
per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed
edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle
relative funzioni), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1994
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lanciano negli atti relativi agli accertamenti sulla regolarità di
un fabbricato in corso di costruzione, iscritta al n. 564 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lanciano, richiesto dell'archiviazione del procedimento relativo ad
alcune violazioni edilizie, premesso che a carico dei responsabili
emergevano talune difformità non ricomprese nella concessione
edilizia in sanatoria e che, dunque, avrebbe dovuto restituire gli
atti al Pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione
relativamente al reato di cui all'art. 20, lettera a), della legge 28
febbraio 1985, n. 47, ma che, alla stregua dell'art. 11, ultimo
comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52,
"l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria produce gli
effetti dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47", ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della
Costituzione, l'illegittimità della detta norma regionale.
In punto di rilevanza, osserva il giudice a quo che, avendo gli
interessati provveduto al pagamento della somma dovuta a titolo di
sanzione pecuniaria, sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione del
reato.
In punto di non manifesta infondatezza, che gli artt. 25, 70 e 117
della Costituzione risulterebbero violati disciplinandosi con la
legge regionale "la materia penale riservata alle leggi dello Stato
ed esclusa dalle potestà legislative attribuite alle regioni";
sarebbe, altresì, vulnerato il principio di eguaglianza, "per
l'ingiustificato diverso trattamento che riserva, in sede penale,
agli abusi commessi nella regione Abruzzo".
2. - Nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha
spiegato intervento il Presidente della Regione Abruzzo. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Lanciano dubita, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 117 della
Costituzione, della legittimità dell'art. 11, ultimo comma, della
legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, a norma del quale
"L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47".
Più in particolare, di fronte ad una richiesta di archiviazione
del pubblico ministero relativa ad abusi edilizi commessi nel
territorio di Lanciano, il giudice a quo, constatato che uno di essi
non era stato compreso nella concessione in sanatoria e che, dunque,
avrebbe dovuto ritrasmettere gli atti al titolare dell'azione penale
per la formulazione dell'imputazione in ordine al reato di cui
all'art. 20, lettera a), della legge n. 47 del 1985, per avere gli
imputati, nella rispettiva qualità di proprietario titolare della
concessione, di costruttore e di direttore dei lavori, costruito un
edificio in parziale difformità della concessione edilizia, ma che
una tale procedura risulta preclusa dalla norma denunciata, ha
sollevato l'indicata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo n. 52
del 1989, "perché disciplina la materia penale riservata alle leggi
dello Stato ed esclusa dalla potestà legislativa delle Regioni" e
"per l'ingiustificato diverso trattamento che riserva, in sede
penale, agli abusi commessi nella regione Abruzzo".
2. - La questione è fondata.
Sotto la rubrica "Repressione degli abusi in 'parziale
difformità'", l'art. 11 della legge regionale n. 52 del 1989
stabilisce che nelle ipotesi in cui venga accertata la parziale
difformità delle opere dal progetto approvato, il sindaco ingiunge
ai responsabili la demolizione delle opere abusive fissando un
termine congruo, comunque non superiore a 120 giorni, decorrente
dalla notifica del provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli
atti di citazione, e che se dall'accertamento è riscontrata
l'inottemperanza all'ingiunzione, le opere stesse sono demolite a
cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso (terzo comma).
Ove poi, come nell'ipotesi di specie, la demolizione non possa
avvenire senza pregiudizio della parte di opera eseguita in
conformità, il quarto comma dell'art. 11 della detta legge regionale
(riproducendo alla lettera l'art. 12, secondo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47) prescrive che il sindaco applica una sanzione
pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge
27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in
difformità della concessione, se ad uso residenziale, e pari al
doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico
erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
L'art. 11, ultimo comma, della legge regionale n. 52 del 1989 fa
infine conseguire dal pagamento dell'integrale importo della sanzione
pecuniaria irrogata "gli effetti previsti dall'art. 22, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47", a norma del quale "Il rilascio
della concessione in sanatoria delle concessioni estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti".
Dunque, poiché l'effetto previsto dalla disposizione della legge
statale è, appunto, l'estinzione dei reati contravvenzionali, fra
cui quello contemplato dall'art. 20, lettera a), della legge n. 47
del 1985, l'art. 11, ultimo comma, della legge regionale ha fatto
scaturire come conseguenza del pagamento della sanzione
amministrativa un effetto estintivo del reato non previsto dalla
legislazione statale che subordina, invece, il detto effetto al
rilascio della concessione in sanatoria.
3. - La norma denunciata, pur non modificando direttamente il
sistema delle sanzioni penali delineato dalla legge statale, ha però
introdotto una regolamentazione del procedimento amministrativo più
favorevole per il soggetto privato rispetto a quanto previsto dagli
artt. 12 e 13 della legge n. 47 del 1985, così da incidere sulla
disciplina penalistica. Essa consente, infatti, l'estinzione dei
reati contravvenzionali urbanistici anche in mancanza della sanatoria
delle opere abusive e, quindi, nonostante la non "conformità
dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della
costruzione dell'opera stessa" (v. sentenza n. 231 del 1993); così
da prescindere dall'accertamento dell'inesistenza del "danno
urbanistico", da cui soltanto può derivare l'estinzione del reato in
forza della corresponsione della sanzione amministrativa inflitta per
la violazione.
4. - Ne consegue che l'art. 11, quinto comma, della legge della
Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, con l'incidere
sull'applicabilità delle cause di estinzione del reato interferisce
"nella 'materia penale', relativamente alla quale, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, 'vale la riserva di
disciplina a favore dello Stato, che si configura come un principio
di rango costituzionale'" (v. sentenze n. 231 del 1993, n. 18 del
1991, n. 487 del 1989 e n. 179 del 1986), cosicché il legiferare
nella suddetta materia in deroga alla legislazione statale implica
violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione.
5. - Restano, in tal modo, assorbite, le censure incentrate sugli
ulteriori parametri costituzionali invocati dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, quinto
comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio
1989, n. 52.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte