Corte costituzionale

Sentenza n. 273/2000

Altra decisione · depositata il 12/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Liguria, riapprovata il 3 marzo 1998, recante "Riqualificazione del

personale del servizio sanitario regionale", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 20 marzo 1998,

depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 21 del

registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000, il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Carlo Pedemonte per la

Regione Liguria.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 16 marzo 1998, regolarmente depositato e

notificato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto

questione di legittimità costituzionale della legge della Regione

Liguria, recante "Riqualificazione del personale del servizio

sanitario regionale", approvata il 30 dicembre 1997 e riapprovata a

maggioranza assoluta, a seguito del rinvio governativo, il 3 marzo

1998. Della legge regionale viene impugnato l'intero testo, giacché

nei suoi vari articoli, che sono fra loro collegati, prevede la

possibilità, per le Aziende sanitarie regionali, di attivare

procedure di corso-concorso per la riqualificazione del personale di

ruolo del servizio sanitario risultato in esubero a seguito

dell'approvazione delle dotazioni organiche definitive, determinate

ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42

(Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti

legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre

1993), con lo scopo di attribuire a tale personale, non importa se

eventualmente non sanitario, una qualifica superiore, anche per un

ruolo diverso da quello di appartenenza.

Il ricorrente denuncia il contrasto con l'art. 117 della

Costituzione e lamenta in particolare che la legge censurata, recando

una disciplina relativa allo status del personale sanitario,

violerebbe il precetto dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833 (Istituzione del servizio sanitario regionale), che

attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare lo stato

giuridico del personale delle unità (oggi Aziende) sanitarie locali.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

Regione Liguria, chiedendo che il ricorso sia rigettato. Osserva la

resistente che nella materia sanitaria si è registrata negli ultimi

anni una profonda evoluzione. Ricorda in proposito il decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in

materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), nonché il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

che hanno innovato lo statuto giuridico delle strutture sanitarie,

ordinando la loro organizzazione intorno al principio della

"aziendalizzazione" e attribuendo alle strutture che erogano

assistenza sanitaria la piena responsabilità finanziaria. Ma la

responsabilizzazione finanziaria, che si spinge fino alla imposizione

di un vincolo di pareggio del bilancio (art. 4, comma 8, d.lgs.

n. 502 del 1992), risulterebbe, secondo l'assunto della Regione,

irragionevolmente incompleta se non si accompagnasse al

riconoscimento di ampi poteri di organizzazione, nell'esercizio dei

quali non potrebbe non essere consentito alla Regione ricollocare il

personale in esubero attraverso procedure variabili, intese a

garantire la più efficiente gestione delle risorse umane. Lo

strumento del corso-concorso, previsto dalla legge censurata e

preordinato al conseguimento di un più elevato livello di

efficienza, sarebbe dunque perfettamente legittimo, accordandosi, tra

l'altro, con la previsione dell'art. 36 del citato decreto

legislativo n. 29 del 1993, che indica tale forma di selezione tra

quelle dirette all'accertamento della professionalità richiesta.

3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha

presentato una memoria, nella quale, nel ribadire le conclusioni cui

era pervenuta nel ricorso, circa il superamento dei limiti

costituzionali da parte della legge regionale impugnata, ha altresì

eccepito la cessazione della materia del contendere. Osserva la

difesa erariale che, nelle more del presente giudizio, è stata

approvata la legge regionale 24 marzo 2000, n. 25 (Disciplina

dell'organizzazione del servizio sanitario regionale), dichiarata

urgente ed entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 6

della legge medesima, il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria,

avvenuta il 12 aprile 2000. Nel riordinare la materia, tale legge,

con il suo art. 5, ha espressamente abrogato l'art. 30 della legge

regionale 8 agosto 1994, n. 42, e cioè proprio la disposizione che

definisce la procedura di individuazione del personale in esubero, al

quale è destinato il corso-concorso di riqualificazione previsto

dalla legge oggetto di censura. Da ciò l'assunto che la nuova

disciplina della materia, accompagnata dalla abrogazione espressa

della norma-presupposto della legge impugnata, avrebbe determinato la

cessazione della materia del contendere.

4. - All'udienza pubblica del 6 giugno 2000, l'Avvocatura dello

Stato ha insistito affinché fosse dichiarata da questa Corte la

cessazione della materia del contendere.

La difesa della Regione Liguria, contestate le conclusioni

dell'Avvocatura, ha ribadito le ragioni di infondatezza della

questione già argomentate nell'atto di costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la

legge della Regione Liguria, approvata il 30 dicembre 1997 e

riapprovata a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, il 3

marzo 1998.

Tale legge consente alle Aziende sanitarie della Regione di

attivare procedure di corso-concorso per la riqualificazione del

personale di ruolo del servizio sanitario che risulti in esubero a

seguito dell'approvazione delle piante organiche definitive,

determinate ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto

1994, n. 42. Tale riqualificazione è finalizzata alla attribuzione

di qualifica superiore, pure per un ruolo diverso da quello di

appartenenza, al personale di ruolo, anche non sanitario.

Ad avviso dell'Avvocatura la legge in questione, prevedendo la

possibilità di attivare corsi-concorso di riqualificazione

professionale, e dunque ponendo una disciplina attinente allo stato

giuridico del personale delle Aziende sanitarie locali, avrebbe

violato "la norma di principio" posta nell'art. 47 della legge 23

dicembre 1978, n. 833, la quale attribuisce allo Stato la competenza

legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario, e

mediatamente l'art. 117 della Costituzione.

2. - Dopo la proposizione del ricorso è stata approvata la legge

regionale 24 marzo 2000, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Liguria il 12 aprile 2000. L'art. 5 di tale legge ha

espressamente abrogato l'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994,

n. 42. È necessario precisare a tale riguardo che l'art. 1 della

legge regionale oggetto della presente questione, ai fini della

determinazione delle piante organiche definitive del personale, cui

consegue l'individuazione del personale in esubero al quale sono

destinate le censurate procedure di riqualificazione, opera un

espresso rinvio proprio all'art. 30, oggi non più vigente.

Per effetto della sopravvenuta abrogazione della disposizione cui

rinvia l'art. 1 della legge impugnata vengono meno i motivi della

controversia e non sopravvive alcun interesse delle parti ad ottenere

una pronunzia di questa Corte.

Non potrebbe infatti il Presidente della Giunta regionale

promulgare la legge nel suo testo attuale, che comprende il rinvio

all'art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, perché in questo

modo farebbe inammissibilmente rivivere una disposizione in ordine

alla quale il Consiglio regionale ligure ha espresso, con la legge

regionale n. 25 del 2000, una inequivoca volontà abrogativa, sicché

la promulgazione si risolverebbe in una lesione delle competenze del

Consiglio.

Non è neppure ipotizzabile che alla promulgazione possa

procedersi solo pro parte con espunzione dal testo della legge del

richiamo all'abrogato art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994,

essendo il Presidente della Regione Liguria privo del potere di

promulgazione parziale.

La cessazione della materia del contendere deriva dunque dalla

intervenuta abrogazione dell'art. 30 della legge regionale n. 42 del

1994, cui rinvia l'art. 1 della legge regionale impugnata, poiché

con tale abrogazione è resa inoperante la legge medesima, la quale

non ha mai ha prodotto effetti, né mai potrà produrli in futuro,

essendone costituzionalmente preclusa la promulgazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte