Sentenza n. 273/2000
Altra decisione · depositata il 12/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Liguria, riapprovata il 3 marzo 1998, recante "Riqualificazione del
personale del servizio sanitario regionale", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 20 marzo 1998,
depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 21 del
registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000, il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Carlo Pedemonte per la
Regione Liguria.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 16 marzo 1998, regolarmente depositato e
notificato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto
questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Liguria, recante "Riqualificazione del personale del servizio
sanitario regionale", approvata il 30 dicembre 1997 e riapprovata a
maggioranza assoluta, a seguito del rinvio governativo, il 3 marzo
1998. Della legge regionale viene impugnato l'intero testo, giacché
nei suoi vari articoli, che sono fra loro collegati, prevede la
possibilità, per le Aziende sanitarie regionali, di attivare
procedure di corso-concorso per la riqualificazione del personale di
ruolo del servizio sanitario risultato in esubero a seguito
dell'approvazione delle dotazioni organiche definitive, determinate
ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42
(Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti
legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre
1993), con lo scopo di attribuire a tale personale, non importa se
eventualmente non sanitario, una qualifica superiore, anche per un
ruolo diverso da quello di appartenenza.
Il ricorrente denuncia il contrasto con l'art. 117 della
Costituzione e lamenta in particolare che la legge censurata, recando
una disciplina relativa allo status del personale sanitario,
violerebbe il precetto dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 (Istituzione del servizio sanitario regionale), che
attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare lo stato
giuridico del personale delle unità (oggi Aziende) sanitarie locali.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
Regione Liguria, chiedendo che il ricorso sia rigettato. Osserva la
resistente che nella materia sanitaria si è registrata negli ultimi
anni una profonda evoluzione. Ricorda in proposito il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), nonché il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
che hanno innovato lo statuto giuridico delle strutture sanitarie,
ordinando la loro organizzazione intorno al principio della
"aziendalizzazione" e attribuendo alle strutture che erogano
assistenza sanitaria la piena responsabilità finanziaria. Ma la
responsabilizzazione finanziaria, che si spinge fino alla imposizione
di un vincolo di pareggio del bilancio (art. 4, comma 8, d.lgs.
n. 502 del 1992), risulterebbe, secondo l'assunto della Regione,
irragionevolmente incompleta se non si accompagnasse al
riconoscimento di ampi poteri di organizzazione, nell'esercizio dei
quali non potrebbe non essere consentito alla Regione ricollocare il
personale in esubero attraverso procedure variabili, intese a
garantire la più efficiente gestione delle risorse umane. Lo
strumento del corso-concorso, previsto dalla legge censurata e
preordinato al conseguimento di un più elevato livello di
efficienza, sarebbe dunque perfettamente legittimo, accordandosi, tra
l'altro, con la previsione dell'art. 36 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, che indica tale forma di selezione tra
quelle dirette all'accertamento della professionalità richiesta.
3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha
presentato una memoria, nella quale, nel ribadire le conclusioni cui
era pervenuta nel ricorso, circa il superamento dei limiti
costituzionali da parte della legge regionale impugnata, ha altresì
eccepito la cessazione della materia del contendere. Osserva la
difesa erariale che, nelle more del presente giudizio, è stata
approvata la legge regionale 24 marzo 2000, n. 25 (Disciplina
dell'organizzazione del servizio sanitario regionale), dichiarata
urgente ed entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 6
della legge medesima, il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria,
avvenuta il 12 aprile 2000. Nel riordinare la materia, tale legge,
con il suo art. 5, ha espressamente abrogato l'art. 30 della legge
regionale 8 agosto 1994, n. 42, e cioè proprio la disposizione che
definisce la procedura di individuazione del personale in esubero, al
quale è destinato il corso-concorso di riqualificazione previsto
dalla legge oggetto di censura. Da ciò l'assunto che la nuova
disciplina della materia, accompagnata dalla abrogazione espressa
della norma-presupposto della legge impugnata, avrebbe determinato la
cessazione della materia del contendere.
4. - All'udienza pubblica del 6 giugno 2000, l'Avvocatura dello
Stato ha insistito affinché fosse dichiarata da questa Corte la
cessazione della materia del contendere.
La difesa della Regione Liguria, contestate le conclusioni
dell'Avvocatura, ha ribadito le ragioni di infondatezza della
questione già argomentate nell'atto di costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la
legge della Regione Liguria, approvata il 30 dicembre 1997 e
riapprovata a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, il 3
marzo 1998.
Tale legge consente alle Aziende sanitarie della Regione di
attivare procedure di corso-concorso per la riqualificazione del
personale di ruolo del servizio sanitario che risulti in esubero a
seguito dell'approvazione delle piante organiche definitive,
determinate ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto
1994, n. 42. Tale riqualificazione è finalizzata alla attribuzione
di qualifica superiore, pure per un ruolo diverso da quello di
appartenenza, al personale di ruolo, anche non sanitario.
Ad avviso dell'Avvocatura la legge in questione, prevedendo la
possibilità di attivare corsi-concorso di riqualificazione
professionale, e dunque ponendo una disciplina attinente allo stato
giuridico del personale delle Aziende sanitarie locali, avrebbe
violato "la norma di principio" posta nell'art. 47 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, la quale attribuisce allo Stato la competenza
legislativa in materia di stato giuridico del personale sanitario, e
mediatamente l'art. 117 della Costituzione.
2. - Dopo la proposizione del ricorso è stata approvata la legge
regionale 24 marzo 2000, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria il 12 aprile 2000. L'art. 5 di tale legge ha
espressamente abrogato l'art. 30 della legge regionale 8 agosto 1994,
n. 42. È necessario precisare a tale riguardo che l'art. 1 della
legge regionale oggetto della presente questione, ai fini della
determinazione delle piante organiche definitive del personale, cui
consegue l'individuazione del personale in esubero al quale sono
destinate le censurate procedure di riqualificazione, opera un
espresso rinvio proprio all'art. 30, oggi non più vigente.
Per effetto della sopravvenuta abrogazione della disposizione cui
rinvia l'art. 1 della legge impugnata vengono meno i motivi della
controversia e non sopravvive alcun interesse delle parti ad ottenere
una pronunzia di questa Corte.
Non potrebbe infatti il Presidente della Giunta regionale
promulgare la legge nel suo testo attuale, che comprende il rinvio
all'art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994, perché in questo
modo farebbe inammissibilmente rivivere una disposizione in ordine
alla quale il Consiglio regionale ligure ha espresso, con la legge
regionale n. 25 del 2000, una inequivoca volontà abrogativa, sicché
la promulgazione si risolverebbe in una lesione delle competenze del
Consiglio.
Non è neppure ipotizzabile che alla promulgazione possa
procedersi solo pro parte con espunzione dal testo della legge del
richiamo all'abrogato art. 30 della legge regionale n. 42 del 1994,
essendo il Presidente della Regione Liguria privo del potere di
promulgazione parziale.
La cessazione della materia del contendere deriva dunque dalla
intervenuta abrogazione dell'art. 30 della legge regionale n. 42 del
1994, cui rinvia l'art. 1 della legge regionale impugnata, poiché
con tale abrogazione è resa inoperante la legge medesima, la quale
non ha mai ha prodotto effetti, né mai potrà produrli in futuro,
essendone costituzionalmente preclusa la promulgazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte