Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 98, terzo

comma, dello stesso r.d. promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre

1992 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De

Blasi Maurizio ed il fallimento della S.G.I. SO.GE.NE. lavori s.p.a.,

iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato da Maurizio

De Blasi con una domanda di insinuazione tardiva di crediti nei

confronti del fallimento della S.G.I. SO.GE.NE. Lavori S.p.a., il

Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 ottobre 1992, pervenuta alla

Corte costituzionale il 22 novembre 1993, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in relazione all'art. 98,

terzo comma, del medesimo decreto, "nella parte in cui vieta la

riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di crediti al

ricorrente che si sia costituito in un precedente giudizio";

che la disposizione denunciata, là dove statuisce che "le parti

si costituiscono a norma dell'art. 98, secondo comma", è

costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso di

piena equiparazione della disciplina del ricorso per dichiarazione

tardiva di crediti alla disciplina dell'opposizione allo stato

passivo, con la conseguenza che la mancata costituzione in giudizio

del creditore istante almeno cinque giorni prima dell'udienza

comporta la non riproponibilità del ricorso entro il termine

indicato dall'art. 101, primo comma, della legge fallimentare;

che la norma, così interpretata, è ritenuta contrastante col

principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) per il

duplice motivo della indebita equiparazione della domanda di

insinuazione tardiva all'opposizione allo stato passivo e,

all'interno di quest'ultimo istituto, della discriminazione tra

creditori colpiti e creditori non colpiti dalla sanzione della

perdita del diritto di azione prima dell'esaurimento della

ripartizione dell'attivo fallimentare;

che, ad avviso del giudice rimettente, tale preclusione

dell'esercizio del diritto di azione, non essendo giustificata da

apprezzabili motivi, si traduce in una violazione del diritto di

difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che la medesima questione è già stata proposta dal

medesimo tribunale a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata

con sentenza n. 1045 del 1988, seguita da un'ordinanza di manifesta

infondatezza n. 1124 del 1988;

che l'obiezione formulata dal giudice rimettente contro

l'argomento dell'analogia funzionale tra l'opposizione allo stato

passivo e la domanda di insinuazione tardiva di crediti, trattarsi,

cioè, di una analogia di ordine pratico, priva di valore costruttivo

delle due azioni come specie di una categoria omogenea, può togliere

forza all'argomento sul piano dell'interpretazione dell'art. 101

della legge fallimentare, non sul piano del giudizio di

costituzionalità della norma, come interpretata dal "diritto

vivente", alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, posto che la

valutazione di ragionevolezza procede secondo i canoni del discorso

pratico, non dell'argomentazione dogmatica;

che a giustificare la norma impugnata, anche in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, concorre l'incidentalità della

domanda di insinuazione tardiva nel processo fallimentare,

caratterizzato da una esigenza di speditezza che giustifica la

previsione di una serie progressiva di preclusioni comportanti, ove

non siano osservati certi oneri processuali, la perdita del diritto

di far valere il credito nel procedimento speciale, fermo restando il

diritto di azione in via ordinaria;

che la disparità di trattamento, denunciata dal giudice a quo

all'interno della categoria dei creditori che non hanno fatto valere

le loro ragioni nella formazione dello stato passivo, è irrilevante

ai fini dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una mera

differenziazione di fatto, conseguente all'avere gli uni già

presentato domanda di insinuazione tardiva senza poi osservare

l'onere di costituirsi in giudizio entro il termine prescritto,

mentre gli altri non hanno ancora proposto tale domanda e quindi

possono sempre proporla fino a quando non sia esaurita la

ripartizione dell'attivo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art.

98, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte