Sentenza n. 274/1995
Altra decisione · depositata il 22/06/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
26 gennaio 1995, depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1995, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, emesso in
data 1 dicembre 1994, con il quale il consigliere regionale Claudio
Del Lungo è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di
cui all'art. 595 del codice penale, ed iscritto al n. 4 del registro
conflitti 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Udito l'avv. Stefano Grassi per la Regione Toscana;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Toscana solleva, ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione e degli artt. 39 e segg. della legge 11 marzo 1953 n.
87, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione
al decreto del giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Firenze che ha disposto il rinvio a giudizio del
consigliere regionale Claudio Del Lungo per avere, nell'ambito di un
comunicato stampa con il quale si dava notizia di una interrogazione
presentata dal medesimo consigliere al Presidente della Giunta
regionale, offeso la reputazione del direttore del Consorzio del
parco della Maremma.
2. - Ritiene la ricorrente che la sottoposizione a giudizio penale
del componente dell'assemblea regionale non può non interferire
sull'indipendente esercizio delle funzioni di rappresentanza del
corpo elettorale, e quindi sull'autonomia del Consiglio regionale
garantita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, secondo
cui "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni".
Tale principio, prosegue la ricorrente, riprodotto anche dall'art.
10, secondo comma, dello Statuto della Regione Toscana, implica il
riconoscimento ai consiglieri regionali, al fine di garantire il
pieno ed indipendente esercizio delle funzioni consiliari, della
medesima tutela accordata ai parlamentari dall'art. 68, primo comma
della Costituzione (che, nel testo modificato con la legge
costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, utilizza la stessa formulazione
per garantire tale prerogativa).
Osserva la Regione che l'esonero da responsabilità dei componenti
dell'organo (sulla scia di consolidate giustificazioni delle
immunità parlamentari) è funzionale alla tutela delle più elevate
funzioni di rappresentanza politica.
Il decreto di rinvio a giudizio costituirebbe, pertanto, atto
lesivo di tali funzioni, e comunque interferirebbe indebitamente
nella sfera riservata all'autonomia politica dei rappresentanti del
corpo elettorale in Consiglio regionale.
3. - Né potrebbero sussistere dubbi che l'interrogazione ed il
comunicato stampa del consigliere Del Lungo e del gruppo consiliare
Verde fossero da riferire all'esercizio delle funzioni di ispezione e
controllo del Consiglio regionale nei confronti della Giunta
regionale, e di questa nei confronti degli enti dipendenti dalla
Regione (funzioni da ritenersi implicite e coessenziali all'esercizio
della funzione legislativa, e comunque connesse ai poteri di
controllo e di indirizzo sulla gestione dei parchi naturali
regionali).
Il decreto di rinvio a giudizio risulterebbe quindi riferito
all'esercizio di funzioni, ed all'espletamento di diritti, del
consigliere regionale, che rientrano nella insindacabilità di cui
all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.
4. - Neppure la circostanza che il decreto di rinvio a giudizio
indichi come strumento dell'offesa il comunicato stampa (con il quale
il consigliere Del Lungo informava l'opinione pubblica della
presentazione dell'interrogazione al Presidente della Giunta
regionale) potrebbe escludere che tale attività sia riferibile
all'esercizio del diritto di esprimere opinioni nell'ambito delle
funzioni di consigliere regionale.
Secondo la Regione, proprio con riferimento all'esercizio delle
funzioni di controllo del Consiglio regionale, non può non avere la
più ampia espansione il principio di pubblicità dell'attività
dell'assemblea rappresentativa, sancito in via generale per le
assemblee parlamentari dall'art. 64 della Costituzione, nonché da
varie norme previste negli statuti regionali, tra le quali l'art. 17
della Regione Toscana.
5. - In conclusione la Regione ricorrente chiede che la Corte
dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al giudice penale, la
competenza a sindacare l'attività svolta dal consigliere regionale
Del Lungo in ordine alla diffusione di informazioni sui contenuti e
sui criteri cui questi ispirava l'esercizio delle funzioni consiliari
di ispezione e controllo, a mezzo di interrogazione alla Giunta
regionale, e conseguentemente annulli l'impugnato decreto di rinvio a
giudizio. Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione al decreto del giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze che ha disposto
il rinvio a giudizio del consigliere regionale Claudio Del Lungo per
rispondere del reato di diffamazione in danno del direttore del
Consorzio del parco naturale della Maremma; fatto consistito, secondo
l'ipotesi accusatoria, nell'aver diffuso un comunicato stampa nel
quale si dava notizia di un'interrogazione rivolta dal consigliere
Del Lungo al Presidente della Giunta regionale in ordine a taluni
fatti che avevano comportato il rinvio a giudizio del citato
direttore del Consorzio maremmano.
2. - Ritiene la ricorrente che la sottoposizione a giudizio penale
del consigliere regionale, per un'attività riferibile all'esercizio
delle sue funzioni di componente del collegio rappresentativo della
Regione, violi la guarentigia sancita dall'art. 122, quarto comma,
della Costituzione, interferendo sulla libertà di determinazione dei
rappresentanti del corpo elettorale e quindi sull'indipendenza del
Consiglio regionale, espressione fondamentale dell'autonomia
costituzionale riconosciuta alla Regione.
3. - Il ricorso è fondato.
L'art. 122, quarto comma, della Costituzione, prevede che i
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le
opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
In ordine all'estensione di tale guarentigia, posta a salvaguardia
dell'autonomia e dell'indipendenza costituzionalmente riservata al
Consiglio regionale, è indubbio che essa ricomprenda in primo luogo
tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione
consiliare tipica o di attribuzioni direttamente previste dalla
stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia
(v. sent. n. 81 del 1975).
Altrettanto indubbio è che tra gli atti consiliari tipici, in
quanto strumentale alle funzioni di controllo e di sindacato politico
che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta, debba
annoverarsi il c.d. "diritto d'interrogazione", specificamente
previsto, per la Regione Toscana, all'art. 10 dello Statuto, e che,
nel caso in esame, è stato esercitato dal consigliere regionale
mediante la presentazione di un'interpellanza al Presidente della
Giunta su taluni fatti - certamente di pubblico interesse - che hanno
coinvolto gli amministratori del Consorzio del parco naturale della
Maremma in un procedimento penale.
4. - Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, pur se in
riferimento all'analoga guarentigia sancita dall'art. 68, primo
comma, della Costituzione per i membri del Parlamento (v. sent. n.
443 del 1993), che non soltanto la riproduzione all'esterno di
interpellanze o interrogazioni può ritenersi attività compresa
nella previsione suddetta, ma anche il semplice riferire fatti
conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero manifestare
i punti di vista e le opinioni che ispirano il proprio comportamento
in sede parlamentare.
A maggior ragione, nel rispetto dell'art. 122, quarto comma, della
Costituzione, anche secondo l'interpretazione più rigorosa dei
limiti di tale guarentigia (in base alla quale il consigliere
regionale è coperto da irresponsabilità solo per le opinioni
espresse nell'esercizio delle sue funzioni, intese nell'accezione
più ristretta), deve ritenersi che non possono essere sottoposte a
sindacato le opinioni che il consigliere regionale intenda esprimere
pubblicamente in relazione al contenuto di atti tipici del suo
mandato, qual è certamente la presentazione di un'interrogazione;
anche quando tale commento sia stato espresso dal consigliere
regionale al di fuori della sede consiliare propria ma in connessione
ed a causa dell'esercizio delle funzioni stesse.
Né, infine, dal raffronto tra il testo del comunicato stampa e
quello dell'interrogazione presentata dal consigliere Del Lungo
possono emergere dubbi circa la sussistenza di una connessione
oggettiva e temporale, o sulla sostanziale coincidenza di contenuti,
tra i due atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, sindacare
l'attività con la quale il consigliere regionale Claudio Del Lungo,
ha diffuso notizie ed opinioni in ordine alla presentazione
dell'interrogazione I.O. n. 633 del 1992 al Presidente della Giunta
regionale toscana, e conseguentemente annulla il decreto n. 981/94,
emesso in data 1 dicembre 1994 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Firenze, con il quale il medesimo
consigliere regionale è stato rinviato a giudizio per rispondere del
reato di cui all'art. 595 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte