Sentenza n. 274/1998
Altra decisione · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del tribunale di Pesaro, notificato
il 5 novembre 1997 e depositato in cancelleria il 9 dicembre 1997,
sul conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione
della Camera dei deputati del 5 marzo 1997, con la quale si è
stabilito che le opinioni espresse dall'onorevole Gaspare Nuccio
devono considerarsi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, ed iscritto al n. 58 del registro
conflitti 1997;
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 4 aprile 1997, pervenuta nella cancelleria
della Corte costituzionale il 3 giugno 1997, il tribunale di Pesaro
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati avverso la deliberazione con cui quest'ultima, in data 5
marzo 1997, aveva dichiarato che i fatti - per i quali è in corso
avanti il predetto tribunale il procedimento penale n. 291/1995 r.g.
a carico dell'ex deputato Gaspare Nuccio, imputato del reato di cui
all'art. 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di
segreti d'ufficio) - concernono opinioni espresse nell'esercizio
delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione.
L'on. Nuccio era stato rinviato a giudizio, per avere egli -
pubblico ufficiale -, in concorso con ignoto, reso pubblici atti
ancora coperti dal segreto istruttorio, ai sensi della legge
istitutiva della "Commissione antimafia" (artt. 25-octies, comma 3, e
25-novies della legge 7 agosto 1992, n. 356), e precisamente per aver
divulgato, nel corso di un pubblico dibattito, i nomi degli iscritti
a logge massoniche attive nella provincia di Pesaro, ricavati -
secondo l'accusa - dagli atti in possesso della predetta Commissione
parlamentare.
All'udienza dibattimentale dell'8 novembre 1995 la difesa
dell'imputato aveva ribadito la richiesta, già formulata al giudice
per le indagini preliminari e da questi respinta, di trasmettere gli
atti del procedimento alla Camera dei deputati per le valutazioni di
sua competenza in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione. Il tribunale, invece, con ordinanza
dell'8 novembre 1995, aveva dichiarato manifestamente infondata la
questione sollevata dalla difesa ed aveva ordinato di procedersi
oltre nel giudizio, disponendo la trasmissione di copia del
provvedimento alla Camera, ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.-l. 7
settembre 1995, n. 374, allora vigente.
In seguito a ciò la Camera, su conforme proposta della giunta per
le autorizzazioni a procedere, aveva dichiarato il 5 marzo 1997 che i
fatti per i quali l'on. Nuccio è sottoposto a procedimento penale
concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di
parlamentare.
2.- In seguito alla deliberazione della Camera dei deputati il
tribunale di Pesaro, su richiesta del pubblico ministero e delle
parti civili, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato, ritenendo che l'organo parlamentare sia pervenuto alla
decisione alla stregua di valutazioni prettamente di merito della
vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato
l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal
Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della
Commissione antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attività
contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle
attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione
... Così facendo la Camera si è attribuita un potere
sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente alla
autorità giudiziaria.
3. - Nella prima sommaria delibazione in camera di consiglio, il
conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 325 del 16
ottobre 1997, depositata in cancelleria il 30 ottobre successivo, la
quale ha disposto che il ricorso e l'ordinanza venissero notificati
alla Camera dei deputati entro quindici giorni dalla comunicazione al
ricorrente, effettuata dalla cancelleria lo stesso 30 ottobre.
Il tribunale di Pesaro ha notificato il 5 novembre 1997 il proprio
ricorso e la predetta ordinanza alla Camera dei deputati, la quale si
è ritualmente costituita in giudizio con atto depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 22 novembre 1997.
Il ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute notifiche,
sono stati, invece, depositati in cancelleria il 9 dicembre 1997.
Nell'atto di costituzione la Camera, richiamando le motivazioni
della proposta formulata dalla giunta per le autorizzazioni a
procedere ed approvata dall'assemblea, sostiene che, "una volta
ammessa che quella specifica attività, rivolta ad acclarare
l'esperienza e la funzione della massoneria, possa essere ricompresa
nell'ambito della funzione parlamentare" - come ammette anche il
tribunale di Pesaro -, "appare difficile pensare che sarebbe
possibile raggiungere lo scopo, ossia rendere l'idea dei rapporti
correnti tra la massoneria ed il tessuto economico e politico
circostante, senza indicare a quali persone tali rapporti siano
affidati, nonché quale peso e quale ruolo esse abbiano nella
società".
Inoltre, la giunta e l'assemblea non avrebbero inciso sulla
fattispecie del reato contestato, ma soltanto rilevato elementi
decisivi per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione. L'aver
acquisito tali elementi e proceduto, alla luce di essi, alle
valutazioni che l'art. 68 comporta "non può costituire in alcun modo
invasione della potestà dell'autorità giudiziaria, perché ... la
naturale elasticità delle norme costituzionali esige una piena
conoscenza dei fatti, indispensabile per poter pervenire
all'applicazione di esse".
In prossimità dell'udienza, la difesa della Camera ha depositato
una memoria, nella quale, ribadite le argomentazioni contenute
nell'atto di costituzione, ha eccepito l'improcedibilità del
conflitto per non avere la parte avversa depositato, nel termine
perentorio di venti giorni dalla notificazione, il ricorso stesso con
la prova delle notificazioni eseguite. Considerato in diritto
1.- Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, sollevato
dal tribunale di Pesaro, trae origine dal procedimento penale in
corso avanti tale organo giudiziario nei confronti dell'on. Gaspare
Nuccio, deputato nell'XI legislatura, per il reato di cui all'art.
326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti
d'ufficio).
Il reato sarebbe stato consumato divulgando, in una pubblica
conferenza tenuta a Pesaro l'11 febbraio 1994, un elenco di iscritti
a logge massoniche locali che - secondo l'accusa - proveniva dagli
atti in possesso della "Commissione antimafia", i quali erano stati
acquisiti dalla procura di Palmi ed erano coperti da segreto
istruttorio ai sensi degli artt. 25-octies, comma 3, e 25-novies
della legge n. 356 del 1992, istitutiva della Commissione.
La contestazione che il tribunale di Pesaro muove alla Camera dei
deputati è di aver esorbitato dalle sue attribuzioni avendo
deliberato il 5 marzo 1997 che i fatti, per i quali l'on. Nuccio è
sottoposto a procedimento penale avanti il predetto tribunale,
concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di
parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il tribunale sostiene che l'assemblea parlamentare è pervenuta a
tale decisione "alla stregua di valutazioni prettamente di merito
della vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato
l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal
Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della
Commissione antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attività
contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle
attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione
... Così facendo la Camera si è attribuita un potere
sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente alla
autorità giudiziaria".
2.- Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 325 del 1997 che lo ha
dichiarato ammissibile, è stato ritualmente notificato, a cura del
tribunale di Pesaro, alla Camera dei deputati in data 5 novembre
1997.
Il ricorrente ha, quindi, provveduto ad inviare per mezzo del
servizio postale il ricorso, con la prova della notificazione
eseguita, per il deposito nella cancelleria della Corte, alla quale
è pervenuto il 9 dicembre successivo.
3.- La Camera dei deputati, costituitasi tempestivamente in
giudizio, ha eccepito l'improcedibilità del conflitto, in quanto il
ricorso sarebbe stato depositato dopo la scadenza del termine
prescritto. L'eccezione si fonda sugli artt. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, da cui si evince che il deposito del ricorso
per conflitto di attribuzione, nella sua seconda fase, dev'essere
effettuato, con la prova delle notificazioni eseguite, entro venti
giorni dall'ultima di queste.
A sostegno di tale conclusione la difesa della Camera richiama le
sentenze di questa Corte n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997 e chiede
che sia dichiarata l'improcedibilità del conflitto, data la
perentorietà del termine sopra indicato.
4.- L'eccezione preliminare, proposta dalla Camera dei deputati, è
fondata.
Il conflitto sollevato non è stato ritualmente proseguito con il
deposito presso la cancelleria della Corte, nei termini previsti, del
ricorso e dell'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilità,
tempestivamente notificati.
Come ha rilevato la difesa della Camera, la particolare procedura
che regola i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato prevede
due distinte fasi, rimesse entrambe all'iniziativa della parte
interessata. La prima è diretta alla delibazione preliminare e
sommaria dell'ammissibilità del ricorso, che dev'essere destinato a
sollevare un conflitto tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono, per la
definizione delle rispettive sfere di attribuzioni determinate da
norme costituzionali. La seconda fase, destinata alla decisione nel
merito, oltre che al definitivo giudizio sulla ammissibilità del
conflitto, è egualmente rimessa all'iniziativa della parte, che ha
l'onere di provvedere, nei termini previsti, alla notificazione del
ricorso e dell'ordinanza che lo dichiara ammissibile, ed al
tempestivo deposito per il giudizio (cfr. la sentenza n. 449 del
1997).
La giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di affermare
che, data l'autonomia delle due fasi, affinché si apra ritualmente
la seconda di esse è necessario - ai sensi dell'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale - che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza
di ammissibilità agli organi interessati, ed entro venti giorni
dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte
il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite (v. le
sentenze n. 449 del 1997 e n. 87 del 1977). Nell'attuale
regolamentazione si tratta di un adempimento necessario, che deve
essere compiuto tempestivamente, giacché nel termine previsto deve
aver luogo la costituzione delle parti e dallo stesso termine decorre
l'intera catena di ulteriori termini per la prosecuzione del giudizio
(art. 26, quarto comma, delle norme integrative).
Poiché il tribunale di Pesaro non ha provveduto a tale
adempimento, non può procedersi all'ulteriore fase del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal tribunale di Pesaro nei
confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte