Sentenza n. 275/1983
Altra decisione · depositata il 29/09/1983 · relatore Alberto Malagugini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10
maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), promossi con ricorsi delle Provincie autonome di
Bolzano e di Trento, rispettivamente notificati il 25 ed il 28 giugno
1976, depositati in cancelleria il 5 ed il 13 luglio successivi,
iscritti ai nn. 25 e 29 del registro ricorsi 1976 e dei quali è stata
data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 184 e 198
dell'anno 1976.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
uditi l'avv. Paolo Mercuri per la Provincia autonoma di Bolzano e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 25 giugno 1976 la Provincia autonoma
di Bolzano ha impugnato l'intera legge 10 maggio 1976 n. 319 recante
"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
Ha ricordato la ricorrente di avere competenza legislativa primaria
nelle seguenti materie: urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5,
dello Statuto), tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), acque minerali e
termali (art. 8, n. 14), caccia e pesca (art. 8, n. 15), acquedotti e
lavori pubblici (art. 8, n. 17), assunzione diretta di servizi pubblici
e loro gestione (art. 8, n. 19), agricoltura e foreste (art. 8, n. 12);
di essere, inoltre, titolare di potestà legislativa concorrente in
materia di incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8),
utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9), igiene e sanità
(art. 9, n. 10).
In tutte tali materie la Provincia risulterebbe - ai sensi dell'art.
16 dello Statuto - anche attributaria delle relative funzioni
amministrative, come puntualmente definite dalle norme di attuazione
della Carta di autonomia (in particolare, d.P.R. 20 gennaio 1973 n.
115; d.P.R. 22 marzo 1974 n. 279; d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381; d.P.R.
28 marzo 1975 n. 474).
La normativa statale impugnata (nella misura in cui si ritenga
estensibile al territorio della Provincia di Bolzano), sarebbe,
pertanto, costituzionalmente illegittima, integrando - nel complesso
delle sue disposizioni - una evidente violazione della sfera delle
predette competenze legislativa ed amministrativa.
In particolare, l'attribuzione ad un organo statale delle funzioni di
cui all'art. 2, la definizione autoritativa dei compiti spettanti in
subjecta materia agli enti territoriali ed ai consorzi (cfr. artt. 4 e
segg.), la predisposizione di una normativa di dettaglio (valevole per
l'intero territorio nazionale) per la regolamentazione delle varie
forme di scarico di residui industriali costituirebbe un'inammissibile
menomazione delle prerogative normative della Provincia nelle materie
enunciate.
2. - L'Avvocatura di Stato, per il costituito Presidente del
Consiglio dei ministri, ha chiesto respingersi il ricorso, assumendo
che il settore disciplinato dalla legge statale impugnata rientrerebbe
nella materia dell'industria (cfr. sentenze Corte n. 203/1974 e
23/1957) e non in quella della pesca o nelle altre elencate agli artt.
8 e 9 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.
3. - La legge n. 319/1976 ha formato oggetto di impugnazione anche da
parte della Provincia autonoma di Trento, che, con ricorso notificato
il 28 giugno 1976, ne ha dedotto il contrasto con gli artt. 8 (nn. 5,
15, 17,21,24) 9 (nn. 9 e 10) 14, 16 e 68 dello Statuto di autonomia
(d.P.R. 1972 n. 670) nonché 8, lett. c) d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115
e 5 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
La Provincia ha innanzitutto ricordato che la legge n. 319/76
configura un complesso sistema normativo avente ad oggetto, non solo la
disciplina degli scarichi, ma anche la formulazione di criteri generali
per l'utilizzazione delle acque, l'organizzazione dei pubblici servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione, la redazione di un piano
generale di risanamento delle acque, nonché il rilevamento sistematico
delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici (art.
1).
Su tale premessa, la ricorrente ha poi rilevato che la legge, nel
prevedere le competenze statali e i compiti degli enti territoriali, ha
seguito un criterio di riparto di poteri secondo una logica di
gerarchia, per cui le funzioni organizzative e normative appartengono
allo Stato, dal quale si dipartono indicazioni e prescrizioni
vincolanti fatte ricadere dapprima sulle regioni e quindi, attraverso
queste, sugli altri enti locali e loro consorzi; restando così
attribuite alle regioni competenze del tutto subordinate e di carattere
integrativo, attuativo ed esecutivo nei confronti di norme, criteri ed
indirizzi stabiliti da un Comitato dei ministri nel quadro delle
disposizioni della stessa legge n. 319.
Alle regioni sono poi parificate a tutti gli effetti le provincie di
Trento e di Bolzano (art. 4, ultimo comma), il che importa che,
nell'ambito della legge e secondo le finalità della stessa,
l'autonomia speciale di queste provincie viene appiattita al grado
delle autonomie ordinarie.
In correlazione con questa inammissibile condizione di subordinazione
a danno della ricorrente, la legge stessa avrebbe inciso - è questo il
punto focale dell'impugnazione - in numerose ed importanti materie
attribuite dallo Statuto speciale alla competenza legislativa ed
amministrativa, quasi sempre esclusiva, della provincia di Trento,
quali in particolare l'urbanistica, la pesca, gli acquedotti e lavori
pubblici di interesse provinciale, l'agricoltura, le foreste, il
patrimonio zootecnico ed ittico e la bonifica, le opere idrauliche,
l'utilizzazione delle acque pubbliche e l'igiene e sanità (artt. 8 nn.
5, 15, 17, 21 e 24; art. 9, nn. 9 e 10 e art. 16 del d.P.R. 31 agosto
1972 n. 670). Tali violazioni delle norme statutarie, per di più,
sarebbero avvenute in presenza di una serie di norme di attuazione
dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381:
urbanistica e lavori pubblici; d.P.R. 22 marzo 1974 n. 279: agricoltura
e foreste; d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474: igiene e sanità), intese a
definire l'ambito delle attribuzioni di competenza della provincia e
dalle quali non emergerebbe alcuna riserva a favore dello Stato in
ordine alla tutela delle acque dall'inquinamento (come è stato invece
disposto dall'art. 6 n. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4 per le
regioni a statuto ordinario). Esse, al contrario, riaffermerebbero,
precisandola in senso positivo, la competenza della provincia in ordine
ai diversi profili di interesse pubblico afferenti le acque, per quanto
concerne l'utilizzazione e le opere di difesa, e specificamente la
tutela dagli inquinamenti, con i soli limiti derivanti dallo statuto
(opere idrauliche di prima e seconda categoria, grandi derivazioni a
scopo idroelettrico).
Nel quadro di siffatta denunzia di illegittimità costituzionale
della legge 319 nella sua globalità, il ricorso ne ha poi illustrato
ulteriormente alcuni aspetti.
Si ribadisce così che gli interventi e le funzioni previste nella
legge e in particolare nell'art. 1 rientrano separatamente nell'ambito
di materie riservate alla competenza esclusiva della provincia, e ne
costituiscono il normale svolgimento, anche se colte dal punto di vista
artificiosamente unitario della tutela delle acque dall'inquinamento.
Si sottolinea ancora che le norme statutarie e quelle di attuazione,
particolarmente in materia urbanistica e di opere pubbliche,
configurano compiutamente i rapporti fra Stato e provincia in modo da
comprendere qualsiasi ipotesi di coordinamento "sulla base
dell'attribuzione alla provincia delle competenze in materia di
utilizzazione delle acque pubbliche, qui comprese la polizia idraulica
e la difesa delle acque dall'inquinamento in relazione all 'acquisto da
parte della provincia della titolarità del demanio idrico".
Si rileva altresì che l'esigenza cui sembra voler soddisfare la
legge impugnata, e cioè di coordinare in modo unitario l'azione dei
poteri pubblici in funzione della difesa dall'inquinamento, non
autorizza la sovrapposizione di una disciplina e di una organizzazione
statale, ma deve essere soddisfatta col ricorso ai normali
coordinamenti impliciti nella disciplina costituzionale dell'autonomia
speciale e con questa comunque compatibili. L'art. 14 dello Statuto
speciale e gli artt. 7 e 10 del citato d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381
prevedono appunto le modalità di armonizzazione degli interessi
statali e provinciali rinviando ad appositi piani per le opere
idrauliche e per l'utilizzazione delle acque pubbliche, stabiliti
d'intesa tra i rappresentanti dei due enti in seno ad un apposito
comitato.
Questo sistema di rapporti tra la pianificazione provinciale e quella
nazionale, verrebbe invece ostacolato dall'art. 2 della legge, il quale
configura il rapporto tra il piano nazionale di risanamento e quelli
regionali in modo che il primo sia in ogni caso destinato a prevalere e
che i piani regionali possano essere vanificati in esito a un controllo
discrezionale di compatibilità riservato allo Stato.
Inoltre la competenza provinciale in materia di acque e d'igiene
(quest'ultima pienamente riconosciuta dall'art. 1 d.P.R. 28 marzo
1975, n. 474 in attuazione dell'art. 9, n. 10 St.), alla stregua delle
funzioni attribuite al comitato dei ministri dal predetto art. 2, viene
nel suo complesso menomata e impoverita, giacché ogni decisione della
provincia su tali oggetti ne resta condizionata e pregiudicata.
Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 68 dello Statuto
speciale, in relazione all'art. 8 n. 5 nonché alle sopra indicate
norme di attuazione, si sostiene infine nel ricorso che l'attribuzione
alla provincia della titolarità del demanio idrico comporta che ad
essa spettino anche le attribuzioni concernenti la difesa delle acque
dall'inquinamento, come espressamente previsto dall'art. 5 del d.P.R.
n. 381 del 1974.
D'altra parte questo testimonierebbe che i detti poteri relativi alla
difesa dall'inquinamento, in quanto rientranti nel complesso delle
materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici, ricadono nell'ambito
della competenza legislativa esclusiva della provincia.
In ogni caso l'esercizio di tutte le potestà che sono connesse con la
titolarità del demanio non ammetterebbe interruzioni del rapporto tra
l'ente pubblico e il bene mediante l'esercizio di competenze altrui, e
anche sotto questo ulteriore profilo la legge impugnata sarebbe
illegittima, in quanto incidente nel rapporto di demanialità e nella
correlativa competenza esclusiva della provincia.
4. - L'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, ha concluso per la infondatezza del ricorso, con
argomentazioni identiche a quelle svolte in relazione all'impugnativa
della Provincia di Bolzano.
5. - La Provincia di Trento con una memoria aggiunta, e la Provincia
di Bolzano all'udienza del 10 maggio 1983, hanno chiesto - a mezzo dei
rispettivi difensori - che venisse dichiarata cessata la materia del
contendere: e ciò, in ragione del disposto dell'art. 7, secondo comma,
della sopravvenuta legge 24 dicembre 1979, n. 650, con cui si è
stabilito che "restano ferme le competenze" delle Provincie ricorrenti
stabilite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di
attuazione. L'Avvocatura dello Stato si è associata a tale richiesta. Considerato in diritto :
1. - I ricorsi delle Provincie autonome di Bolzano e Trento hanno il
medesimo oggetto. Essi possono quindi venire riuniti e decisi con
un'unica sentenza.
2. - I ricorsi in oggetto traggono motivo, essenzialmente, dal
disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 319 del 1976, a
termini del quale "i compiti che dalla presente legge sono attribuiti
alle regioni s'intendono conferiti per il Trentino-Alto Adige alle
provincie autonome di Trento e Bolzano". Queste ultime lamentano che
la speciale autonomia loro garantita dallo Statuto (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione sia stata in tal
modo appiattita al grado delle autonomie ordinarie e che la legge
impugnata, nel provvedere - ai fini del raggiungimento delle finalità
generali enunciate nell'art. 1 - al riparto delle competenze tra Stato
e regioni (quindi, tra lo Stato ed esse provincie autonome, equiparate
alle regioni), abbia adottato una "logica di gerarchia", riservando
allo Stato le funzioni organizzativa e normativa primarie (art. 2) ed
attribuendo alle regioni ed agli altri enti territoriali (artt. 4
segg.) competenze del tutto subordinate e di carattere integrativo,
attuativo ed esecutivo delle norme, criteri ed indirizzi stabiliti
dall'apposito comitato dei ministri di cui all'art. 3.
Con l'art. 7, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650
(recante "integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e
10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento"), peraltro, il citato art. 4, ult. comma, l. 319/76
è stato "sostituito dal seguente: " Restano ferme le competenze delle
provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico
delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e delle relative norme di attuazione".
Dato il chiaro tenore della disposizione, non vi è dubbio che la
lesione della sfera di competenza lamentata dalle provincie ricorrenti
- anche ove in ipotesi verificatasi - sia stata radicalmente eliminata.
La circostanza poi che la medesima legge n. 650 del 1979 (art. 1)
abbia prorogato i termini originariamente concessi alle regioni (ed
alle provincie ricorrenti) per il compimento delle attività
(essenzialmente, censimento dei corpi idrici e piani di risanamento)
rispetto alle quali i poteri sovraordinati dello Stato si sarebbero
dovuti esplicare, dimostra che il conferimento dei poteri stessi (anche
ove esercitati medio tempore) non comporta attualmente alcun effetto
lesivo della sfera di autonomia rivendicata dalle provincie ricorrenti;
e di ciò il comportamento processuale di queste è, del resto chiara
dimostrazione.
Deve perciò concludersi che è nella specie venuta meno la materia
del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi delle
Provincie autonome di Trento e di Bolzano indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte