Sentenza n. 275/1988
Altra decisione · depositata il 10/03/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
notificato il 2 luglio 1982, depositato in Cancelleria il 12 luglio
successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1982, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 2 aprile 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1982, con il
quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha determinato i tassi
minimi agevolati da praticare nelle operazioni di credito agrario;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 2 luglio 1982, la Regione
Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione contro il
decreto 2 aprile 1982, con il quale il Presidente del Consiglio dei
ministri ha determinato i tassi minimi agevolati da praticare nelle
operazioni di credito agrario.
La regione ricorrente rileva che lo stesso decreto impugnato
assume a propria fonte l'art. 109, comma terzo, del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, che, nel dichiarare comprese tra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni ordinarie anche quelle
concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al
credito, precisa, riguardo ai tassi minimi di interesse agevolato a
carico dei beneficiari, che gli stessi vengono fissati ai sensi
dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e cioè
nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento
delle attività amministrative delle regioni ordinarie.
La regione lamenta, quindi, che il decreto impugnato espressamente
prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano anche nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,
nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.
Il decreto sarebbe pertanto invasivo delle competenze esclusive
riservate dallo statuto speciale (art. 4, n. 2) in materia di
agricoltura e foreste, nelle quali devono ritenersi incluse tutte le
funzioni volte ad agevolare l'accesso al credito agrario. D'altronde,
la funzione di indirizzo e coordinamento della quale il decreto
impugnato costituisce espressione non può essere svolta nei
confronti delle materie attinenti alla competenza esclusiva delle
regioni a statuto speciale. In tal senso devono essere interpretati
sia l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, sia la disposizione
dell'art. 43 dello statuto speciale.
Né, infine, a giudizio della regione ricorrente, può ritenersi
che il richiamo contenuto nel decreto impugnato ai limiti posti dagli
statuti speciali sia idoneo ad escludere la violazione delle
competenze regionali, in quanto non consente di disapplicare il
decreto impugnato del quale è prevista l'efficacia anche nei
confronti delle regioni a statuto speciale.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo la reiezione del ricorso.
L'Avvocatura osserva in primo luogo che la delimitazione della
misura minima dei tassi agevolati di interesse nel settore agrario
attiene ad esigenze di carattere unitario nella politica generale del
credito. Il decreto impugnato realizza, quindi, un intervento non nel
settore dell'agricoltura e delle foreste, ma in quello della politica
generale del credito.
L'Avvocatura contesta, poi, l'assunto della Regione secondo cui la
funzione di indirizzo e coordinamento, disciplinata dall'art. 3 della
legge n. 382 del 1975, non sarebbe esercitabile nei suoi confronti.
Infatti, la disposizione suddetta è stata trasfusa nell'art. 43 del
d.P.R. n. 902 del 1975, recante norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia che, per la sua
collocazione e per il suo tenore, costituisce disposizione di
carattere generale, applicabile anche alle materie attribuite alla
competenza esclusiva quando in dette materie vengono coinvolti
interessi di carattere nazionale, come certamente avviene per la
determinazione dei tassi minimi agevolati in agricoltura.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia
ha depositato una memoria integrativa al fine di contestare la difesa
del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Regione ricorrente osserva infatti che, anche ai sensi
dell'art. 6 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (recante norme di
attuazione dello statuto speciale), la definizione delle funzioni
amministrative, come enunciata nel d.P.R. n. 616 del 1977 per
ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle
funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie
elencate negli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale; con il che, le
funzioni concernenti gli interventi per agevolare l'accesso al
credito (art. 109 d.P.R. 616 del 1977) devono ritenersi di competenza
regionale (anche ai sensi della sent. n. 221 del 1975).
Quanto poi alla deduzione secondo cui il decreto impugnato
costituirebbe legittimo esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento, la Regione osserva che, secondo la giurisprudenza
della Corte, tale funzione è legittimamente esplicabile solo quando
si sia in presenza di un interesse che sia insuscettibile di
frazionamento e di localizzazione territoriale, cosa questa che
certamente non può ritenersi a proposito della determinazione del
tasso minimo da praticare nelle operazioni di credito agevolato in
agricoltura. D'altronde, il decreto impugnato non è neanche
rispettoso del principio di legalità (v. sent. n. 150 del 1982) in
quanto non contiene alcuna norma di indirizzo e coordinamento, ma si
limita a disciplinate direttamente ed esaustivamente la materia.
La Regione ricorrente, da ultimo, fa presente che la disposizione
del decreto impugnato potrebbe essere interpretata nel senso di
ritenerla applicabile alle regioni a statuto speciale, in base al
penultimo comma del decreto, solo in via suppletiva, e cioè fino a
quando da parte delle Regioni stesse non si disponga diversamente. Considerato in diritto
1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di
attribuzione contro il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 aprile 1982, con il quale, a seguito di deliberazione del
Consiglio dei ministri, sono determinati i tassi minimi agevolati a
carico dei beneficiari, da praticare nelle operazioni di credito
agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate
con fondi pubblici di anticipazione secondo disposizioni di legge in
materia.
La ricorrente premette che il decreto impugnato fa richiamo
all'art. 109, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che
tale articolo, nel dichiarare "comprese" nelle funzioni
amministrative trasferite alle Regioni nelle materie di cui all'art.
117 Cost. "anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per
agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base
alle leggi dello Stato, aggiunge che i tassi minimi di interesse
agevolati a carico dei beneficiari" sono fissati "ai sensi dell'art.
3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, cioè nell'esercizio della
funzione statale di indirizzo e di coordinamento". E premette
altresì che la parte finale del decreto contiene l'ambigua
affermazione secondo la quale le sue disposizioni "si applicano anche
nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome, nei limiti degli Statuti e delle rispettive norme di
attuazione".
Ciò posto, la ricorrente, per la ipotesi che le disposizioni del
decreto impugnato siano ritenute applicabili nei suoi confronti,
sostiene che esse invadano la competenza esclusiva ad essa
attribuita, in materia di agricoltura e foreste - e quindi anche di
interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito agrario -
dall'art. 2 dello Statuto speciale di autonomia (approvato con L. c.
31 gennaio 1963, n. 1) e dalle norme di attuazione dello Statuto
stesso, come adeguate e integrate dal d.P.R. 23 novembre 1975, n.
902.
Secondo la ricorrente l'intervento statale non sarebbe
giustificato neppure se operato in via di indirizzo e coordinamento,
non potendo tale funzione statale esplicarsi rispetto alle competenze
esclusive delle Regioni a Statuto speciale, e non essendo
configurabile, in ogni caso (cfr. memoria) un interesse
territorialmente non frazionabile, idoneo a giustificare l'esercizio
dell'indirizzo e coordinamento.
2. - Il decreto impugnato, al penultimo comma, espressamente si
riferisce alle Regioni a Statuto speciale per dichiarare ad esse
applicabili le proprie disposizioni. La precisazione che tali
disposizioni si applicano nei limiti degli Statuti e delle rispettive
norme di attuazione deve essere interpretata con riferimento e in
coerenza alla funzione di indirizzo e coordinamento, di cui le
disposizioni stesse si atteggiano come esercizio richiamando
espressamente, per le regioni ordinarie, l'art. 109, comma terzo, del
d.P.R. n. 616 del 1977 (e quindi, per relationem, l'art. 3 della
legge n. 382 del 1975).
Accertata l'applicabilità alla ricorrente delle disposizioni
impugnate, va chiarito che la lamentata invasività di esse non
sussiste.
Non è esatto, in primo luogo, che la funzione di indirizzo e di
coordinamento non spetti allo Stato rispetto alle competenze
esclusive delle Regioni a Statuto speciale. Il contrario risulta
espressamente proprio per la Regione ricorrente dall'art. 43 del
d.P.R. n. 902 del 1975 (Adeguamento e integrazione delle norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 340 del
1983 con la quale, oltre che per la Regione ora (ed allora)
ricorrente, l'operatività della funzione di indirizzo e di
coordinamento è stata affermata per qualsiasi tipo e grado di
autonomia.
Né può ritenersi che manchi un interesse unitario, cioè
territorialmente non frazionabile, idoneo a giustificare l'esercizio
della detta funzione per la determinazione dei tassi minimi agevolati
a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agrario, in
quanto, anche se l'agevolazione dell'accesso al credito agrario è
attratta nell'orbita della competenza in tema di agricoltura, la
determinazione in parola, per la sua idoneità a influire su scelte
attinenti agli investimenti, tocca un interesse che trascende
l'ambito regionale. Né possono trarsi argomenti idonei ad escludere
la configurabilità del detto interesse o a convincere di eccesso
rispetto alle necessità del medesimo le differenziazioni operate dal
decreto impugnato con riguardo alla situazione economica delle varie
zone (zone depresse e svantaggiate del Centro-nord, Mezzogiorno, zone
montane) perché tale differenziazione è riferibile tipicamente a
una valutazione comparativa che involge di necessità l'intero
territorio dello Stato.
Rigettandosi il ricorso, va dunque dichiarato che spetta allo
Stato determinare in via di indirizzo e di coordinamento, anche nei
confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, i tassi minimi di
interesse agevolati a carico dei beneficiari relativamente alle
operazioni di credito agrario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato determinare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982, in conformità a
deliberazione del Consiglio dei ministri, i tassi minimi di interessi
agevolati a carico dei beneficiari relativamente alle operazioni di
credito agrario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte