Sentenza n. 275/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 157 del
codice penale e 152, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal Pretore di
Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento
penale a carico di Senesi Mario, iscritta al n. 636 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 31 luglio 1989, il Pretore di Macerata Sezione
distaccata di Civitanova Marche, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 157 codice penale e 152, secondo comma,
codice procedura penale del 1930, in riferimento agli artt. 3, 24 e
27 secondo comma della Costituzione.
Si apprende dall'ordinanza che, a seguito di numerosi rapporti da
parte di Ufficiali della polizia giudiziaria, della U.S.L. n. 15 di
Macerata e dell'Amministrazione provinciale, nonché di esposti da
parte di privati cittadini, veniva aperta dal Pretore un'indagine
sulla gestione della discarica privata di rifiuti solidi urbani, sita
in contrada Asola del Comune di Morrovalle.
Sottoposto a sequestro l'impianto, e avviato procedimento penale a
carico di tale Mario Senesi, titolare della discarica, il Pretore
disponeva accertamenti peritali chimico-geologici, dai quali
risultava che nella discarica sarebbe stato consentito lo smaltimento
di rifiuti tossici nocivi, provenienti sopratutto dalla coibentazione
di carrozze ferroviarie: rifiuti quest'ultimi contenenti il noto
"amianto blu", pericolosissimo per la salute umana e per l'ambiente.
In relazione a tale fatto, al Senesi veniva, fra l'altro, mossa
imputazione in ordine al reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10
settembre 1982 n. 915.
Negli atti preliminari al dibattimento la difesa del Senesi
presentava istanza di prova testimoniale difensiva proprio in
relazione ai fatti di cui alla detta imputazione. Si opponevano,
però, alla prova le parti civili, costituitesi già nella fase
istruttoria, e rappresentate dal Sindaco di Morrovalle per
l'amministrazione comunale, e dalla Lega Ambiente - Sezione
Regionale, per la collettività comunale: si opponeva altresì il
pubblico ministero che eccepiva, assieme alle parti civili,
l'avvenuta prescrizione del reato e l'obbligo per il giudice di
immediata declaratoria ai sensi dell'art. 152 codice penale, essendo
esclusa l'esistenza agli atti di prove che rendessero evidente
l'insussistenza del fatto o la non commissione da parte
dell'imputato.
Insisteva reiteratamente la difesa nella richiesta avanzata
sostenendo che il Senesi, proprio a causa di quell'imputazione, era
stato vittima di una clamorosa campagna di stampa sviluppatasi fin
dal 1984, sicché non gli si poteva ora negare il diritto di
dimostrare la sua innocenza attraverso prove rigorose.
L'imputato, espressamente interpellato in proposito dal Pretore,
dichiarava di volere rinunziare - se possibile - alla prescrizione,
avendo il massimo interesse all'accertamento della verità: e il
Pretore, constatato che agli atti non esisteva effettivamente prova
che consentisse il proscioglimento, e che, d'altra parte, i fatti di
reato essendo stati commessi alla fine del 1984, si era ormai
maturata la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 26
citato, sollevava la questione di legittimità in esame.
2. - Sul punto, com'è noto, esiste una pronunzia della Corte
Costituzionale (sentenza 16 dicembre 1971 n. 202), che il Pretore
ricorda e che sommariamente riporta nella parte conclusiva: una
sentenza, però, che - secondo l'ordinanza - non solo avrebbe a torto
influenzato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma avrebbe
anche congelato lo stato della dottrina. Il principio affermato
sarebbe il seguente: è vero che esiste un fondamentale interesse
dell'imputato ad ottenere una sentenza che riconosca o
l'insussistenza del reato o che egli non lo ha commesso, ma su questo
prevale l'interesse generale di non più perseguire reati in ordine
ai quali il lungo tempo decorso ha fatto cessare l'allarme sociale, e
spesso reso difficile l'acquisizione delle fonti di prova.
Secondo il Pretore, però, l'attuale linea evolutiva del sistema
giuridico suggerisce che i tempi sono maturi per una svolta
costituzionale.
Conseguentemente, ritiene il Pretore che gli articoli denunziati
contrastino:
1) con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinano una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che
possono invece beneficiare della rinunzia ad altre cause di
estinzione (amnistia; non accettazione della remissione di querela);
2) con l'art. 24 della Costituzione perché ambo le norme
violano il diritto di difesa, e, in particolare quello di ottenere il
riconoscimento dell'innocenza;
3) con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione perché
l'impossibilità di provare l'effettiva innocenza ne violerebbe il
principio di presunzione.
3. - È intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale
dello Stato, che ha chiesto declaratoria di non fondatezza della
questione sollevata. Considerato in diritto
1. - Come ricorda anche l'ordinanza di rimessione, questa Corte,
con la sentenza n. 202 del 1971, ha ritenuto infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 152, comma secondo, codice
di procedura penale allora vigente, nella parte in cui impedisce al
giudice, una volta intervenuta la prescrizione del reato, di
prosciogliere l'imputato perché il fatto non sussiste o perché egli
non l'ha commesso o perché non è previsto dalla legge come reato,
se di ciò non è stata già acquisita la prova evidente, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte era pervenuta a tale conclusione, argomentando dalla
prevalenza dell'interesse generale di non più perseguire reati, il
cui ricordo insieme all'allarme sociale erano cessati, sull'interesse
del prevenuto di ottenere una sentenza di piena assoluzione. Né ciò
si poneva in contrasto con la precedente pronunzia della Corte (n.
175 del 1971) con cui era stato ritenuto costituzionalmente garantito
il diritto a rinunciare all'amnistia, perché questa discendeva da
statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore sotto l'influsso
di considerazioni politiche, mentre la prescrizione doveva ritenersi
istituto sottratto ad ogni discrezionalità, in quanto legato ad un
evento oggettivo quale il decorso del tempo.
2. - Ferma restando la validità generale di queste considerazioni
(e quindi l'erroneità del ritenere la prescrizione un espediente
processuale), stima questa Corte opportuno rimeditare l'ultima parte
dell'assunto riferito. Quella cioè secondo cui il fenomeno
prescrittivo si sottrae ad ogni intervento discrezionale.
È ben vero ed evidente che tale discrezionalità difetta in sede
normativa (o meglio si esaurisce nella valutazione astratta del tempo
necessario a prescrivere a seconda del tipo di reato), ma non
altrettanto evidente è invece escluderne la ricorrenza in sede
applicativa. Questa, infatti, per giustificare il sacrificio del
diritto del prevenuto, dovrebbe sempre essere improntata ad una
solerte attivazione degli istituti processuali diretti ad attuare la
potestà punitiva dello Stato, in una con le garanzie difensive
dell'imputato.
Ora, se si considera che le cause che portano nel tempo alla
prescrizione raramente sono ascrivibili all'imputato, (e, se lo sono,
egli non ha evidentemente alcun interesse alla rinunzia, ed allora il
problema non si pone), ci si rende conto che in concreto l'istituto
si presenta con caratteri non dissimili, per quanto qui interessa, da
quelli dell'amnistia. Specie quando la sua applicazione, improvvisa
ed inaspettata, dipenda dal riconoscimento di attenuanti o da un
giudizio di bilanciamento sicuramente discrezionali, non meno di
quanto lo sia, sul piano normativo, la concessione dell'amnistia.
Né potrebbe opporsi che simili inconvenienti sono di mero fatto e
che - in quanto tali - ad essi è estranea la disciplina della
prescrizione. Al riguardo, è costante giurisprudenza di questa Corte
quella per cui è compito del legislatore approntare i mezzi diretti
ad impedire che nel momento applicativo si vanifichi quel
bilanciamento di interessi idoneo, in astratto, a giustificare la
previsione normativa. E ciò tanto più quando in tale bilanciamento
venga a posporsi un diritto inviolabile dell'uomo.
3. - Dinanzi a questa realtà, il legislatore, nel disciplinare
l'istituto sostanziale della prescrizione, non poteva dunque non
tener conto del carattere inviolabile del diritto alla difesa, inteso
come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova.
È insomma privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione
processuale improntata a discrezionalità, che quell'interesse a non
più perseguire (sorto a causa di circostanze eterogenee e comunque
non dominabili dalle parti) debba prevalere su quello dell'imputato,
con la conseguenza di privarlo di un diritto fondamentale.
Dev'essere, pertanto, affermata la rinunciabilità anche della
prescrizione dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 157 del
codice penale che non la prevede.
4. - Una volta soddisfatto l'interesse sostanziale dell'imputato
ad una sentenza di merito, resta assorbita ogni altra richiesta di
intervento sull'art. 152, secondo comma, codice di procedura penale
del 1930 (art. 129, codice procedura penale vigente), essendo ovvio
che, in presenza della rinuncia alla estinzione, il giudice non
potrà dare ad essa immediata applicazione perché il reato non è
estinto, e dovrà, perciò, dare ingresso alle prove richieste e
pronunciarsi sulla imputazione. Mentre, in ogni altro caso, resta
piena la validità della disposizione processuale anche nel suo
secondo comma, così come delineata dal legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del codice
penale nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato
possa essere rinunziata dall'imputato;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 152, secondo comma, codice procedura penale del 1930, con
riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova
Marche, con ordinanza 31 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte