Sentenza n. 275/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2-noviesd.l. 30/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del
decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di
alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con
modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, promosso con
ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e l'INPS, iscritta
al n. 23 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992, il Pretore di Parma, nel
procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e INPS, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del
decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di
alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con
modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 nella parte in cui
non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio
corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del
diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente
sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali
quando il titolo sia stato richiesto ed utilizzato per l'esercizio
delle corrispondenti mansioni.
In punto di fatto alla sig.ra Camilla Marilena, che aveva
conseguito presso la Scuola di Servizio Sociale annessa alla facoltà
di Giurisprudenza dell'Università di Parma il diploma di assistente
sociale, indispensabile per l'assunzione al lavoro presso l'INAIL,
non era stata concessa la facoltà di riscattare il periodo triennale
di frequenza del corso di studi seguito per conseguire il diploma.
L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 2-novies
del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 è riscattabile soltanto il
periodo di corso di laurea. Pertanto la norma, allo stato, non
consente di estendere il riscatto alla durata dei corsi delle scuole
universitarie dirette a fini speciali giacché il diploma conseguito
non corrisponde alla laurea né ad un titolo equipollente
riconosciuto dalle leggi sull'istruzione superiore.
Osserva peraltro l'ordinanza che la legislazione in tema di
riscatti e l'interpretazione seguitane nella più recente
giurisprudenza costituzionale sono orientate nel senso di concedere
ogni migliore considerazione alla preparazione professionale
acquisita.
Ha pertanto sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 in
riferimento sia all'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata
disparità di trattamento tra laureati ed altro personale che
comunque abbia acquisito una qualificata preparazione professionale,
sia all'art. 97 della Costituzione per la violazione del principio di
buon andamento proprio della Pubblica Amministrazione.
In data 1° marzo 1993 l'INPS ha depositato, fuori termine, memoria
di costituzione con la quale sottolinea come la scelta del
legislatore sia stata motivata anche dalla diversità della
disciplina normativa relativa all'ordinamento previdenziale fra enti
locali ed enti privati. Considerato in diritto Viene riproposta a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per
il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed
assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974,
n. 114, nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei periodi
corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio per il
conseguimento del diploma di assistente sociale.
La questione è fondata.
Il Pretore rimettente ritiene la norma impugnata
costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione, in quanto restano irragionevolmente esclusi dal
beneficio della riscattabilità corsi di studio a livello
universitario conseguiti presso scuole dirette a fini speciali che
abilitano all'esercizio della professione di assistente sociale.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente evidenziato il
principio di attribuire una sempre maggiore considerazione alla
preparazione professionale acquisita anteriormente all'ammissione in
servizio e richiesta per quest'ultima. È stata infatti già
affermata l'illegittimità delle norme che non consentivano la
riscattabilità del periodo corrispondente ai corsi in riferimento a
numerose categorie professionali.
In particolare la sentenza n. 426 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3
marzo 1938 n. 680, riconoscendo la riscattabilità dei periodi
corrispondenti alla durata legale dei corsi per assistente sociale
svolti dalle scuole universitarie dirette a fini speciali. Nella
fattispecie trattavasi di procedimento contro INADEL in quanto
concernente dipendenti di enti locali.
Inoltre con sentenza n. 27 del 1992, questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 novies del
decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con legge 16 aprile 1974
n. 114, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i
periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento
del diploma di educazione fisica da parte di dipendenti assicurati
presso l'INPS.
La questione odierna, che si prospetta su un caso analogo,
comporta pertanto una dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma impugnata, con riferimento ai già affermati principi
circa le condizioni di riscattabilità dei vari corsi professionali
relativamente sia alla natura del corso, sia all'accertamento che il
relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione o
la progressione in carriera. In particolare, per quanto riguarda la
natura dei corsi, va ricordato che essi debbono, ai sensi del d.P.R.
10 marzo 1982 n. 162, essere svolti da scuole che richiedano come
requisito per l'ammissione il possesso di un titolo di scuola media
superiore.
Non spetta a questa Corte accertare in concreto la sussistenza di
tali elementi, valutare la proponibilità della richiesta in base
alla data della domanda, nonché calcolare i contributi rapportandoli
al livello delle retribuzioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del
decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di
alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) introdotto dalla
legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente
sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini
speciali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte