Sentenza n. 275/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della regione siciliana, notificato
il 5 settembre 1996 depositato in cancelleria il 9 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione n.
50/1996 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti per
la regione siciliana nell'adunanza 29 giugno 1996, in ordine ai
decreti presidenziali nn. 189/Gab. del 7 luglio 1995, 271/Gab. del 4
ottobre 1995 e 371/Gab. del 23 dicembre 1995, relativi alle nomine
dei direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e delle
Aziende ospedaliere della Sicilia ed iscritto al n. 24 del registro
conflitti 1996;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la
regione siciliana e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente della regione siciliana propone conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
in relazione alla deliberazione n. 50 del 1996, adottata dalla
sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana
nell'adunanza del 29 giugno 1996, di ricusazione del visto e della
registrazione dei decreti del presidente della regione n. 189 del 7
luglio 1995, n. 271 del 4 ottobre 1995 e n. 371 del 23 dicembre 1995,
concernenti nomine di direttori generali delle Aziende unità
sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere siciliane.
La regione rileva che, dalla lettura dell'atto impugnato, il visto
risulterebbe essere stato negato per violazione dei principi generali
in materia concorsuale, per incoerenza del procedimento rispetto alle
finalità perseguite dalla legge di riforma del Servizio sanitario
nazionale, per contraddittorietà di comportamento, per illogicità
ed irrazionalità dei criteri di scelta, per disparità di
trattamento, e, infine, per contrasto con il principio costituzionale
di eguaglianza.
Ad avviso della ricorrente, tali rilievi travalicherebbero i limiti
del sindacato di legittimità e sarebbero quindi lesivi della
competenza costituzionalmente e statutariamente riconosciuta alla
regione siciliana dall'art. 116 della Costituzione e dagli artt. 17,
lettere b) e c), e 20 dello statuto (legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, conversione in legge costituzionale dello statuto della
regione siciliana, approvato col d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e
dalle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. del 9 agosto
1956, n. 1111 (Norme di attuazione dello statuto della regione
siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza
sanitaria). Tale lesione permetterebbe l'immediata impugnazione
dell'atto per conflitto di attribuzione, nonostante la possibilità
offerta dall'ordinamento del ricorso alle sezioni riunite della Corte
dei conti per la regione.
Per ciò che riguarda, in primo luogo, la censura di violazione di
legge, la regione ritiene che la Corte dei conti non terrebbe conto
della nuova disciplina statale, dettata dall'art. 1 del decreto-legge
n. 512 del 27 agosto 1994 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle Unità sanitarie locali), convertito nella legge
n. 590 del 17 ottobre 1994, che consentirebbe la nomina con unico
decreto dei direttori generali delle Aziende USL e ospedaliere: la
scelta del procedimento unico risponderebbe quindi ad un
apprezzamento di merito non sindacabile dalla Corte dei conti.
La regione contesta anche il riscontrato vizio di carenza di
motivazione in quanto le norme in materia lascerebbero
all'Amministrazione tutta la discrezionalità che caratterizzerebbe
le nomine a scelta, quali atti di alta amministrazione. La normativa,
infatti, obbligherebbe solo alla cosiddetta "giustificazione" e non
alla vera e propria motivazione: e l'esigenza di "giustificazione"
dei provvedimenti regionali censurati sarebbe stata ampiamente
soddisfatta.
Per quel che riguarda poi i rilievi sui criteri seguiti dal Governo
regionale per le singole nomine, la regione ricorrente osserva che i
rilievi stessi (preferenza accordata agli aspiranti muniti di
esperienza dirigenziale nel settore sanitario pubblico; preferenza
per i commissari e i vice commissari delle USL provinciali;
preferenza accordata ad alcuni vice commissari rispetto ai commissari
della medesima USL; limitazione della scelta ai funzionari in carica
alla data del 5 luglio 1995; priorità concessa ai coordinatori di
strutture ubicate nel territorio della regione; destinazione dei
direttori nominati all'una o all'altra Azienda) atterrebbero tutti a
profili di merito e in quanto tali sarebbero lesivi delle sue
competenze.
Di conseguenza, la regione siciliana, dopo aver rilevato
conclusivamente che la divisibilità del primo provvedimento
sottoposto al controllo non giustificherebbe la mancata registrazione
di tutte le nomine, chiede alla Corte costituzionale di sospendere
l'atto impugnato e di annullarlo, accogliendo il ricorso.
2. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per affermare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del
ricorso della regione siciliana.
Dopo una sintetica esposizione dei rilievi mossi dalla Corte dei
conti alle delibere regionali, l'Avvocatura sostiene che il ricorso
della regione non fornirebbe elementi da cui trarre la denunciata
violazione di precetti costituzionali. Unico motivo del ricorso
sarebbe la lamentata contestazione, da parte della Corte dei conti,
di vizi di merito quali vizi di legittimità e tale motivo
risulterebbe infondato e non espressivo di violazioni costituzionali.
L'infondatezza di una censura di legittimità non si trasformerebbe
necessariamente, come sembrerebbe intendere il ricorso regionale,
nella rilevazione di un vizio di merito e quindi in una invasione
della competenza regionale; la convinzione della regione circa la
piena legittimità dei propri provvedimenti, ad avviso
dell'Avvocatura, avrebbe dovuto tradursi in un ricorso per riesame
alle sezioni regionali riunite e non in un conflitto di attribuzione.
Quanto alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, essa
sarebbe priva di fondamento e contraria all'interesse pubblico ad una
gestione corretta ed efficiente della sanità regionale.
3. - Nel corso dell'udienza pubblica la regione siciliana ha fatto
presente di aver provveduto a sostituire con nuovi decreti di nomina
quelli annullati dalla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti con l'atto in relazione al quale è proposto il conflitto, ed
ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
A tale richiesta si è associata, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione proposto dalla regione siciliana
trae origine dalla delibera della sezione regionale di controllo
della Corte dei conti, con la quale è stato ricusato il visto ed è
stata negata la registrazione dei decreti del presidente della stessa
regione di nomina dei direttori generali delle Aziende USL e delle
Aziende ospedaliere regionali. A giudizio della ricorrente, poiché
ricusazione del visto e diniego della registrazione sarebbero stati
determinati da motivi di merito e non solo di legittimità,
risulterebbero lese le attribuzioni che lo statuto di autonomia e le
norme di attuazione dello stesso conferiscono alla regione in materia
di igiene e sanità pubblica e di assistenza sanitaria (art. 17,
lettere b) e c) dello statuto; d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111).
2. - Il ricorso è inammissibile.
Successivamente alla promozione del conflitto, la regione ha
infatti sostituito, con nuovi decreti di nomina, i direttori generali
delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere alle quali si
riferivano le nomine oggetto della ricusazione del visto e del
diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, ed ha
chiesto in udienza che venga dichiarata la cessazione della materia
del contendere. A tale richiesta ha aderito l'Avvocatura dello Stato.
Dalle dichiarazioni delle parti può desumersi che, ad avviso di
entrambe, a seguito dei procedimenti volti alla sostituzione dei
direttori generali, sia venuto meno l'interesse al conflitto di
attribuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla
regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte