Sentenza n. 275/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis del
codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 30 giugno
1997 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra il
fallimento Trevitex in liquidazione S.p.a. e il Banco di Napoli
S.p.a. iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di costituzione del Banco di Napoli S.p.a. nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Giuseppe Tarzia per il Banco di Napoli S.p.a. e
l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio civile promosso dal fallimento della
S.p.a. Trevitex nei confronti della S.p.a. Banco di Napoli per la
nullità o, in via subordinata, l'inefficacia di un atto di
costituzione di pegno, il giudice istruttore del tribunale di Milano,
in funzione di giudice unico, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 190-bis del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il giudice a quo premette, in punto di rilevanza, che la causa
pendente dinanzi a sé deve ritenersi devoluta alla competenza del
giudice istruttore in funzione di giudice unico, non potendosi far
rientrare tra quelle che l'art. 48 della legge di ordinamento
giudiziario affida alla decisione collegiale del tribunale. Tale
competenza monocratica sussiste, nonostante i dubbi sollevati al
riguardo dalla dottrina all'indomani dell'entrata in vigore della
legge n. 353 del 1990 di riforma del processo civile, sia per le
cause aventi ad oggetto la domanda di nullità del pegno che per
quelle aventi ad oggetto la revocatoria dello stesso. Ed infatti
l'azione revocatoria fallimentare deve ritenersi affidata alla
competenza del giudice istruttore come giudice unico, non potendosi
ricomprendere in alcuna delle ipotesi di cui al n. 5) del citato art.
48, ove il legislatore ha previsto la competenza del collegio in
forza del carattere impugnatorio in senso lato dei giudizi stessi.
Tutto ciò premesso, il giudice istruttore del tribunale di Milano
osserva che l'art. 190-bis cod. proc. civ. ha introdotto per le cause
affidate alla decisione del giudice unico un sistema diverso da
quello previsto dall'art. 275 cod. proc. civ. per le cause devolute
alla competenza del collegio. Mentre in quest'ultimo caso, infatti,
la legge prevede lo scambio delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica indipendentemente dalla richiesta di discussione
della causa, nel caso di decisione monocratica la norma impugnata
diversifica la procedura a seconda che le parti avanzino o meno
siffatta richiesta. Ed infatti, qualora vi sia la domanda di
discussione orale, il giudice istruttore fissa l'udienza dopo aver
disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali.
Una simile previsione, a parere del giudice a quo, viola gli artt.
3 e 24 della Costituzione. Non potendo infatti ritenersi
soddisfacenti le motivazioni secondo cui l'omissione delle memorie di
replica si giustificherebbe sulla base di presunte esigenze di
celerità del processo davanti al giudice unico o in forza di una
maggiore semplicità delle cause devolute al medesimo, ne risulta la
totale mancanza di una spiegazione idonea a giustificare la
diversità di trattamento rispetto alle cause affidate al giudizio
collegiale. Siffatta diversità deve ritenersi irrazionale e, come
tale, lesiva dell'art. 3 Cost., in considerazione della sostanziale
unicità del processo davanti al tribunale; oltre a ciò, la medesima
urta anche contro il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., sia
perché l'esigenza di garantire la difesa scritta è ancora più
evidente nelle cause affidate alla decisione monocratica sia perché
la parte che subisce la richiesta di discussione orale si vede
privata della possibilità di rispondere alla comparsa conclusionale
dell'avversario con la propria memoria di replica.
Sulla base di tali rilievi il giudice rimettente - dopo aver
richiamato le sentenze di questa Corte nn. 265 e 353 del 1994 e 284
del 1995, nelle quali è stata sindacata la diversità di regimi
processuali sotto il profilo della ragionevolezza - ha chiesto la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 190-bis cod.
proc. civ. nella parte in cui non prevede che, anche nel processo
davanti al giudice monocratico, "in caso di richiesta di una parte di
fissazione dell'udienza di discussione il giudice debba disporre
oltre allo scambio delle comparse conclusionali anche quello delle
memorie di replica".
2. - Si è costituito nel giudizio davanti alla Corte il Banco di
Napoli S.p.a., concludendo per l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale prospettata dal rimettente.
La parte privata si associa alle considerazioni svolte dal giudice
a quo per ciò che concerne la rilevanza della questione.
In ordine alla non manifesta infondatezza il Banco di Napoli
osserva che l'attuale formulazione dell'art. 190-bis cod. proc. civ.
è il risultato di un dibattito parlamentare che ha portato alla
modificazione della norma rispetto a quella proposta nella stesura
originaria. In un primo tempo, infatti, la preclusione dello scambio
delle memorie di replica in caso di richiesta di discussione orale
era stata prevista per le cause di valore inferiore a lire cinquanta
milioni e per quelle di infortunistica stradale con soli danni alle
cose; successivamente il Senato ha modificato la norma nel senso
attuale e, pur non essendo sfuggito il problema all'esame della
Camera dei deputati (che aveva proposto un emendamento al riguardo),
il testo è stato poi approvato nella versione oggi vigente.
Il sistema così delineato urta, secondo il Banco di Napoli, contro
entrambi i parametri costituzionali indicati dal giudice a quo. Ed
infatti è palese la violazione del principio di eguaglianza, in
conseguenza del diverso trattamento riservato alla decisione delle
cause a seconda della composizione singola o collegiale del giudice;
la differenza non trova una logica spiegazione né nella presunta
minore difficoltà delle cause devolute al giudice unico, né in una
diversità globale tra i due tipi di processi. Altrettanto evidente
è la violazione dell'art. 24 Cost., perché l'art. 190-bis cod.
proc. civ. impone a ciascuna delle parti di valutare fin dal momento
della precisazione delle conclusioni quale sia la migliore strategia
processuale da seguire, per di più consentendo che la scelta
unilaterale di una parte (che chiede la discussione orale) sottragga
all'altra la facoltà di depositare le memorie di replica.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata non fondata. La
difesa erariale concorda col giudice rimettente in ordine alla
rilevanza della questione, mentre contesta radicalmente la presunta
violazione degli indicati parametri costituzionali.
Per ciò che riguarda l'art. 3 della Costituzione l'Avvocatura
dello Stato sostiene che è proprio la diversa composizione
dell'organo giudicante a determinare la differente procedura di cui
alla norma impugnata. Il giudice monocratico, che solitamente è lo
stesso che ha condotto l'intera fase istruttoria, normalmente conosce
già gli atti di causa sicché, una volta garantito il
contraddittorio con lo scambio delle comparse conclusionali e con la
discussione orale, la soppressione delle memorie di replica trova una
sua condivisibile spiegazione. Davanti al giudice collegiale, invece,
la necessità di chiarire ogni aspetto della causa agli altri due
componenti che non hanno seguito l'istruttoria spiega il ricorso ad
un uso più solenne della forma scritta nell'attività difensiva.
Neppure sussiste, secondo la difesa erariale, alcuna violazione
dell'art. 24 Cost., poiché è comunque salvo il principio del
contraddittorio "ad armi pari", in considerazione della possibilità
di interloquire al momento della discussione e della sostanziale
posizione di uguaglianza nella quale le parti si trovano davanti al
giudice.
4. - In prossimità dell'udienza il Banco di Napoli ha presentato
un'articolata memoria, insistendo per l'accoglimento delle già
rassegnate conclusioni.
Preliminarmente la parte privata ribadisce, in piena adesione a
quanto detto dal giudice rimettente, la rilevanza della questione,
perché sia la domanda principale che quella subordinata avanzate nel
giudizio a quo, l'una di nullità del pegno e l'altra di revocatoria
fallimentare, devono ritenersi devolute alla competenza del giudice
istruttore in funzione di giudice unico.
Tanto premesso, la stessa parte passa ad analizzare l'importanza
che può assumere nel presente giudizio il sopravvenuto decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di
primo grado.
Osserva al riguardo il Banco di Napoli che l'art. 63 del decreto
citato ha abrogato l'art. 190-bis del codice di procedura civile,
peraltro trasfondendone il contenuto, in maniera pressoché
inalterata, nel nuovo art. 281-quinquies del medesimo codice.
Tuttavia l'intervenuta abrogazione della norma impugnata non
consentirebbe di emettere una pronuncia di restituzione atti o di
inammissibilità, e ciò per una serie di motivi. Innanzitutto,
perché la legge di delega 16 luglio 1997, n. 254, ha fissato
l'efficacia delle nuove norme decorso il periodo di centoventi giorni
dalla data di pubblicazione delle medesime nella Gazzetta Ufficiale,
il che comporta che alla data della discussione della presente
questione le stesse non saranno ancora applicabili. In secondo luogo,
l'art. 135 del citato decreto prevede che le cause pendenti in
tribunale vengano decise sulla base delle norme abrogate se in tali
cause siano state già precisate le conclusioni o si sia verificata
la spedizione in decisione, e ciò implica che nel caso concreto
dovrebbe comunque applicarsi l'impugnato art. 190-bis cod. proc.
civ., essendo state precisate le conclusioni in data 6 maggio 1997.
La parte privata, in ogni modo, osserva che la Corte potrà
valutare l'opportunità di estendere la pronuncia di
incostituzionalità anche nei confronti dell'art. 281-quinquies del
codice di rito.
Passando al merito della questione, il Banco di Napoli insiste
perché la medesima venga dichiarata fondata, con argomentazioni che
sostanzialmente si riportano a quelle di cui all'atto di
costituzione. Considerato in diritto
1. - Il giudice istruttore del tribunale di Milano ritiene che
l'art. 190-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che,
anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di
giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione
dell'udienza di discussione, il giudice debba disporre, oltre allo
scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di
replica, sia in contrasto:
1) con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di
trattamento che si crea rispetto alle cause devolute alla decisione
del tribunale in composizione collegiale, nelle quali lo scambio
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica avviene
comunque, ossia anche in caso di richiesta di discussione orale;
disparità che non trova alcuna giustificazione né in presunte
esigenze di accelerazione, né in una minore complessità delle cause
decise dal tribunale in composizione monocratica;
2) con l'art. 24 Cost., in considerazione della necessità di
garantire pienamente il contraddittorio nelle cause affidate al
giudice unico e della possibilità che la legge riconosce a ciascuna
delle parti di precludere all'altra, richiedendo unilateralmente la
discussione orale, la presentazione delle memorie di replica.
2. - Prima di passare al merito, la Corte è chiamata a valutare
l'incidenza sulla rilevanza della questione della sopravvenuta
normativa contenuta nel decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
Tale decreto - che ha portato a definitivo compimento il progetto di
affidare il giudizio di primo grado ad un giudice nella grande
maggioranza dei casi monocratico - oltre ad abrogare (art. 63),
infatti, la norma impugnata nel presente giudizio, ha formulato un
nuovo art. 281-quinquies cod. proc. civ., nel cui capoverso viene
dettata una norma di contenuto assai simile a quella dell'abrogato
art. 190-bis dello stesso codice. È per questo che il Banco di
Napoli ha chiesto alla Corte di estendere la declaratoria di
illegittimità costituzionale anche alla norma nuova.
Ritiene peraltro questa Corte che il presente giudizio debba
svolgersi esclusivamente sulla norma impugnata; e ciò per il fatto
che l'art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998, pur
stabilendo l'immediata entrata in vigore delle norme ivi dettate, ne
differiva in origine l'efficacia a dopo il decorso del termine di cui
all'art. 1, comma 1, lettera r) della legge delega 16 luglio 1997, n.
254. E poiché tale termine è stato successivamente fissato al 2
giugno 1999 (art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188), l'art.
190-bis cod. proc. civ. è ancora applicabile nel giudizio a quo e
va sottoposto al richiesto scrutinio di costituzionalità.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
Il giudice rimettente ritiene che l'alternativa posta dalla norma
impugnata - nel procedimento dinanzi al tribunale in funzione di
giudice unico - tra la discussione orale e lo scambio delle memorie
di replica vulneri gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ma in realtà
non sussiste alcuna delle lamentate lesioni.
Va innanzitutto ribadito il principio generale che il legislatore
è dotato di ampia discrezionalità nel dettare le norme
processuali, con l'unico limite della ragionevolezza (v., ex plurimis
le sentenze nn. 451 del 1997 e 31 del 1998).
Nel caso specifico è indubbio che il legislatore del 1990,
regolando la fase conclusiva del processo davanti al tribunale, ha
disciplinato in modo differenziato la procedura a seconda che la
decisione sia affidata al collegio oppure al giudice unico. Ferma
restando in entrambi i casi la facoltatività dell'udienza di
discussione orale, il legislatore ha stabilito che nelle sole cause
di spettanza collegiale la richiesta di tale udienza non esclude la
presentazione di memorie di replica; davanti al giudice unico,
invece, il deposito delle memorie di replica e la discussione orale
si presentano come alternativi, nel senso che l'uno esclude l'altra.
In realtà, questa differenza di rito non è la sola, perché dal
confronto tra gli artt. 190 e 190-bis con l'art. 275 del codice di
rito risulta che nelle cause collegiali la richiesta di discussione
orale deve essere riproposta "al presidente del tribunale alla
scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica", con
una duplicazione che è assente nel processo davanti al giudice
monocratico.
Ciò che rileva in questa sede in modo particolare, peraltro, è
che la lamentata diversità, pur determinando alcune perplessità
evidenziate dalla dottrina, non è arbitraria. Il legislatore, stante
la diversità tra i due organi dello stesso ufficio, ben poteva
modellare il rito secondo un trattamento differenziato; cosa che
realmente ha fatto in una maniera che, non potendo definirsi
irragionevole, non assurge al livello di violazione dell'invocato
principio costituzionale di eguaglianza.
4. - Parimenti deve negarsi che sussista alcuna violazione
dell'ulteriore parametro di cui all'art. 24 Cost.
In proposito occorre ribadire che, pur essendo indubbio il
carattere di inviolabilità del diritto di difesa nell'ambito di
qualsiasi procedimento giurisdizionale (v. sentenza n. 212 del 1997),
costituisce costante orientamento di questa Corte quello per cui tale
diritto può diversamente atteggiarsi nell'ambito dei diversi
procedimenti; ciò che conta in modo essenziale è che "non ne siano
pregiudicati lo scopo e le funzioni" (v. sentenze nn. 220 del 1994, e
119 del 1995 ed ordinanza n. 388 del 1996).
Con particolare riguardo all'art. 190-bis oggi impugnato, i
principi ora richiamati impongono di verificare se il rapporto tra le
difese scritte e quelle orali nel processo davanti al giudice unico
sia tale da frustrare l'effettività del contraddittorio.
Sulla base di queste premesse risulta chiaro che porre
un'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo
civile non può determinare alcuna lesione di un adeguato
contraddittorio, anche perché le parti permangono su di un piano di
parità. Né può dirsi che l'art. 24 della Costituzione sia
vulnerato per il fatto che una sola delle parti, chiedendo la
discussione orale, precluda all'altra il diritto alle memorie di
replica. Tale richiesta, infatti, non esclude comunque la
possibilità per entrambe le parti di esporre integralmente e in
condizioni di parità le proprie tesi difensive, nell'immediatezza
derivante dalla presenza dei contraddittori innanzi al giudice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 190-bis del codice di procedura civile sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice
istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte