Sentenza n. 275/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18d.lgs. 387/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 2000 dal
tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Ingenito
Vittorio e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 753 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 22 settembre 2000 (r.o. n. 753 del 2000)
il tribunale di Genova, giudice monocratico del lavoro, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80), che ha modificato l'art. 68, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui ha devoluto al
giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento e la
revoca degli incarichi dirigenziali, per l'asserita violazione degli
artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega, con
riferimento alla previsione della delega di cui all'art. 11, comma 4,
lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), che ha individuato la precisa
finalità consistente nel "devolvere, entro il 30 giugno 1998, al
giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a),
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via
incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione".
L'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un giudizio
(promosso con ricorso 27 luglio 1999) avente ad oggetto
l'impugnazione di un atto di revoca di incarico dirigenziale (decreto
ministeriale 20 luglio 1998) proposta da un dipendente del Ministero
delle finanze.
In particolare, con decreto ministeriale del 20 luglio 1998 era
stata revocata nei confronti del ricorrente, con effetto decorrente
dal 9 giugno 1997, la reggenza di divisione presso la direzione
regionale delle entrate della Liguria (conferita con decreto
ministeriale 29 settembre 1993) e, con successivo provvedimento del
27 gennaio 1999, comunicato il 3 marzo 1999, era stata revocata, con
la medesima decorrenza, la corrispondente retribuzione di posizione.
Il ricorrente con la sua domanda giudiziale chiedeva che fosse
dichiarata l'illegittimità dei predetti provvedimenti di revoca,
condannando il Ministero a ripristinare a proprio favore il pregresso
regime economico.
Ritiene il giudice a quo che l'atto di conferimento di un
incarico dirigenziale, al pari dell'atto di revoca, abbia natura di
provvedimento amministrativo.
Questa natura risulterebbe, anzitutto, dalla lettura
dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
secondo cui gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in
uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono
conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente. La partecipazione delle più elevate cariche dello Stato
dimostrerebbe che l'atto di conferimento non può avere mera natura
privatistica e che appartiene necessariamente alla figura dell'atto
autoritativo. Né argomenti contrari potrebbero - sempre secondo il
tribunale - desumersi dal successivo comma 5 del predetto art. 19,
che prevede un procedimento più snello per il conferimento
dell'incarico dirigenziale di fascia inferiore: anche in questo caso
il ruolo assunto dal decreto del dirigente generale sarebbe
incompatibile con la qualifica di atto paritetico, poiché le norme
del citato testo di legge, nel loro complesso, non consentirebbero di
fare una distinzione tra l'uno e l'altro tipo di incarico
dirigenziale, al fine di restringere ad una sola figura tra quelle
enunciate la connotazione pubblicistica.
La natura provvedimentale del conferimento dell'incarico, osserva
il giudice rimettente, non è neppure posta in discussione dalla
circostanza che ad esso si accompagna un contratto stipulato con il
dirigente. Questo fenomeno avrebbe carattere accessorio e la funzione
del provvedimento di conferimento resterebbe quella mirata alla
specifica considerazione dell'interesse pubblico.
Atteso che identica natura di provvedimento amministrativo
presenta l'atto di revoca, che oltretutto soggiace al medesimo
procedimento di adozione, ne seguirebbe l'estraneità di questo
settore aggiuntivo di giurisdizione ai criteri indicati dalla legge
delega. Il decreto delegato, dunque, ampliando la giurisdizione del
giudice ordinario fino al giudizio sull'impugnazione di siffatto
provvedimento, sarebbe andato ben oltre i limiti all'uopo prefissati.
Le norme del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in
particolare l'art. 68 con riferimento all'art. 2, prevedono che i
provvedimenti amministrativi di organizzazione, che si collocano in
una fase nettamente anteriore rispetto al momento gestionale, sono
conosciuti dal giudice ordinario in via solo incidentale e sono
disapplicati se ritenuti illegittimi. Non è dunque prevista alcuna
impugnazione, né alcun annullamento del provvedimento
amministrativo, ma solo la disapplicazione, in una logica che
risulterebbe chiaramente sovvertita con la scelta di affidare al
medesimo giudice anche il giudizio sull'impugnazione del conferimento
e della revoca degli atti dirigenziali.
La mancanza di copertura nella legge delega della disposizione
censurata risulterebbe altresì dal fatto che, venendo in gioco in
tal caso un provvedimento amministrativo in senso proprio, il diritto
soggettivo verrebbe degradato al rango di interesse legittimo e che,
ciononostante, si affiderebbe al giudice ordinario una giurisdizione
di annullamento sugli interessi legittimi del tutto innovativa, in
chiara violazione dei limiti segnati nella delega stessa. Secondo il
tribunale di Genova si tratterebbe non solo del difetto di delega
legislativa, ma addirittura di un contrasto della norma impugnata con
i criteri fissati nella legge di delegazione e richiamati in
precedenza. La ratio dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge
15 marzo 1997, n. 59 sarebbe, invero, quella di attribuire al giudice
ordinario solo le controversie in tema di diritti soggettivi, senza
una vera cognizione sugli interessi legittimi; prova ne sia che gli
atti amministrativi sono conosciuti solo in via incidentale e solo ai
fini della eventuale disapplicazione di quelli illegittimi.
Né la chiara distanza tra i limiti segnati dalla legge delega ed
il contenuto innovatore dell'art. 18 del decreto legislativo n. 387
del 1998 - sempre secondo il giudice a quo - potrebbe essere colmata
aderendo alla tesi secondo cui gli atti di conferimento e di revoca
degli incarichi dirigenziali non hanno attitudine alla degradazione
dei diritti soggettivi ad interessi legittimi. L'effetto di
degradazione sarebbe espressione di un principio generale, che non
risulta in questo caso affatto modificato dalla legge delega.
I dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, peraltro,
sono accentuati, a parere del rimettente, dal rilievo che l'effetto
della disapplicazione dell'atto non potrebbe mai risolversi nel
radicale suo annullamento: la disapplicazione avrebbe come
conseguenza o la mera rimozione degli effetti che un provvedimento
produce nei confronti di un terzo o la caducazione degli effetti che
discendono da una fattispecie complessa, di cui l'atto disapplicato
è parte integrante. In nessun caso, comunque, questo schema potrebbe
riproporsi quando al giudice si affida il potere di giudicare
dell'impugnazione di un atto amministrativo (il conferimento
dell'incarico o la sua revoca), con l'inevitabile conseguenza del suo
eventuale annullamento, in contrasto col principio generale di cui
all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato E) (Legge sul
contenzioso amministrativo). D'altronde sarebbe evidente, rispetto ad
una revoca di incarico illegittima, la insufficienza di una mera
disapplicazione come strumento di tutela; in sostanza, qui non si
tratterebbe solo di disapplicare l'atto presupposto, per poter dare
un assetto diverso al rapporto di gestione, dal momento che lo stesso
atto amministrativo è assunto ad oggetto immediato del giudizio.
La questione, deduce infine il tribunale, è rilevante, perché,
se fondata, comporterebbe la dichiarazione di difetto di
giurisdizione e l'attribuzione della controversia al tribunale
amministrativo regionale.
2. - Avanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, in primo luogo, ha chiesto che venga dichiarata
inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in quanto,
ai sensi dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del
1998, le controversie in materia di pubblico impiego indicate
all'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993 restano comprese
nella giurisdizione del giudice amministrativo se relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al
30 giugno 1998.
La controversia esaminata dal giudice a quo rientrerebbe, secondo
l'interveniente, nell'ambito applicativo della norma transitoria,
poiché concernerebbe una revoca di incarico dirigenziale conferito
nel 1995 ed avente effetti decorrenti dal 9 giugno 1997.
In breve, la giurisdizione apparterrebbe senz'altro al giudice
amministrativo, senza necessità di applicare la norma censurata dal
giudice rimettente. La questione sollevata, dunque, non sarebbe
rilevante. La situazione dedotta nel giudizio principale, oltretutto,
non sarebbe qualificata, proprio a causa della sua collocazione
cronologica, dalla stipulazione del contratto individuale (e dalle
connesse peculiari forme di tutela); sicché ne risulterebbe
confermata la non pertinenza delle considerazioni svolte dal
tribunale di Genova in ordine ad una disciplina predisposta per
tutt'altra fattispecie.
La questione di costituzionalità, inoltre, sarebbe inammissibile
per una seconda ragione, dovuta al fatto che il rimettente avrebbe
formulato censure in via ipotetica, senza esercitare alcuna opzione
nell'ambito dell'alternativa prospettata sulla portata della norma
denunziata: rispettivamente considerata nell'ordinanza sia come
attributiva al giudice ordinario di una "giurisdizione esclusiva",
sia come derogatoria del principio della degradazione di diritti
soggettivi ad interessi per effetto di provvedimento autoritativo.
Nel merito, poi, la questione sarebbe anche infondata.
In primo luogo, la scelta del legislatore delegato sarebbe
perfettamente compatibile con i limiti stabiliti in termini generali
dalla delega, che avrebbe riservato congrui margini di
discrezionalità al Governo.
Più in particolare, l'art. 11, comma 4, della legge n. 59 del
1997 andrebbe letto nel suo complesso ed alla luce del rinvio fatto
dalla lettera g) alla precedente lettera a), così ravvisando la
chiara volontà di devolvere al giudice ordinario tutte le situazioni
giustiziabili inerenti il rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione, senza limiti derivanti dall'esistenza di atti
amministrativi.
L'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, oggetto a sua
volta di apposito contratto, rappresenterebbe una modalità di
svolgimento del rapporto di lavoro ormai contrattualizzato.
L'affidamento e la revoca dell'incarico, si osserva, sono eventi che
non originano o risolvono un rapporto diverso da quello considerato
dal legislatore, bensì determinano e fanno cessare obbligazioni
particolari ad tempus sempre definite contrattualmente. Le
controversie in oggetto, dunque, rientrerebbero senza distinzioni in
quelle relative ai rapporti di lavoro, cui si riferirebbe senza
alcuna esclusione la norma delegante.
Il dipendente potrebbe sempre ottenere dal giudice ordinario (ivi
compreso il caso di specie) tutte le misure necessarie a soddisfare
la sua domanda di tutela, con esclusione della rilevanza della
pregiudizialità amministrativa, riservata ai casi sporadici di
impugnative proposte da terzi diversi dal dipendente. La cognizione
del giudice ordinario verrebbe esercitata direttamente sul rapporto,
in relazione a posizioni soggettive non più discriminabili secondo
la nuova disciplina sostanziale, spettando al giudice di adottare
tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna
richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
Questa opzione del legislatore, delegante e delegato, sarebbe
oltretutto coerente con le finalità di concentrazione e
semplificazione che ne hanno ispirato, in linea più generale, gli
obiettivi di fondo. Considerato in diritto
1. - La questione incidentale di legittimità costituzionale
riguarda l'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387
(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), che ha modificato
l'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e
specificamente concerne la parte in cui detta norma ha devoluto al
giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento e la
revoca degli incarichi dirigenziali, e viene prospettata sotto il
profilo del difetto di delega legislativa e della violazione degli
artt. 76 e 77 della Costituzione, con specifico riferimento alla
norma delegante di cui all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
Questa ultima norma di delega avrebbe individuato la precisa
finalità consistente nel "devolvere, entro il 30 giugno 1998, al
giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a),
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via
incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione".
2. - Preliminarmente deve essere esaminata la duplice eccezione
di inammissibilità sollevata dalla difesa del Presidente del
Consiglio dei ministri.
L'eccezione è infondata sotto i diversi aspetti prospettati.
Infatti, la disciplina transitoria della devoluzione delle
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche pone come elemento discriminante la data
del 30 giugno 1998, di modo che tutte le anzidette questioni
attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo a detta data
sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro (art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80). Questo
elemento temporale è stato inteso dalla giurisprudenza di
legittimità come riferito non al momento in cui è sorta o è stata
conferita la posizione giuridica tutelata, ma al momento in cui si è
verificata la lesione della stessa posizione giuridica soggettiva:
ove, quindi, la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un
atto (provvedimentale o negoziale che sia) dell'amministrazione, deve
farsi riferimento, ai fini della individuazione dell'organo titolare
di giurisdizione, all'epoca della emanazione dell'atto (v. Cass.,
sezioni unite, 24 febbraio 2000, n. 41).
Di conseguenza, il giudice a quo non poteva risolvere il giudizio
nel senso del mantenimento della giurisdizione al giudice
amministrativo sulla base dell'art. 45 del decreto legislativo n. 80
del 1998, in quanto la revoca delle funzioni di reggenza dirigenziale
era stata disposta con decreto ministeriale 20 luglio 1998, cui aveva
fatto seguito il provvedimento di recupero retributivo nel 1999,
cioè in epoca successiva al 30 giugno 1998.
Neppure è fondata la eccezione di inammissibilità della
questione per una asserita formulazione incerta o ancipite da parte
del giudice a quo, essendone evidente la prospettazione - in nessun
aspetto contraddittoria o perplessa - sotto il profilo esclusivo
dell'eccesso e del difetto di delega legislativa in una successione
logica e priva di ambiguità dei profili denunciati, imperniati
sull'ambito della delega e sulla natura del conferimento degli
incarichi dirigenziali, nonché sul potere di disapplicazione di atto
amministrativo presupposto.
3. - La questione di legittimità costituzionale è priva di
fondamento.
Occorre, anzitutto, precisare che il principio della
disapplicazione, desunto dal giudice a quo dall'art. 5 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sul contenzioso amministrativo,
ed il relativo limite ai poteri del giudice ordinario di fronte ad un
atto amministrativo illegittimo non costituiscono una regola di
valore costituzionale, che il legislatore ordinario sarebbe tenuto ad
osservare in ogni caso.
Infatti, resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore
ordinario - suscettibile di modificazioni in relazione ad una
valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto
dei rapporti sostanziali - il conferimento ad un giudice, sia
ordinario, sia amministrativo, del potere di conoscere ed
eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di
incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di
intervento giurisdizionale previste (argomentando dall'art. 113,
terzo comma, della Costituzione: ordinanze n. 140 e n. 165 del 2001).
La scelta del legislatore si inquadra nella tendenza a rafforzare
la effettività della tutela giurisdizionale, in modo da renderla
immediatamente più efficace, anche attraverso una migliore
distribuzione delle competenze e delle attribuzioni giurisdizionali,
a seconda delle materie prese in considerazione (v. ordinanza citata
n. 140 del 2001).
In realtà, quale sia la configurazione del rapporto di lavoro
dei pubblici dipendenti ed in particolare quello dei dirigenti (per i
quali può riscontrarsi un elemento concorrente di preposizione ad un
ufficio pubblico), certamente il legislatore delegante e quello
delegato, in attuazione della delega, hanno voluto modellare e
fondare tutti i rapporti dei dipendenti della amministrazione
pubblica (compresi i dirigenti) secondo "il regime di diritto privato
del rapporto di lavoro", traendone le conseguenze anche sul piano del
riparto della giurisdizione, a tutela degli stessi dipendenti, in
base ad una esigenza di unitarietà della materia. Ciò è previsto,
con le esclusioni tassativamente circoscritte, dal comma 4
dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo risultante dalle successive modifiche introdotte dall'art. 33
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sul pubblico impiego),
dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed infine
dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
D'altro canto il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo
conto della specialità del rapporto e delle esigenze del
perseguimento degli interessi generali, le posizioni soggettive degli
anzidetti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i
dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate, quanto alla tutela
giudiziaria, nell'ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907
del codice civile come intesa dalla più recente giurisprudenza di
legittimità (v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000).
Tale tutela è piena, in quanto il giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, è abilitato ad adottare, "nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento,
costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti
tutelati", con capacità di produrre anche effetti costitutivi o
estintivi del rapporto di lavoro (art. 68 n. 29 del decreto
legislativo 1993, nel testo vigente dopo le modifiche introdotte
dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387). La
cognizione del giudice del lavoro comprende tutti i vizi di
legittimità, senza che sia possibile operare distinzioni tra norme
sostanziali e procedurali, di modo che allo stesso giudice ordinario
resta affidata la pienezza della tutela, estesa a tutte le garanzie
procedimentali del rapporto previste dalla legge e dai contratti e
quindi comprendente anche i vizi formali.
Né l'esistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle
controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, può costituire limitazione alla
competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo
questi conoscerlo in via incidentale, ai fini della disapplicazione
(art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo citato, in
relazione alla delega contenuta nell'art. 11, comma 4, lettere a) e
g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 recante
"Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e
15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"),
anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri
nella sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa. Tuttavia è,
comunque, escluso che possa sorgere una pregiudizialità
amministrativa o una esigenza di sospensione del processo civile per
il fatto della pendenza di impugnazione dell'atto avanti al giudice
amministrativo.
4. - La tutela giurisdizionale del rapporto di lavoro dei
dirigenti, ormai senza alcuna esclusione di livelli - essendo
scomparsa ogni differenziazione anche rispetto alla dirigenza
generale - è stata attratta nella devoluzione al giudice ordinario
in funzione di giudice del lavoro, in capo al quale si concentra la
titolarità della giurisdizione sulle posizioni soggettive dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salve le eccezioni
previste.
Infatti, per un verso, in ordine al rapporto di lavoro dei
dirigenti occorre tenere presenti i mutamenti della disciplina
sostanziale dello stesso per effetto del combinato disposto degli
art. 11, comma 4, lettere a) b) e d), nonché comma 6, della legge
15 marzo 1997, n. 59 nel testo vigente, delle modifiche subite
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (richiamato tra i
criteri direttivi dall'art. 11, comma 4, della citata legge n. 59 del
1997 e contestualmente modificato dal comma 6 dello stesso art. 11
sempre nel testo vigente) ed infine dell'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Tra le esclusioni dal regime di diritto privato del rapporto di
lavoro non figura più la posizione dei "dirigenti generali ed
equiparati", di modo che tutta la dirigenza, nei diversi livelli, è
soggetta, come gli altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
al regime di diritto privato (salve le specifiche diverse
disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 80 del 1998)
con il riconoscimento di posizioni di diritto soggettivo nel senso
già specificato.
Sotto il correlativo profilo della tutela giurisdizionale delle
posizioni dei dirigenti (senza alcuna distinzione), i principi ed i
criteri direttivi della delega legislativa (come modificati dalle
disposizioni surrichiamate) prevedono, consequenzialmente,
l'affidamento delle relative controversie di lavoro "alla
giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che
regolano il processo del lavoro", dovendo essere ricomprese in "tutte
le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni" (art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nel testo vigente, in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, sempre nel surrichiamato testo in vigore).
Pertanto, la disposizione denunciata, che espressamente
ricomprende tra le controversie relative ai rapporti di lavoro
devolute al giudice ordinario quelle concernenti il conferimento e la
revoca degli incarichi dirigenziali (senza distinzione di livello),
risulta completamente in linea con i principi ed i criteri direttivi
che il legislatore delegante aveva voluto fissare per l'emanazione
delle disposizioni correttive ed integrative. In realtà si tratta di
una norma di chiusura e di completamento delle previsioni,
sostanzialmente innovativa per la sola dirigenza generale ed
equiparata, perfettamente adeguata alla espressa indicazione,
contenuta nella delega, di perfezionare "l'integrazione della
disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato",
unificando la tutela giurisdizionale anche per i dirigenti, senza
alcuna distinzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387
(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte