Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.

23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di

pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 2001

dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, sull'appello

proposto da Verrastro Giovanni contro il Ministero del tesoro,

iscritta al n. 610 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale

centrale, con ordinanza emessa in data 9 gennaio 2001, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978,

n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in

quanto tale norma stabilisce un diverso trattamento giuridico nei

confronti del padre e della madre del minore morto a causa di guerra,

riconoscendo il diritto alla pensione al padre solo se questi abbia

raggiunto l'età di 58 anni oppure sia inabile a qualsiasi proficuo

lavoro, e alla madre vedova, indipendentemente dall'età e

dall'idoneità al lavoro;

che il giudizio a quo come riferisce la Corte rimettente, ha

ad oggetto l'impugnazione della sentenza con la quale era stato

respinto il ricorso avverso il decreto di diniego del trattamento

pensionistico indiretto, per difetto dei requisiti del richiedente,

il quale non aveva ancora compiuto il 58° anno di età né era

risultato inabile al lavoro;

che la Corte dei conti, dopo aver ricordato che la natura

risarcitoria della pensione di guerra non esclude che il legislatore

possa stabilire condizioni e limiti al conseguimento del beneficio,

afferma che la differenza di trattamento giuridico dei genitori non

risiede nella diversità di condizioni oggettive, bensì

esclusivamente nella differenza di sesso, essendo riservato alla

madre un trattamento giuridico più favorevole, con il riconoscimento

della pensione indipendentemente dall'età e dall'idoneità al

lavoro, rispetto a quello stabilito per il padre;

che tale diversità, priva di giustificazione, costituirebbe

una violazione del principio di parità dell'uomo e della donna anche

di fronte al diritto al lavoro;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo la manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata

stabilisce un ordine di vocazione, in forza del quale il diritto alla

pensione spetta alla madre solo a seguito della morte del marito, e

quindi non sussisterebbe la lamentata disparità di trattamento in

ragione del sesso.

Considerato che il sistema delle pensioni di guerra è

caratterizzato dai criteri del tutto peculiari di consolidamento,

devoluzione ed esclusione, nel quale caso il trattamento è

attribuito in base ad un rigido e predeterminato ordine di

precedenza;

che sono stabilite delle categorie di beneficiari, le quali

non concorrono tutte contemporaneamente, poiché la presenza di

soggetti della categoria precedente esclude la chiamata di quelli

della categoria successiva;

che la pensione è liquidata una volta sola al soggetto il

quale si trovi in posizione prioritaria, nel momento in cui si

verifica l'evento che fa sorgere il diritto alla pensione indiretta;

che, fuori dei casi di operatività del principio di

consolidamento (art. 60), alla morte del beneficiario del trattamento

pensionistico il diritto si estingue e non si trasmette ai soggetti

appartenenti alle categorie successive;

che la norma impugnata prevede che in mancanza del coniuge o

di figli del militare morto per causa del servizio di guerra o del

civile deceduto per fatti di guerra sia chiamato il padre a godere

del trattamento, purché in età pensionabile ovvero inidoneo a

qualunque proficuo lavoro, mentre la madre, ad eccezione delle

ipotesi di separazione, è chiamata solo se vedova;

che i genitori non sono quindi collocati nella stessa

posizione e nello stesso ordine di chiamata, dal momento che, secondo

una non irragionevole scelta del legislatore, il diritto della madre

sussiste solo in quanto vedova;

che ciò è sufficiente ad escludere la lamentata disparità

di trattamento, soprattutto perché lo stato vedovile non può certo

dirsi condizione più favorevole rispetto al compimento del 58° anno

di età ovvero all'inabilità al lavoro;

che per le anzidette ragioni la questione risulta

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978,

n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte

dei conti, sezione giurisdizionale centrale, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte