Sentenza n. 276/1983
Altra decisione · depositata il 29/09/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna, notificato
il 6 febbraio 1976, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 16 successivo, iscritto al n. 4 del registro ricorsi
1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento
del Ministro dei lavori pubblici del 4 dicembre 1975, n. 4713, relativo
alla determinazione dei porti per individuare le competenze da
trasferire alla Regione Sardegna in materia di opere marittime.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1983 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Paolo Mercuri, delegato dell'avv. Giuseppe Guarino, per
la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.- Lo Statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, elenca all'art. 3 le materie
nelle quali la regione, "col rispetto... degli interessi nazionali" -
oltre che "degli obblighi internazionali... e delle norme fondamentali
delle riforme economicosociali della Repubblica", nonché, ovviamente,
"in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato" - , ha potestà legislativa primaria e, quindi, anche
amministrativa. Fra tali materie risultano compresi, alla lettera e),
"lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione".
Il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (approvazione del testo unico
della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV,
porti, spiagge e fari della preesistente 20 marzo 1865, n. 2248, sui
lavori pubblici), nell'intento di dettare criteri oggettivi per la
classificazione dei porti, distingue questi in due categorie,
suddividendo la seconda in quattro classi. All'uopo, l'art. 1 dispone,
al primo comma, che "alla prima categoria appartengono i porti e le
spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale, e
servono unicamente o precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed
alla sicurezza dello Stato", ed al secondo comma, che "della seconda
categoria fanno parte i porti e gli approdi che servono precipuamente
al commercio ed abbiano requisiti dell'articolo seguente". A sua volta,
l'art. 2, tenendo comunque conto del tonnellaggio delle merci imbarcate
e sbarcate, assegna: alla prima classe, porti "situati a capo di
grandi linee di comunicazione", ed il cui movimento commerciale giovi
"ad estesa parte del Regno", per cui sono da considerarsi "d'interesse
generale dello Stato"; alla seconda classe, quelli, il cui movimento
commerciale "interessa soltanto ad una o ad alcune Province"; alla
terza, quelli, "l'utilità dei quali si estende soltanto ad una parte
notevole di una Provincia"; alla quarta infine, "tutti gli altri porti,
seni, golfi e spiagge, tanto del continente, quanto delle isole, non
assegnati alle tre classi precedenti". A sensi, poi, dell'art. 3, primo
comma, come modificato dall'art. 15 del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534
(decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici), "alla
classifica delle opere marittime si provvede mediante decreto del
Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il
tesoro e gli altri Ministri interessati, sentiti i pareri del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina
mercantile, nonché dei Consigli delle Province e dei Comuni
interessati", mentre il "regolamento per la esecuzione della legge 2
aprile 1885, n. 3095 sui porti, spiagge e fari" (r.d. 26 settembre
1904, n. 713) stabilisce che "le attribuzioni e l'ingerenza devolute al
Ministero dei lavori pubblici sulla esecuzione delle opere marittime
sono subordinate a preventivi concerti... col Ministro della marina..."
(art. 1).
2. - L'attribuzione della materia di cui all'art. 3, lettera e) dello
Statuto alla competenza della regione Sardegna ha originato il problema
di individuare i porti, in ordine ai quali spetta alla regione di
eseguire le prescritte opere marittime.
Per risolvere il problema, venne tenuto in Cagliari, il 26 novembre
1975, un incontro a livello tecnico fra Stato e regione, che peraltro
non sortì esito positivo. Pochi giorni dopo, e precisamente il 4
dicembre, il Ministero dei lavori pubblici inviò alla regione sarda
una nota, con la quale, premesso che è "preminente, ai fini
dell'individuazione delle competenze trasferite in materia di opere
marittime (art. 2, lettera d), del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) la
classifica dei porti risultante da formali provvedimenti
amministrativi"; che il sopravvenuto mutamento dei presupposti di fatto
"non può avere alcun valore in mancanza di un nuovo provvedimento di
riclassificazione"; che, in ogni caso, la riclassificazione spetta al
Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello della marina
mercantile, indicava nominatim i porti su cui permaneva la competenza
statale, riducendo a 7 quelli di esclusiva competenza regionale, e
concludeva con l'invito all'ufficio del genio civile "a procedere
all'appalto dei servizi di pulitura dei porti di competenza statale...,
nonché di competenza promiscua".
3. - Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzioni la regione Sardegna, la cui difesa poggia preliminarmente
e fondamentalmente sulle "nuove norme di attuazione dello Statuto
speciale della regione autonoma della Sardegna (d.P.R. 22 maggio 1975,
n. 480), dalle quali trae argomento per formulare il primo motivo del
ricorso.
L'art. 2, infatti, - così la difesa imposta la questione - ,
ricalcando l'art. 9 delle precedenti norme di attuazione (d.P.R. 19
maggio 1950, n. 327), afferma che sono di preminente interesse statale
la "costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria,
prima classe". Facendo, poi, rinvio all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 8, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario di
funzioni amministrative statali, ribadisce che queste sono trasferite
alle regioni, nella materia "lavori pubblici di interesse regionale",
quando si tratti di "opere concernenti i porti di seconda categoria
dalla seconda classe in poi". Sulla base di tale normativa, la regione
sostiene: in primo luogo, che, in relazione all'art. 3, lettera e),
dello Statuto sardo, la ripartizione della competenza in materia fra
Stato e regione è stata già operata dalla legge; in secondo luogo, e
conseguentemente, che non è necessario il tramite di un atto
amministrativo; in terzo luogo, che questo ha valore meramente
ricognitivo; da ultimo, che in ogni caso la riclassificazione non può
essere compiuta unilateralmente dallo Stato, il quale altrimenti
potrebbe, con comportamento omissivo o dilatorio, "vanificare
un'attribuzione costituzionalmente conferita alla regione".
Ma i suddetti porti - ed è questo il secondo motivo del ricorso -
"devono considerarsi trasferiti alla regione, almeno per quanto
concerne le opere non finalizzate al rifugio". Ciò è da ritenersi,
sia per i porti suscettibili di duplice classificazione (porto rifugio
e porto commerciale), sia per quelli che non sono stati inquadrati
nella seconda o terza classe della seconda categoria, i quali, "per la
sola circostanza di non essere stati diversamente classificati,
appartengono alla quarta classe..., senza necessità di provvedimenti
formali di classificazione".
Si sostiene infine che, in materia di opere portuali, "vi sia pieno
trasferimento... della competenza alla regione" relativamente a quei
porti, "ove la funzione di rifugio è nettamente superata dalla
funzione commerciale".
4. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio, ha
contestato i suesposti motivi, osservando che: il trasferimento delle
competenze amministrative alla regione nella materia in discorso è
stato disposto mediante una specie di rinvio formale alla normativa
disciplinante le classificazioni, prescindendo perciò dai requisiti e
presupposti di fatto, che a quelle classificazioni portarono; non
mancano i mezzi giuridici, ove lo Stato rifiuti l'emanazione dei nuovi
provvedimenti di classificazione; l'affermazione che un porto
classificato di prima categoria ha i requisiti per essere classificato
anche nella seconda categoria "può solo indurre alla emanazione d'un
nuovo provvedimento di classificazione"; se un porto è inquadrato
nella prima e nella seconda categoria, allora, poiché i relativi
lavori non possono considerarsi di "esclusivo" interesse della regione,
tutte le competenze rimangono allo Stato.
Nella memoria presentata in vista dell'udienza, la difesa della
regione ha replicato agli argomenti avversi. Ha lamentato anzitutto che
la nota impugnata abbia fatto riferimento, non già ai criteri
oggettivi di classificazione, bensì ad atti amministrativi adottati
unilateralmente e non più congruenti, per la loro vetustà, con la
realtà attuale. Ha poi ribadito che, quando risulti preminente la
funzione commerciale, non può sottrarsi alla regione la competenza sui
porti, e che, in tali casi, la mancanza di un provvedimento formale
comporta l'assegnazione de jure di quei porti alla quarta classe della
seconda categoria. Da ultimo, illustrando più ampiamente i motivi
già svolti nel ricorso, ha rilevato che l'esigenza di una "intesa",
come l'inderogabilità delle procedure paritetiche "al fine del
rispetto delle autonomie regionali", si trovano affermate, sia nelle
già menzionate norme di attuazione dello Statuto sardo (art. 7), sia
in una pronuncia di questa Corte (sent. n. 180/76). Considerato in diritto :
1. - Il ricorso è infondato.
Le norme che, con innegabile univocità, stabiliscono, per un verso,
la devoluzione, dallo Stato alle regioni, in materia di lavori pubblici
di interesse regionale, delle funzioni amministrative relativamente
alle opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda
classe in poi, e, per altro verso, la conservazione allo Stato, perché
di suo preminente interesse, delle funzioni in tema di costruzione e
manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe,
postulano, con tutta evidenza, l'emanazione di ulteriori atti, che a
quelle norme diano concreta esecuzione, indicando singulatim
l'appartenenza dei vari porti all'una o all'altra categoria, all'una o
all'altra classe della seconda categoria. Ciò è asserito
espressamente dall'Avvocatura dello Stato, quando afferma doversi
"provvedere all'effettivo trasferimento alla regione sarda delle
funzioni amministrative" nella materia de qua, e risulta, in fondo,
riconosciuto anche dalla difesa della regione, quando a sua volta
afferma che per "stabilire concretamente quali in effetti siano i porti
sui quali si estende la competenza della regione, venne indetta una
riunione tra rappresentanti dello Stato e della regione".
La constatazione testé fatta rende implausibile l'assunto, secondo
cui, per quanto riguarda la spettanza dell'esercizio delle funzioni
amministrative sui singoli porti, la "ripartizione... discende
direttamente dalla legge e non abbisogna del tramite di un atto
amministrativo".
La legge (r.d. 3095/1885) - e non importa, essendo ancora vigente,
che appartenga ad una stagione normativa superata - detta i criteri cui
l'organo di esecuzione deve attenersi per classificare i porti; tali
sono, a titolo esemplificativo, la collocazione "a capo di grandi linee
di comunicazione", il volume del movimento commerciale, secondo che
giovi "ad estesa parte del regno ed al traffico internazionale
terrestre", ovvero "soltanto ad una o ad alcune Province" ovvero ancora
"ad una parte notevole di una Provincia", la "quantità delle merci
imbarcate o sbarcate", etc. Ora, la ricorrente chiede a questa Corte di
"dichiarare la competenza della regione Sardegna in merito alle opere
portuali dei porti sardi, che, pur inquadrati formalmente soltanto o
anche nella prima categoria, svolgano una funzione prevalentemente
commerciale". In effetti, essa chiede a questa Corte di dirimere un
conflitto di attribuzione, adottando, in relazione all'art. 3, lettera
e), dello Statuto speciale della Sardegna, il quale riserva alla
competenza regionale le "opere pubbliche di esclusivo interesse
regionale", un provvedimento che tenga luogo delle classificazioni
fatte in base a criteri contenuti in una legge, ancora in vigore,
benché vetusta, e peraltro neppure denunciata per sospetta
illegittimità costituzionale. Pertanto tale domanda non può trovare
accoglimento, restando così assorbiti gli altri motivi dedotti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla regione Sardegna la competenza in merito
alle opere portuali dei porti sardi di prima categoria, che svolgano
una funzione prevalentemente commerciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte