Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1987

Altra decisione · depositata il 16/07/1987 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 24/1979

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, punto 37,

e 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (Disposizioni

integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e

successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista

dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante l'adeguamento della

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa

comunitaria), promosso con ordinanza emessa il il 27 ottobre 1980

dalla Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila sul ricorso

proposto da Desiati Igino, iscritta al n. 276 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269

dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila,

con ordinanza emessa il 27 ottobre 1980 (R.O. n. 276/1982), ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale:

A) dell'art. 37, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel

testo risultante dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24

(Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega

prevista dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante

l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla

normativa comunitaria), in quanto, in contrasto con l'art. 3 Cost.,

assimila, a fini sanzionatori, l'omessa dichiarazione I.V.A. ed il

ritardo di oltre un mese nella sua presentazione, anche se questo sia

cagionato dal fatto che la presentazione stessa avvenne ad ufficio

incompetente, ma nei termini di legge;

B) dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24,

in quanto, in contrasto con l'art. 25 Cost., conferisce, ai detti

fini, efficacia retroattiva alla menzionata assimilazione;

che, ai sensi dell'art. 5 della sopravvenuta legge 22 dicembre

1980 n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori

infrazioni in materia tributaria) sono valide le dichiarazioni

previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, considerate omesse ai

sensi dell'art. 37 del decreto stesso, a condizione che siano state

presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il

31 agosto 1980;

che, pertanto, alla stregua di tale jus superveniens, si impone

il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a

quo, al quale vanno, conseguentemente, restituiti gli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di L'Aquila.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 3 luglio 1987

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte