Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 644 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1988

dal Pretore di Militello in Val di Catania nel procedimento civile

vertente tra Linguanti Salvatore e Scichili Salvatore ed altro,

iscrittta al n. 563 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo, del quale l'attore aveva eccepito l'ineffiacia per essere

stato notificato oltre il quarantesimo giorno dalla pronuncia, il

Pretore di Militello in Val di Catania, con ordinanza emessa il 12

marzo 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 644

del codice di procedura civile, nella parte in cui non esclude

l'inefficacia del decreto notificato tardivamente per caso fortuito o

forza maggiore;

che il giudice a quo ha rilevato le seguenti circostanze: 1) il

decreto è stato emesso in data 3 ottobre 1984; 2) il 21 dicembre

1984 l'Ufficio del Registro restituiva l'atto per erronea indicazione

dell'ammontare della somma ingiunta, peraltro dallo stesso Pretore

successivamente corretta; 3) la registrazione era avvenuta il 18

gennaio 1985 e la notifica l'11 febbraio 1985;

che secondo l'ordinanza di rimessione lo "stringato e miope

disposto" della norma impugnata non consentirebbe di tener conto dei

ritardi causati da fatti estranei alla volontà del

creditore-opponente, comunque non ascrivibili ad una sua inerzia;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza, preliminarmente eccependo

l'inammissibilità della questione, in quanto il dies a quo per il

computo del termine avrebbe dovuto essere costituito dalla data del

provvedimento di correzione dell'errore materiale;

Considerato che tale eccezione va disattesa poiché il periodo di

quaranta giorni utile per la notifica del decreto ingiuntivo decorre

dalla data della pronuncia del decreto stesso né, d'altra parte,

appare, nella specie, effettuata nelle forme di rito la correzione

dell'importo della somma ingiunta;

che il giudizio a quo non è stato promosso, ex art. 188 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per

ottenere la mera declaratoria d'inefficacia del decreto, bensì ex

art. 645 del codice di procedura civile, onde si è instaurato un

ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento del diritto

con conseguente esclusione del paventato vulnus dell'art. 24 della

Costituzione;

che giova altresì ricordare come tale lesione sia stata esclusa

da questa Corte in subiecta materia, essendosi in più occasioni

ritenuto ragionevole il bilanciamento d'interessi compiuto dal

legislatore tra perentorietà dei termini e salvaguardia del diritto

di difesa (ordinanze n. 97 del 1989 e n. 855 del 1988);

che, in particolare, nella citata ordinanza n. 97 del 1989 è

stato rilevato come le modificazioni dei termini nel procedimento

monitorio - di volta in volta auspicate dai giudici rimettenti onde

sanare contingenti situazioni - risultino contraddittorie "rispetto

alla logica di speditezza tipica del procedimento de quo";

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile,

sollevata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore

di Militello in Val di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte