Sentenza n. 276/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54Ordinamento penitenziario
- art. 18legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma primo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre
1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Tribunale di
Sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a
Calore Sergio, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 1° marzo 1989 dal Tribunale di
Sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a
Maraschi Massimo, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con due ordinanze, l'una datata 22 febbraio 1989 l'altra 1° marzo
1989, il Tribunale di Sorveglianza di Roma sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26
luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così
come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986 n. 663
(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per
incompatibilità della interpretazione datane dalla Corte di
Cassazione, con le sentenze 18 agosto 1988 (Sezione feriale) e 22
settembre 1988 (Sezione I), rispetto ai parametri di cui agli artt. 3
e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione.
Secondo quanto riferiscono le ordinanze, in ciascun procedimento
il detenuto, in espiazione di lunga pena, aveva presentato istanza di
liberazione anticipata dopo avere scontato oltre due terzi della
pena. Il Tribunale, considerato che ambo gli istanti avevano, nel
primo periodo di detenzione, tenuto condotta per nulla partecipativa
all'opera di rieducazione ed anzi addirittura conflittuale nei
confronti dell'istituzione, mentre - attraverso una zona temporale
intermedia di indecisioni e contraddizioni - avevano in un secondo
periodo dato prove sicure di effettiva e convinta partecipazione,
respingevano l'istanza per la prima fase e l'accoglievano per i
semestri della seconda.
Ricorrevano gli interessati, e la Corte di Cassazione, con le
sentenze 18 agosto 1988 (Sezione feriale) e 22 settembre 1988
(Sezione I) annullava le ordinanze e restituiva gli atti al Tribunale
di Sorveglianza per il riesame, rilevando che la valutazione della
partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non può
essere frazionata ma dev'essere un giudizio "finale", e perciò
"globale': nel senso, cioè, che, tenendo conto della prevalenza
dell'una o dell'altra condotta a seconda della sua significatività,
il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe altra alternativa che
respingere o accogliere in toto.
Il Tribunale, ritenendo siffatta interpetrazione confliggente con
i parametri invocati, sollevava la questione anzidetta riferendosi,
con ampia motivazione, alla pressoché universale posizione della
dottrina e alla stessa Relazione al disegno di legge sull'ordinamento
penitenziario.
Fra l'altro, metteva in luce l'ordinanza di rimessione le
significative differenze del testo normativo modificato nel 1986
rispetto a quello del 1975, che renderebbero ancor più evidente come
il legislatore abbia inteso proprio di prendere posizione a favore
della considerazione atomistica e non globale della partecipazione
del condannato.
Essendo il Tribunale tenuto per legge ad uniformarsi, in sede di
giudizio di rinvio, al punto di diritto deciso dalla Corte di
Cassazione, la rilevanza della questione appare ictu oculi.
2. - Interveniva, nel giudizio davanti a questa Corte, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che chiedeva dichiararsi infondata la sollevata
questione. Secondo l'Avvocatura "la disposizione normativa non
stabilisce nessun significativo collegamento fra la partecipazione
del detenuto all'opera rieducativa e le detrazioni di pena correlata
ad ogni singolo semestre di pena scontata". Anzi, il rapporto con
tale detrazione sarebbe "letteralmente e logicamente evidenziato in
sede successiva e, cioè, al solo fine di calcolare la totale
riduzione della pena inflitta". Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con le ordinanze di
rimessione di cui all'epigrafe, si oppone all'interpetrazione che la
Corte di Cassazione ha dato della norma denunciata, fin dalle prime
sentenze del 1977. Interpetrazione peraltro confermata anche dopo le
modifiche intervenute con la legge n. 663 del 1986.
Secondo il Tribunale, l'interpetrazione globale, o unitaria, che
la Cassazione suggerisce per la valutazione della condotta adesiva da
parte del condannato all'opera rieducativa, contrasterebbe con il
principio di uguaglianza perché determinerebbe trattamenti
discriminatori fra i detenuti, a seconda che il giudice attribuisca
prevalenza decisiva all'uno o all'altro periodo nel corso dell'intera
opera di rieducazione. Inoltre una siffatta discriminazione sarebbe
pregiudizievole proprio alle finalità di risocializzazione che il
legislatore si propone, in quanto il timore di una svalutazione
finale anche dei comportamenti adesivi finirebbe per scoraggiare e
disincentivare ogni buon proposito.
L'Avvocatura Generale dello Stato, invece, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene che
l'interpetrazione proposta dal Tribunale, secondo cui si dovrebbe
valutare semestre per semestre la condotta del condannato, non trova
riscontro nella formulazione della norma denunciata, che avrebbe un
unico generale riferimento al riconoscimento della partecipazione del
condannato all'azione rieducativa: mentre il rapporto ai periodi
semestrali di pena rappresenterebbe soltanto un parametro per il
calcolo della riduzione.
La questione sollevata, perciò, ad avviso dell'Avvocatura,
sarebbe infondata.
2. - Le ordinanze di rimessione sollevano identica questione negli
stessi termini e con riferimento ad uguali parametri costituzionali.
Esse possono, pertanto, essere riunite nello stesso giudizio per
essere decise con unica sentenza.
3. - L'interpetrazione che la Corte di Cassazione ha costantemente
dato dell'art. 54 in esame, già prima della modifica operata
dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, aveva fin d'allora
incontrato il netto dissenso della dottrina penalistica.
Era stato rilevato, infatti, che la Relazione al disegno di legge
aveva chiaramente indicato quale fosse la natura dell'istituto e
quale, di conseguenza, il criterio interpetrativo che da quella
natura discendeva. La liberazione anticipata è istituto nuovo per la
nostra tradizione giuridica, ed è stato inserito nell'ordinamento
penitenziario con l'intento di sollecitare l'adesione e la
partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a
trattamento. A tal fine, viene promesso un modesto abbuono per ogni
semestre di pena detentiva espiata, durante il quale il detenuto
abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'opera di
rieducazione. Una tale escogitazione non rappresenta affatto - come
si è ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità - la mera
indicazione di un parametro di calcolo per effettuare la riduzione di
pena, ma al contrario sostanzia il punto di forza dello strumento
rieducativo, che si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti
della terapia criminologica. Come esattamente la detta Relazione
aveva messo in luce, l'aspetto sintomatico del comportamento
delinquenziale è dato dall'incapacità del soggetto a risolvere i
problemi della sua vita attraverso mezzi e per vie socialmente
accettabili: e ciò soprattutto perché non ha attitudine a
sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro.
Questo aspetto negativo della personalità, ovviamente presente
quando il condannato viene sottoposto a trattamento rieducativo, gli
preclude ogni incentivo a prestare una per lui sacrificante
partecipazione all'azione di risocializzazione, se il premio è
rappresentato da una liberazione condizionale o da una semilibertà
poste temporalmente a distanza di anni, e talvolta di molti anni.
Ecco allora lo strumento di grande valore psicologico
rappresentato da una sollecitazione che impegna le energie volitive
del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve
lasso di tempo, purché in quel tempo egli riesca a dare adesione
all'azione rieducativa.
Certo, nei primi semestri la spinta psicologica sarà
necessariamente eteronoma. Il condannato potrà nutrire scarsa
convinzione nell'utilità etica del suo comportamento, ma intanto
presterà la sua partecipazione in vista del premio a portata di
mano. Poi, via via che, di semestre in semestre, moltiplicherà i
suoi sforzi per accumulare benefici l'uno sull'altro, la perseveranza
finirà per formare lentamente un comportamento abitudinario, su cui
è possibile lo sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente
alla soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita
nelle forze del proprio impegno.
Ebbene, è proprio rispetto a questa ratio dell'istituto che la
contraria interpetrazione della norma denunziata appare radicalmente
incompatibile.
Perché se si dovesse riservare ad un giudizio lontano, finale e
globale, l'effettiva valutazione della partecipazione semestrale del
condannato all'azione rieducativa, da una parte ogni incentivo
psicologico resterebbe frustrato a causa dell'incertezza che il
futuro riserverebbe agli sforzi adesivi degli interessati e,
dall'altra, resterebbero maggiormente penalizzati coloro che fin
dall'inizio avevano messo a disposizione tutta la loro buona
volontà: e ciò a causa della possibilità che una cattiva prova
finale, per qualsiasi motivo verificatasi, abbia a vanificare anni di
sforzi compiuti semestre per semestre, e viceversa una furbesca
condotta di adesione nell'ultima fase abbia ingiustamente a premiare,
per l'intera durata della pena, colui che per anni s'era mostrato
refrattario ad ogni partecipazione.
Gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ne riceverebbero
grave offesa: non senza ragione questa Corte, già in anni meno
vicini, sottolineando i "forti dissensi" che suscitava la tesi della
Cassazione, aveva esplicitamente affermato, sia pure ad altro
proposito, che "un periodo minimo di sei mesi trascorso in detenzione
è di consistenza tale da dare credibilità al comportamento avuto
dal condannato nel corso della detenzione stessa" (confronta sentenza
28 aprile 1983 n.137).
4. - In realtà, a differenza della contraria tesi, è proprio la
riferita interpetrazione che trova riscontri obbiettivi nel testo
normativo, e particolarmente in quello vigente dopo la sostituzione
dell'art. 54 ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986 n.
663: il quale ha introdotto nel testo precedente modificazioni
significative.
Intanto va rilevata la notevole limitazione della discrezionalità
del giudice, derivante dalla sostituzione dell'espressione "può
essere concessa", che si leggeva nel primo comma dell'art. 54
formulato dalla legge n. 354 del 1975, con quella attuale che recita
"è concessa". Ovviamente il Tribunale di sorveglianza, ora come
prima, è libero di valutare discrezionalmente la condotta del
condannato: ma, una volta che l'abbia ritenuta di partecipazione
all'opera rieducativa, ogni discrezionalità cessa per far luogo al
dovere di accordare la detrazione di pena.
Ebbene, già questa modifica non è priva di significato in ordine
al problema in esame. Solo, infatti, un giudizio finale e globale
avrebbe potuto giustificare un diverso apprezzamento discrezionale
nonostante il riconoscimento che per alcuni semestri l'adesione del
detenuto all'opera rieducativa si era verificata. Mentre contraddice
a quella possibilità la categorica volontà del legislatore che la
riduzione debba essere necessariamente concessa ogniqualvolta il
giudizio su quella partecipazione semestrale risulti positivo.
Ma c'è di più. Non è affatto vero che il testo normativo - come
anche l'Avvocatura Generale sostiene - consenta di ritenere che il
riconoscimento della partecipazione non sia in relazione ai periodi
semestrali di pena detentiva (che avrebbero soltanto valore di
parametro di calcolo), mentre sarebbe in rapporto con un unico
generale riferimento di carattere globale. Al contrario, se si deve
stare all'enunciazione letterale, è proprio la teoria atomistica
della valutazione che vi trova fondamento: infatti, la norma pone
proprio in diretto rapporto conseguenziale il "riconoscimento di tale
partecipazione" con "una detrazione di quarantacinque giorni per ogni
singolo semestre di pena scontata". Si tratta di una relazione
strettissima che, oltre ad essere manifestamente sintattica, è anche
topografica perché ha un collegamento immediato nello stesso comma e
nello stesso inciso. Se davvero il legislatore - come si vorrebbe -
avesse inteso soltanto indicare un parametro di calcolo, avrebbe
benissimo potuto collocare la quantificazione commisurativa della
detenzione nel quarto comma, là dove appunto di "computo" si parla,
come fra poco si vedrà.
È vero, peraltro, che in quel contesto del primo inciso del primo
comma, il legislatore ha anche precisato che la concessione della
detrazione, oltre a rappresentare "riconoscimento della
partecipazione" del condannato all'opera rieducativa, è data anche
"ai fini del suo più efficace reinserimento nella società". Ma è
evidente che questa è l'enunciazione della finalità dell'istituto,
e della sua stessa ratio; la legge, in altri termini, vuol mettere
subito bene in chiaro che la riduzione di pena non ha gratuito
carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo
sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all'opera diuturna
dell'Istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al
reinserimento sociale.
Ma la riduzione di pena riguarda, comunque, pur sempre e soltanto
il riconoscimento della partecipazione, che non è subordinato al
conseguimento della finalità; è la detrazione semmai a facilitare -
secondo la mens della norma - un "più efficace reinserimento nella
società".
5. - Ma da ciò deriva anche l'inesattezza della pretesa che
l'istituto della liberazione anticipata sia preordinato a quello
della liberazione condizionale, sicché troverebbe giustificazione
una considerazione globale e finale della partecipazione del
condannato all'opera di rieducazione. In realtà, qualche vago
elemento a sostegno di questa tesi sembrava adombrato nel quarto
comma dell'art. 54, così come enunciato nella legge n. 354 del 1975,
anche se va ricordato che già in allora una tale interpetrazione era
avversata dall'unanime dottrina. Infatti, l'avvertimento del
legislatore, secondo cui la parte di pena detratta ai sensi dell'art.
54 doveva considerarsi come espiata "nel computo della quantità di
pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale", non
soltanto non affermava alcuna preordinazione dell'uno all'altro
istituto, ma dimostrava, anzi, a proposito di quanto sopra si è
sostenuto, che quando il legislatore intende fare soltanto questione
di computo di calcolo, lo dichiara esplicitamente, come appunto si
verifica in questo comma.
D'altra parte, è proprio la natura stessa dei due istituti che
esclude ogni idea di preordinazione, dato che - come si è visto -
nella liberazione anticipata ciò che conta, ai fini del
riconoscimento, è "la partecipazione" del condannato detenuto
all'opera rieducativa: la quale potrebbe anche non attingere quel
"sicuro ravvedimento", che invece esige l'art. 176 codice penale per
la concessione della liberazione condizionale. E, tuttavia, la
detrazione di pena dovrebbe comunque essere concessa per il solo
fatto del riconoscimento di quella partecipazione.
Ebbene, tutto questo trova poi ampia conferma nella modifica
apportata dalla legge n. 663 del 1986 che, nel quarto comma dell'art.
45, aggiunge alla liberazione condizionale anche altri benefici, come
quelli dei permessi premio e della semilibertà. Per ottenere i primi
- come risulta dall'art. 9 della stessa legge di modifica, diventato
art. 30 ter dell'Ordinamento - non occorre, infatti, partecipazione
all'opera rieducativa, essendo sufficiente soltanto avere "tenuto
regolare condotta" nei sensi di cui all'ottavo comma: e, per la
semilibertà, il comma quarto dell'art. 50 dell'Ordinamento
penitenziario prevede che l'ammissione al regime sia disposta "in
relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi
sono le condizioni di un graduale reinserimento del soggetto nella
società".
Situazioni, dunque, del tutto diverse da quelle che si esigono per
la liberazione anticipata, e dalle quali trova conferma ciò che la
norma, del resto, apertamente dice: che "la detrazione di pena
ottenuta ai fini della liberazione anticipata viene in causa, in
relazione ai detti benefici, esclusivamente agli effetti del computo
della misura di pena che occorre avere espiato per esservi ammessi",
senza alcuna influenza, perciò, sui criteri di valutazione della
partecipazione del condannato all'opera rieducativa, che restano
quelli di cui al primo comma dell'art. 45 riformato, descritti nel
paragrafo che precede.
6. - Ed, infine, è il comma terzo dell'articolo in esame che
completa il quadro dei riscontri normativi alla tesi
dell'interpetrazione atomistica. Se il legislatore prevede, infatti,
che la condanna per delitto non colposo, commesso nel corso
dell'esecuzione e successivamente alla concessione del beneficio, ne
comporti la revoca, vuol dire che considera legittima e reale, e non
soltanto simbolica, l'acquisizione di riduzioni di pena per ogni
singolo semestre nel corso dell'esecuzione.
E vuol dire altresì che non potrebbe bastare una semplice
valutazione negativa finale di carattere disciplinare per vanificare
benefici già acquisiti, se la legge prevede che solo il delitto
possa legittimare la revoca.
Ma, se così è, per sostenere tuttavia la validità della
valutazione globale bisognerebbe anche ritenere che questa dipenda da
circostanze estrinseche: a seconda che il detenuto si sia attivato
per ottenere un provvedimento formale semestre per semestre,
acquisendo benefici non più modificabili sul piano disciplinare,
oppure abbia presentato un'unica istanza in epoca prossima alla fine
della pena: il che sarebbe manifestamente iniquo già nei riguardi
dell'art. 3 della Costituzione, oltre che incompatibile con l'intento
del legislatore di incentivare una condotta partecipativa, nella
prospettiva delle finalità di cui all'ultimo inciso del terzo comma
dell'art. 27 della Costituzione.
Anche prescindendo dalla natura del provvedimento del giudice che,
se non è di accertamento mero, è al più di accertamento
costitutivo, sembra ormai chiaro che, anche quando la valutazione si
verifichi di fatto in un momento finale, essa vada sempre riferita
"ai singoli semestri", senza che la negativa valutazione di uno o
più di essi possa comportare la decadenza dal diritto di vedere
riconosciuto il beneficio per quello o quelli nei quali le condizioni
di legge si sieno verificate.
È questa, dunque, l'interpretazione conforme ai principi dei
parametri costituzionali invocati, come la stessa Corte di Cassazione
ha stabilito in successiva sua sentenza, affermando che dev'essere
"affidata all'Autorità giurisdizionale la possibilità di valutare
differentemente la partecipazione del condannato al programma
rieducativo, in relazione alle diverse fasi in cui esso si articola"
(Sezione I, 12 aprile 1989, n.701).
Nella disposizione denunziata dal Tribunale di Sorveglianza di
Roma, però, non c'è nulla che contraddica - come si è visto - una
tale interpretazione, che è proprio quella proposta dal giudice
rimettente: e ciò sia nell'autonoma lettura letterale, sia in quella
logico sistematica che deriva dalla interpetrazione della norma nel
suo articolato complesso. Non può essere, pertanto, dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 impugnato perché,
specie nella versione vigente, esso salvaguarda sia il principio
d'uguaglianza sia le finalità di rieducazione che l'art. 27, terzo
comma, contempla nell'ultimo inciso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
54, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), così come sostituito
dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), sollevate dal Tribunale di
Sorveglianza di Roma con le ordinanze 22 febbraio e 1° marzo 1989, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte