Sentenza n. 276/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/06/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 19/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche
e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia
Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe), promosso
con ricorso della Regione Toscana notificato il 19 febbraio 1991,
depositato in cancelleria il 28 febbraio successivo ed iscritto al n.
12 del registro ricorsi 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'avv.
dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1991 la Regione Toscana
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 5, 97, 115, 120, 117, 118 della Costituzione, dell'art.
6 della l. 9 gennaio 1991, n. 19, recante "Norme per lo sviluppo
delle attività economiche e della cooperazione internazionale della
Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe".
La norma impugnata, che stabilisce che "il Governo è tenuto a
sentire la Regione Veneto e il Comune di Venezia prima di proporre
città italiane per le designazioni che avverranno nel decennio
1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere
internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di
privilegiare la candidatura di Venezia", ad avviso della ricorrente,
nel "privilegiare l'attività consultiva di una regione e una città
di una regione piuttosto che qualsiasi altra regione o città per un
periodo di tempo lunghissimo", viola i princìpi di eguaglianza,
essendo priva di giustificazione, e si pone altresì in contrasto con
"il princìpio del contraddittorio, che si inserisce nell'area della
garanzia costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità
dell'amministrazione, posta dall'art. 97 della Costituzione".
La violazione di tali princìpi, secondo la Regione Toscana,
produce "una lesione della sfera di competenza regionale qual'è
garantita dal combinato disposto degli artt. 3, 5, 97, 115, 120, 117,
118 della Costituzione", anche nelle loro valenze "particolari, come,
ad esempio, quelle relative ad organizzazioni internazionali la cui
attività investe l'area delle funzioni regionali, beni culturali o
dell'ambiente o delle fiere", materie in cui "il ruolo delle
organizzazioni internazionali è assai importante e che la Regione
può promuovere o assecondare in relazione ad una localizzazione o
istituzione".
2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità, o quanto meno per l'infondatezza,
del ricorso.
Premesso che con la disposizione denunciata il legislatore ha dato
una indicazione sostanziale - "privilegiare la candidatura di
Venezia" -, fissando poi una regola procedimentale - sentire
preliminarmente, in proposito, la regione Veneto ed il comune di
Venezia -, l'Avvocatura rileva che la Regione si duole soltanto della
seconda, non potendo contestare la prima.
Ciò posto, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto la
ricorrente non adduce alcuna invasione delle competenze regionali -
mirando addirittura ad ottenere il riconoscimento di una sua facoltà
di ingerirsi nell'ambito delle competenze statali -, come risulta
evidente dalla "diluizione" dei parametri costituzionali pertinenti
ad un giudizio sulla invasività di leggi statali (artt. 117, primo
comma, e 118, primo comma, Cost.) nella invocazione di altri
parametri costituzionali (artt. 3, 97 della Costituzione), e
dall'accenno generico all' "ambiente" ed alle "fiere".
Ad avviso del resistente, il ricorso è altresì infondato, in
quanto il Parlamento nazionale può ben prevedere l'obbligo giuridico
del Governo di acquisire un parere - nella specie, non vincolante -
di un comune, di una regione o di altro ente o organo, né, d'altra
parte, la ricorrente richiede l'estensione di tale obbligo a tutti i
comuni e le regioni d'Italia.
Osserva infine l'Avvocatura che nel nostro ordinamento i sub-procedimenti di consultazione, cui di norma è affidata la
realizzazione della cooperazione tra Stato e regioni e/o enti locali,
sono innumerevoli, e che peraltro le consultazioni possono avere
luogo anche in difetto di uno specifico obbligo giuridico.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Toscana ha depositato
memoria insistendo per l'accoglimento della questione sollevata.
La ricorrente nega, anzitutto, di aver censurato, nell'art. 6
della legge n. 19 del 1991, la sola regola procedimentale - come
sostenuto dall'Avvocatura - e non anche la indicazione sostanziale di
Venezia quale candidatura da privilegiare.
Premesso poi che il princìpio di eguaglianza deve "estendersi
alle persone giuridiche, e dunque - tra di esse - alle regioni", la
ricorrente rileva come questa Corte abbia ritenuto ammissibile la
censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione quando sia
proposta per addurre una lesione delle competenza regionali
costituzionalmente garantite, sottolineando il collegamento talora
istituito tra ragionevolezza e motivazione del trattamento
differenziato fra regioni, da una parte, e applicazione del
princìpio di eguaglianza, dall'altro.
L'istituzione di un irragionevole privilegio a favore di Venezia,
non sorretto da alcuna razionale giustificazione, realizza, con
l'invasione delle competenze della ricorrente, una violazione degli
artt. 3 e 97 della Costituzione. L'introduzione del princìpio della
consultazione della regione interessata sulle localizzazioni di
organizzazioni internazionali, infatti, ad avviso della Regione
Toscana deve essere esteso a tutte le regioni che si trovino nelle
stesse condizioni, instaurando un contraddittorio che consenta una
corretta comparazione e ponderazione degli interessi, in ossequio ai
princìpi posti dall'art. 97 della Costituzione.
È del pari illegittimo, prosegue la Regione, stabilire a priori
un regime di privilegio sostanziale che riguarda le scelte di merito
e di fondo per una città come Venezia, ed è altresì illegittimo
"il combinato disposto dei due regimi di privilegio e la loro
sommatoria, che viola l'art. 3 come l'art. 97, come gli artt. 5 e 128
della Costituzione, dai quali risulta un profilo delle Regioni come
organi costituzionali posti in posizione autonoma, uguale,
equiordinata, regolata da norme costituzionali (art. 115), leggi
generali e non da provvedimenti caso per caso, che debbono attenersi
ai princìpi basilari di eguaglianza di trattamento previsti
dall'art. 120 come obbligo a carico delle Regioni", cui fa riscontro
il diritto delle regioni ad essere trattate secondo gli stessi
princìpi di non discriminazione e di non frammentazione che esse
devono applicare, sicché un trattamento differenziato è legittimo
solo se previsto dalla Costituzione (art. 119, terzo comma) o se
risponde al princìpio di eguaglianza.
La ricorrente contesta poi l'inammissibilità, da parte della
Regione, di censure concernenti norme diverse dagli artt. 117 e 118
della Costituzione, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e
sottolineando, in particolare, come il criterio della valutazione
della ragionevolezza della disposizione normativa censurata abbia
trovato più volte accoglimento. Precisa poi che la violazione del
princìpio di eguaglianza - ravvisabile già nella sola costituzione
di un indebito privilegio - si risolve in "lesione della competenza
regionale negli aspetti di relazioni internazionali nelle aree di
funzioni regionali" ad esempio promozione economica, beni culturali,
o dell'ambiente, fiere e mercati.
4. - Una specifica violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, prosegue la ricorrente, è data dalla mancata
distinzione, nella norma impugnata, tra organizzazioni
internazionali, menzionate genericamente senza riferimenti alle varie
tipologie, e, quindi, ricomprendendole tutte.
Esistono, infatti, tanto organizzazioni internazionali
intergovernative quanto non governative. Queste ultime sono considerate associazioni private, che non rilevano cioè dal punto di vista
dell'ordinamento internazionale, "contrassegnate dall'elemento di una
partecipazione aperta a cittadini di diverse nazionalità, e
dall'esistenza di uno scopo avente rilievo internazionale e non di
lucro", e sono caratterizzate, distinguendosi così dalle società
multinazionali e da altre associazioni private, da: "la composizione
internazionale e l'internazionalità del fine; il carattere privato
della loro costituzione; il carattere "benevolo" delle attività
svolte" (vengono citate, tra le altre, la Croce Rossa Internazionale,
il Comitato europeo di normalizzazione, CEN, il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica, CENELEC, lo IATA).
Orbene, ad avviso della Regione Toscana è illegittimo e
irrazionale non aver tenuto conto di tali organizzazioni, i cui
problemi ed i cui rapporti con le Regioni sono diversi. Le
organizzazioni non governative possono infatti prescegliere come
credono sede e localizzazioni; le Regioni, dal canto loro, possono
facilitare tali scelte con atti amministrativi, anche per quel che
riguarda l'acquisizione di immobili e il loro esercizio; fornendo a
talune di esse assistenza, contributi; raggiungendo intese per dette
localizzazioni, attesa la piena competenza di esse Regioni in
materia.
5. - La memoria della ricorrente si sofferma poi sulla attività
"internazionalmente rilevante" o di "mero rilievo internazionale"
delle regioni, legittima in quanto collegata allo svolgimento di
attività "connesse alle materie devolute" alle Regioni, come è
andata configurandosi, oltre che nella elaborazione della dottrina,
nella giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, la ricorrente sottolinea il riconoscimento di una
competenza regionale costituzionalmente garantita che investe i
rapporti con "altri organismi", "legittimando l'attività regionale
di promozione o assecondamento degli stessi anche in relazione ad una
localizzazione o istituzione".
Tali attività di promozione non sono in alcun modo qualificabili
come attività internazionali in senso stretto, ma si sostanziano in
atti unilaterali posti in essere dalle Regioni nell'ambito delle
proprie capacità e delle proprie competenze amministrative.
Osserva infine la ricorrente che, posto che nell'esercizio di
proprie competenze la Regione può istituire rapporti di mero rilievo
internazionale, soprattutto con organizzazioni non governative, ma
non solo con esse, e considerato che lo Stato, con il denunciato art.
6 della legge n. 19 del 1991 si è autovincolato una volta per tutte
ad esprimere comunque una preferenza per la città di Venezia,
consultando in proposito tanto la Regione Veneto che il Comune di
Venezia, viene di conseguenza ad essere pregiudicata a priori la
sfera delle competenze regionali in tutte le materie che hanno
"profili di contatto con organismi internazionali e di possibile
localizzazione di sedi di tali organismi sul territorio regionale,
perché l'assenso del Governo al riguardo non potrà mai essere dato
se non previo esercizio" del procedimento consultivo previsto dalla
norma denunciata e dalla preferenza ingiustificata della candidatura
di Venezia. Considerato in diritto
1. - La norma impugnata in via principale dalla Regione Toscana è
contenuta nell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo
sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia
di Belluno e delle aree limitrofe). Essa stabilisce che "il Governo
è tenuto a sentire la Regione Veneto e il Comune di Venezia prima di
proporre città italiane per le designazioni che avverranno nel
decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di
carattere internazionale da istituire, o ai quali dare una sede, al
fine di privilegiare la candidatura di Venezia".
Le disposizioni della legge suindicate, fra le quali la norma
impugnata si inserisce, prevedono una serie di interventi
preordinati, come si desume dall'art. 1, primo comma, a "dotare la
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale
collocazione geopolitica del suo territorio, quale regione
frontaliera della Comunità economica europea, degli strumenti che le
permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con
l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con
l'Unione sovietica": finalità, questa, che è espressamente
richiamata nel seguito della legge.
Sostiene la Regione ricorrente che la detta norma impugnata è
estranea al "corpo" della legge qual'è "sintetizzato" nel titolo, ed
è contraria a ogni principio di trasparenza, pubblicità, coerenza,
ragionevolezza ed eguaglianza, in quanto stabilisce, per un periodo
assai lungo - e quindi non in via transitoria per ragioni di urgenza
- la consultazione di una sola regione e un privilegio ingiustificato
a favore di una sola città per l'istituzione o la localizzazione
della sede di qualsiasi organismo internazionale in qualsiasi parte
del territorio italiano, con lesione della sfera di competenza
regionale garantita dal combinato disposto degli artt. 3, 5, 97, 115,
117, 118, 120, della Costituzione.
Tali precetti sono invocati dalla Regione ricorrente nelle loro
valenze generali e con particolare riguardo all'ipotesi che gli
organismi internazionali cui si riferisce la norma impugnata operino
nei settori dei beni culturali, dell'ambiente, delle "fiere", settori
devoluti alle funzioni regionali. Concorrerebbero e convergerebbero,
cioè, sempre secondo la Regione ricorrente, di fronte a una
manifesta violazione dei principi suindicati, esigenze di tutela
delle regioni in quanto enti a fini generali in posizione "autonoma
ed equiordinata", come tali disciplinabili, almeno di regola, con
"leggi generali", ed esigenze di tutela specifica delle competenze e
funzioni regionali.
2. - Va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità delle
censure della Regione Toscana, che l'intervenuto Presidente del
Consiglio dei ministri oppone sotto il profilo della non
configurabilità di un interesse regionale, rilevante e tutelabile in
questa sede, relativamente a leggi statali aventi per contenuto
scelte organizzative attinenti ai rapporti con l'estero. Secondo
l'interventore, le censure, per il modo stesso in cui sono
atteggiate, paleserebbero la pretestuosità della deduzione di
specifiche lesioni (fra l'altro del tutto eventuali) delle competenze
regionali e l'effettività della sola pretesa della regione - pretesa
non rilevante né tutelabile in questa sede - "di ingerirsi
nell'ambito di competenze totalmente statali, quali sono quelle che
attengono al comportamento dello Stato in consessi internazionali".
3. - L'eccezione non è fondata.
Quando la legge statale provvede in materia di competenza
ripartita o esclusiva della regione, non vi ha dubbio che questa, in
ragione della propria autonomia, abbia una pretesa rilevante, e
tutelabile mediante l'impugnazione davanti a questa Corte ai sensi
dell'art. 2, primo comma, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
al rispetto di tale competenza, quale risulta dall'art. 117 della
Costituzione, da parte del legislatore statale.
In tale ipotesi l'autonomia della regione è garantita mediante
l'attribuzione ad essa di una istituzionale competenza legislativa
avente lo scopo di assicurare alla comunità regionale, in via di
regolamentazione ad opera del suo ente esponenziale - con valenza
territoriale e per date materie - un trattamento normativo adeguato
alle sue peculiarità, salvi i limiti derivanti da essenziali
interessi unitari dello Stato, e mediante il sindacato di questa
Corte sul rispetto di tale competenza da parte del legislatore
nazionale.
Ma anche quando, fuori della ipotesi dianzi cennata, la legge
statale provvede in qualsiasi materia (od organizza una qualsiasi
attività propria o regionale) assumendo come criterio il territorio
e introducendo una disciplina differenziata in riferimento a una
parte di esso, non può disconoscersi una pretesa, egualmente
rilevante ed egualmente tutelabile, della regione, il cui territorio
sia stato ricompreso o no nel trattamento differenziato, al controllo
che questo non sia manifestamente ingiustificato, cioè irragionevole
(art. 3 della Costituzione).
In tale seconda ipotesi l'autonomia della regione è garantita
mediante la verifica, da parte di questa Corte, che la legge statale
non sacrifichi un interesse esclusivo o specifico della comunità
regionale senza che ciò, nell' an e nel quomodo, sia riconducibile,
in termini di strumentale necessità, alla attuazione di un
preminente interesse generale dell'intera comunità nazionale, di cui
possa ritenersi partecipe la stessa comunità regionale.
In questo senso, e cioè nel senso che una simile regolamentazione
è censurabile se appaia non coerente o non indispensabile rispetto a
una scelta di fondo diretta all'attuazione di un interesse generale
come quello suindicato, trova giustificazione il richiamo fatto
talora da questa Corte all'osservanza del criterio di eguaglianza fra
le Regioni da parte del legislatore nazionale (sentenza n. 243 del
1974).
L'esigenza di tutela qui, va dunque al di là della salvaguardia
della competenza legislativa regionale stabilita per territorio e per
materie ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e si ricollega
alla natura della regione di ente politico esponenziale della
comunità regionale, il cui fondamento e la cui garanzia sostanziale
di fronte allo Stato e ai poteri del legislatore nazionale sta
piuttosto nell'art. 5 della Costituzione stessa.
Su tale base questa Corte ha ravvisato un potere della regione di
provvedere anche al di là sia dell'ambito del proprio territorio che
dell'ambito delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione,
almeno per quel che concerne la legislazione di spesa (cioè
l'impiego delle risorse finanziarie ad essa attribuite) e il ricorso
a tale legislazione in vista dell'attuazione di valori primari
dell'ordinamento (sent. n. 829 del 1988; e anche sent. n. 348 del
1990).
Ed è su tale base che la regione può far valere la sua pretesa
alla considerazione, da parte del legislatore nazionale che introduce
una disciplina territorialmente differenziata, dell'interesse proprio
(o degli interessi propri) della comunità regionale.
Quanto finora detto non cambia per le leggi con le quali lo Stato
preordini od organizzi attività proprie o regionali al fine
ulteriore di promuovere l'instaurazione o lo svolgimento o
l'esecuzione di rapporti con Stati stranieri o con Stati membri della
Comunità europea, o con organismi internazionali o con associazioni
internazionali, intergovernative o no.
Negare la configurabilità di un interesse rilevante della regione
a che sia controllata anche rispetto a leggi statali aventi tale
contenuto la ragionevolezza di un trattamento territorialmente
differenziato sarebbe frutto di una indebita estensione del
tradizionale principio della esclusività statale del "potere estero"
o almeno di una nozione o applicazione del principio stesso
eccessivamente rigorosa e smentita dallo stato attuale del nostro
ordinamento.
Tale principio ha infatti subito attenuazioni persino
relativamente all'attività diretta degli enti locali territoriali in
campo estero, come si desume dalla stessa legge n. 19 del 1991 qui
esaminata, il cui art. 1, primo comma, come dianzi è stato rilevato,
qualifica gli interventi da essa previsti come strumenti che
consentano in prospettiva alla Regione Friuli-Venezia Giulia, sia
pure in quanto considerata regione frontaliera della Comunità
economica-europea, di sviluppare la cooperazione economica e
finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica,
e l'Unione Sovietica.
Del resto, sempre per quanto concerne l'attività diretta delle
regioni in campo estero, non mancano recenti aperture. L'art. 4,
secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, prevede infatti lo
svolgimento all'estero, da parte della regione, di attività
promozionali. Questa stessa Corte poi, con la sentenza n. 179 del
1987, ha ammesso lo svolgimento all'estero, da parte della regione,
di attività di mero rilievo internazionale. E ciò anche se la legge
nel primo caso e questa Corte nel secondo hanno ritenuto che siffatte
attività dirette devono collegarsi all'ambito di competenza
territoriale e per materie delle regioni stesse.
Relativamente all' interesse delle regioni rispetto alla
legislazione statale avente il contenuto suindicato (preordinazione
od organizzazione e regolazione di attività statali o regionali al
fine ulteriore di promuovere l'instaurazione, o lo svolgimento, o
l'esecuzione di rapporti con Stati esteri, con Stati membri della
Comunità europea, o con organismi internazionali o con associazioni
internazionali, intergovernative o no) va poi tenuto conto
dell'esistenza di un indirizzo legislativo nel senso di riconoscere
la rilevanza di tale interesse, al punto da prevedere la
partecipazione della regione a procedimenti preparatori delle stesse
determinazioni statali.
Per quanto concerne il campo internazionale l'indirizzo si è
venuto chiaramente manifestando, sia pure in particolare collegamento
con lo sviluppo della cooperazione, evidentemente ritenendosi che
questa, in quanto riguarda ambiti sostanziali, strumenti, attività
di comune interesse che toccano da vicino le rispettive popolazioni e
i valori umani che stanno a fondamento della loro aggregazione,
implica naturalmente (e può essere più efficacemente perseguita
mediante) il coinvolgimento degli enti locali territoriali nelle
dette determinazioni statali.
Significativa al riguardo è la legge 26 febbraio 1987, n. 49, in
tema di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, che prevede,
all'art. 2 (quinto comma in relazione al quarto), il potere delle
regioni e delle province autonome (oltre che degli stessi enti locali
minori) di avanzare proposte relative alla utilizzazione delle loro
strutture per lo svolgimento di talune attività rientranti
nell'oggetto della legge e, all'art. 8, primo comma, lett. d, la
partecipazione di tre rappresentanti regionali al Comitato consultivo
istituito presso il Ministero degli affari esteri.
Per quanto concerne il campo comunitario, la rilevanza delle
regioni e degli enti locali territoriali, manifestamente crescente
nell'ordinamento comunitario, si riflette nel nostro ordinamento
interno proprio nella direzione suindicata.
Significativa al riguardo è la legge 16 aprile 1987, n. 183, in
materia di coordinamento delle politiche comunitarie, che, d'altronde
in coerenza con la legittimazione delle regioni all'attuazione delle
normative comunitarie, prevede, all'art. 9, il potere delle regioni
stesse di formulare al Governo osservazioni sui progetti delle dette
normative.
Le leggi per ultime considerate (n. 49 del 1987 e n. 183 del 1987)
danno peso all'interesse delle singole regioni pur non introducendo
una disciplina territorialmente differenziata. A maggior ragione deve
riconoscersi l'interesse regionale alla verifica della ragionevolezza
della disciplina territorialmente differenziata introdotta con la
norma impugnata, non opponendovisi il suo contenuto e quello della
legge in cui essa è inserita come già indicati.
4. - La censura è fondata.
La legge, nel titolo e nell'art. 1, enuncia chiaramente le proprie
finalità, che sono specificamente richiamate nella quasi totalità
delle sue disposizioni. Ma la norma impugnata, sia per il suo oggetto
- consultazione della Regione Veneto e del Comune di Venezia e
dichiarato scopo di privilegiare tale città come sede di organismi
internazionali - che per la sua formulazione testuale - che non
contiene lo specifico richiamo alle finalità della legge come sopra
indicate - non può ritenersi collegata con esse, sicché si risolve
nell'attribuzione alla Regione Veneto e al Comune di Venezia di un
ingiustificato potere di veto, e alla città di Venezia di un
ingiustificato privilegio, rispetto alla scelta di altre città come
sede di organismi internazionali o di loro uffici.
L'ingiustificatezza e l'irragionevolezza di una soluzione
normativa, non coerente e comunque non necessaria rispetto alla
stessa scelta di fondo della legge, appaiono tanto più gravi in
quanto il potere di veto e il privilegio con essa sanciti da un lato
sono destinati a durare per lungo tempo, e dall'altro sono operanti -
né dal testo o aliunde è dato trarre motivo per ritenere il
contrario - non già relativamente al solo territorio considerato nel
titolo e nell'art. 2 della legge (cioè relativamente a sedi o uffici
degli organismi ivi indicati astrattamente istituibili nell'ambito di
esso), ma relativamente all'intero residuo territorio dello Stato e
quindi di tutte le altre regioni (cioè relativamente a sedi o uffici
degli organismi ivi indicati astrattamente istituibili nell'intero
residuo territorio dello Stato e quindi di tutte le altre regioni).
La norma impugnata va dunque dichiarata costituzionalmente
illegittima ai sensi degli artt. 3 e 5 della Costituzione, restando
assorbiti gli altri profili di illegittimità dedotti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche
e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia
Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente e redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte