Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo

comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dalla Corte di

appello di Cagliari - Sezione per i minorenni - nel procedimento

penale a carico di Eriu Enrico, iscritta al n. 98 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Cagliari - Sezione per i

minorenni, dopo aver premesso in fatto che avverso una sentenza di

condanna a pena sostituita pronunciata dal giudice della udienza

preliminare è stato proposto appello del pubblico ministero, il

quale ha fra l'altro lamentato l'illegittima applicazione della

diminuente di cui all'art. 442 del codice di procedura penale in

quanto non vi era stata alcuna richiesta di giudizio abbreviato da

parte dell'imputato, rileva come la dedotta violazione dell'art. 442

del codice di rito sarebbe "nella specie del tutto irrilevante",

giacché, afferma il rimettente, se è vero che il giudizio

abbreviato non è stato richiesto dall'imputato, il giudice

dell'udienza preliminare ben poteva pronunciare sentenza di condanna

a norma dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n.

448;

che il pubblico ministero risulterebbe pertanto privo nel caso

di specie di qualsiasi mezzo per impugnare nel merito la sentenza di

primo grado, in quanto l'appello, sostiene il giudice a quo, deve

ritenersi "escluso nell'ipotesi considerata in via generale, dagli

artt. 568-443 1 comma lett. b) c.p.p.";

che alla stregua dei riferiti rilievi il rimettente solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma,

del d.P.R. n. 448 del 1988, come novellato dall'art. 46 del d.lgs. 14

gennaio 1991, n. 12, deducendone il contrasto con l'art. 3, lett. l),

della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui non

prevede la possibilità di proporre opposizione da parte del pubblico

ministero;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non

fondata;

Considerato che il rimettente muove dalla contraddittoria premessa

di ritenere, da un lato, che il giudice di primo grado non poteva

applicare la pena diminuita a norma dell'art. 442 del codice di

procedura penale perché l'imputato non aveva richiesto il rito

abbreviato e, quindi, il pubblico ministero non aveva prestato il

consenso, e, dall'altro, di considerare paradossalmente operanti per

lo stesso pubblico ministero i limiti all'appello sanciti dall'art.

443 dello stesso codice;

che un simile argomentare è frutto di evidente errore, giacché

in tanto possono ritenersi sussistenti i limiti all'appello di cui

innanzi si è detto, in quanto il giudice di primo grado abbia

ritualmente pronunciato sentenza in sede di giudizio abbreviato, non

potendosi certo dubitare che tutte le parti siano legittimate a

proporre impugnazione a norma dell'art. 593 del codice di rito per

riformare una sentenza di condanna che ha solo "l'apparenza" di una

pronuncia adottata all'esito di un rito che le parti non hanno

prescelto;

che, d'altra parte, nulla impedisce di ritenere ammissibile il

mezzo dell'appello anche nei confronti delle sentenze di condanna di

cui all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, che pure

il giudice a quo evoca a "modello", giacché il pubblico ministero

mantiene inalterato il suo generale potere di impugnazione stabilito

dagli artt. 593 e 594 del codice di procedura penale;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile, essendo l'istituto della opposizione

del tutto inconferente agli effetti della pronuncia che il giudice a

quo è chiamato ad adottare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo

penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di Cagliari -

Sezione per i minorenni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte