Sentenza n. 276/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2,
del codice della strada (emanato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni), promossi con ordinanze,
emesse l'8 maggio 1997 dal pretore di Bassano del Grappa nei
procedimenti civili vertenti tra Manfrotto Abramo e la prefettura di
Vicenza e tra Taddei Martina e la prefettura di Vicenza, iscritte ai
nn. 507 e 562 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 38, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico tenore emesse l'8 maggio 1997,
il pretore di Bassano del Grappa ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 218, comma 2, del codice della strada
(emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte
in cui non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di
sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui
inosservanza sia sanzionata a pena di nullità.
La norma impugnata stabilisce che, in ipotesi di violazioni
comportanti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, l'agente accertatore procede al ritiro della
patente stessa ed al suo invio, entro i cinque giorni successivi,
alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei
successivi quindici giorni, emette il provvedimento di sospensione,
che deve essere "notificato immediatamente all'interessato".
2. - Secondo il giudice a quo la mancata previsione di un preciso
termine per la notifica, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di
nullità, si traduce in una compromissione del diritto di difesa del
trasgressore, che viene privato della possibilità di ricorrere
immediatamente all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 205 del
codice della strada e di richiedere ed ottenere, concorrendo gravi
motivi, la sospensione del provvedimento prefettizio, ai sensi
dell'art. 22, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Può infatti accadere - come nei casi di specie - che l'ordinanza
del prefetto sia notificata quando è già interamente decorso il
periodo di sospensione della patente.
Pertanto, se permane l'interesse del trasgressore all'impugnazione
del provvedimento, al fine della cancellazione della sua annotazione
sulla patente di guida, egli deve scontare in tutto o in parte la
sanzione inflittagli, senza poter sollecitare un previo controllo
giurisdizionale sulla sua legittimità e fondatezza.
In tal modo, secondo il rimettente, viene innanzitutto violato il
diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ma
viene violato anche l'art. 3, sotto due profili: in primo luogo, si
produce un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto
all'ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie,
disciplinata dagli artt. 201 del codice della strada e 14 della legge
n. 689 del 1981, ove si prevede - in caso di impossibilità di
contestazione immediata - la notificazione degli estremi della
violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza
comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. In
secondo luogo, appare irragionevole che la norma impugnata stabilisca
un termine perentorio per l'emissione del provvedimento prefettizio
di sospensione della patente e non anche per la notifica dello
stesso.
3. - È intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha eccepito l'inammissibilità della questione, per
difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, poiché il pretore
di Bassano del Grappa avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti
si siano resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di
velocità contestata loro dal prefetto e abbiano quindi subito un
pregiudizio dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.
In ogni caso, la difesa erariale ritiene che la questione sia
manifestamente infondata.
A suo avviso, infatti, la norma impugnata non lede il diritto di
difesa, poiché stabilisce in modo puntuale termini molto brevi ed
anche perentori per le varie fasi del procedimento amministrativo
preordinato all'emanazione del provvedimento di sospensione: cinque
giorni per la trasmissione al prefetto della patente ritirata,
quindici giorni per l'emissione del provvedimento prefettizio, con
l'implicita decadenza dell'autorità amministrativa dal potere di
provvedere ad irrogare la sospensione, decorso inutilmente detto
termine. Pertanto, attualmente la norma garantirebbe il diritto di
difesa più efficacemente di quanto potrebbe fare la previsione di un
termine perentorio per la notifica, in quanto disporrebbe
direttamente la restituzione del documento al titolare, una volta
trascorsi i quindici giorni previsti per l'emanazione del
provvedimento prefettizio.
Inoltre, il diritto di difesa non sarebbe violato, poiché
l'interessato potrebbe proporre opposizione al pretore direttamente
avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della
patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell'art. 22, ultimo
comma, della legge n. 689 del 1981. Nel comportamento materiale di
ritiro della patente, infatti, sarebbe implicitamente configurabile
il provvedimento di sospensione da parte del prefetto, in quanto tale
atto è vincolato nell'adozione e discrezionale soltanto nella
determinazione della durata.
L'anzidetta efficacia della tutela attualmente prevista renderebbe
ugualmente insussistente la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento,
parametro che comunque non potrebbe essere richiamato, in quanto
l'art. 201 e l'art. 218 del codice della strada disciplinano ipotesi
diverse. Quanto all'ulteriore profilo della irragionevolezza, il
giudice a quo non avrebbe indicato la norma costituzionale violata e,
comunque, avrebbe "inteso invadere il merito legislativo". Considerato in diritto
1. - Il pretore di Bassano del Grappa ha sollevato, nell'ambito di
due diversi giudizi, la medesima questione di legittimità
costituzionale, dubitando della conformità agli artt. 3 e 24 della
Costituzione dell'art. 218, comma 2, del codice della strada (emanato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui
non prevede, per la notifica dell'ordinanza prefettizia di
sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui
inosservanza sia sanzionata a pena di nullità. I due giudizi
incidentali devono, quindi, essere riuniti e decisi con un'unica
pronuncia.
2. - Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di
inammissibilità della questione, per difetto di motivazione in
ordine alla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo
cui il pretore avrebbe dovuto prima accertare se gli opponenti si
siano resi o meno colpevoli della violazione di eccesso di velocità
contestata loro dal prefetto e abbiano, quindi, subito un pregiudizio
dalla tardiva notifica del provvedimento sanzionatorio.
L'eccezione non può essere accolta.
Il giudice a quo chiarisce, infatti, di essere chiamato a
pronunciarsi, in entrambi i giudizi principali, sulla legittimità
delle ordinanze prefettizie di sospensione della patente, sulla base
delle domande delle parti che eccepiscono, tra l'altro, la tardività
della loro notifica: per rispondere a tale censura egli deve
applicare la norma impugnata, della cui legittimità costituzionale,
però, dubita. Perciò il pretore di Bassano del Grappa, prima di
pronunciarsi sul merito della controversia, ha sospeso i due giudizi
e rimesso la questione alla Corte costituzionale.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
L'art. 218, comma 2, del codice della strada dispone che, in
ipotesi di violazioni comportanti la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, l'agente
accertatore procede al ritiro della patente stessa ed al suo invio,
entro i cinque giorni successivi, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, nei successivi quindici giorni,
emette il provvedimento di sospensione, che deve essere notificato
immediatamente all'interessato e che viene iscritto sul documento di
guida. Qualora l'ordinanza prefettizia non venga emessa entro i
termini indicati, il titolare della patente può ottenere la
restituzione di quest'ultima.
Il diritto di difesa dell'interessato non risulta compresso,
anzitutto perché, nel solco della giurisprudenza di questa Corte (v.
le sentenze n. 31 del 1996, n. 437 del 1995, n. 255 e n. 311 del
1994), occorre affermare che egli può immediatamente proporre
opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento
dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione
ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981.
Qualora preferisca, invece, attendere di conoscere l'ordinanza
prefettizia e questa non gli venga notificata entro venti giorni
dalla data di ritiro della patente (termine risultante dalla somma di
quelli stabiliti nel comma 2, dell'art. 218 cod. strada), egli potrà
richiedere la riconsegna del documento di guida. A quel punto, potrà
agevolmente verificare se sia stato emesso o meno un provvedimento di
sospensione della patente: in caso affermativo, infatti, la patente
stessa non verrà restituita o, quand'anche lo fosse, riporterà
l'annotazione della sospensione, sì che, in entrambi i casi,
l'interessato potrà richiedere immediatamente copia del
provvedimento prefettizio ed eventualmente impugnarlo avanti
l'autorità giudiziaria.
4. - Per le anzidette ragioni non sussiste neppure una violazione
dell'art. 3 della Costituzione, non rinvenendosi alcuna
irragionevolezza nella scelta legislativa di stabilire un termine
perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio
di sospensione della patente e non anche un preciso termine entro cui
il provvedimento stesso va notificato.
Ugualmente, non sussiste alcuna disparità di trattamento rispetto
all'ipotesi di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie,
disciplinata dagli artt. 201 del codice della strada e 14 della legge
n. 689 del 1981, ove si prevede - in caso di impossibilità di
contestazione immediata - la notificazione degli estremi della
violazione al trasgressore entro un dato termine, la cui inosservanza
comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. A
parte il fatto che in questa seconda ipotesi il termine risulta
notevolmente più lungo - e quindi il presunto trasgressore si trova
in una condizione meno favorevole -, la fattispecie ivi disciplinata
non è comparabile con quella regolata dalla norma impugnata,
considerata, soprattutto, la circostanza che nel caso previsto
dall'art. 201 del codice della strada non si può procedere
all'immediata contestazione dell'infrazione commessa, come avviene,
invece, in quello oggetto dell'art. 218.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata dal pretore di Bassano del Grappa, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte