Sentenza n. 276/2001
Altra decisione · depositata il 23/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari della
Procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, notificato
al consigliere regionale Enzo Lucchini in data 16 ottobre 2000, per
il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, promosso con
ricorso della regione Lombardia, notificato il 30 novembre 2000,
depositato in cancelleria il 19 dicembre 2000 ed iscritto al n. 62
del registro conflitti 2000.
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione
Lombardia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 novembre 2000 e depositato il
19 dicembre 2000, la Regione Lombardiaha proposto conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla
"informazione di garanzia"(recte: avviso della conclusione delle
indagini preliminari, a norma dell'art. 415-bis cod. proc. pen.),
asseritamente notificato al consigliere regionale Enzo Lucchini il
16 ottobre 2000 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di
Mantova, "per eventualmente rispondere del reato di diffamazione a
mezzo stampa nei confronti del direttore generale della azienda
ospedaliera Carlo Poma di Mantova, dott. Lelio Pischedda, a causa di
una intervista rilasciata al quotidiano La Gazzetta di Mantova in
data 14 febbraio 2000". In tale intervista - sottolinea la regione
ricorrente - il consigliere Lucchini avrebbe espresso, quale
Presidente della commissione consiliare "Sicurezza sociale" - che si
occupa fra l'altro di sanità - "le proprie valutazioni politiche
circa il provvedimento del direttore Pischedda di revoca
dell'incarico di direttore sanitario del dott. Gustavo Galmozzi". Il
16 febbraio 2000, poi, il consigliere Lucchini aveva inviato
all'assessore alla sanità ed al presidente della giunta regionale
una "istanza di verifica della regolarità della delibera del dott.
Pischedda di licenziamento in tronco del direttore sanitario dott.
Gustavo Galmozzi, opinando sulla sussistenza della giusta causa della
revoca dall'incarico e sulla correttezza procedurale della medesima".
Malgrado - sostiene la ricorrente - l'evidente nesso funzionale fra
il contenuto dell'intervista e l'attività politico-consiliare del
Lucchini, la procura di Mantova avrebbe adottato l'iniziativa
censurata, dando così luogo ad un illegittimo sindacato della
magistratura circa l'attività del consigliere regionale Lucchini,
con conseguente pregiudizio per la autonomia costituzionalmente
garantita alla regione ed ai suoi organi, tra cui il Consiglio
regionale.
Dopo aver sottolineato, alla luce della giurisprudenza di questa
Corte, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la
ammissibilità del conflitto, il ricorrente ha rievocato varie
pronunce atte a delineare la ratio e l'ampiezza della garanzia
sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, rammentando
come l'immunità in parola si estenda ai comportamenti che, pur non
rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nessofunzionale
con l'esercizio delle attribuzioni proprie degli organi di
appartenenza. Al tempo stesso - ha ancora ricordato la ricorrente -
il criterio di delimitazione della insindacabilità dei consiglieri
regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella
forma degli atti, sì che risultano garantite sotto tale aspetto
anche le funzioni che, benché di natura amministrativa, sono
assoggettate al Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle
leggi dello Stato. Quanto, poi, al nesso funzionale, questa Corte -
rammenta, ancora, la regione - ha più volte avuto modo di affermare
che la sostanziale corrispondenza, e quindi il carattere divulgativo,
sia il criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al
di fuori della attività parlamentare tipica e ciononostante
riconducibili o inerenti a quella funzione.
Risulterebbe quindi evidente - secondo la regione - che il
contenuto della intervista rilasciata dal consigliere Lucchini e "la
sua contestuale istanza di verifica inoltrata al presidente della
Giunta regionale nonché all'assessore alla sanità" costituirebbero
"diverse modalità di esercizio della medesima attività
politico-istituzionale, ovvero quella di controllo, affidata sia al
Consiglio regionale nel suo complesso, sia alle Commissioni, sia ai
singoli componenti del medesimo". Da ciò la pretesa illegittimità
dell'atto, fatto notificare dalla procura della Repubblica presso il
tribunale di Mantova, del quale conclusivamente si chiede
l'annullamento, a seguito di declaratoria di non spettanza del
relativo potere.
2. - Con successiva memoria la regione ricorrente, richiamata la
giurisprudenza di questa Corte, ha sottolineato come le dichiarazioni
del consigliere Lucchini siano state rese nell'ottica di un
complessivo disegno volto ad accertare la correttezza dell'operato di
un determinato ente dell'amministrazione regionale; disegno - ha
puntualizzato la ricorrente - che sarebbe stato posto in essere dal
Lucchini proprio nella sua qualità di consigliere regionale,
attraverso attività in parte tipiche (istanza di verifica della
regolarità formale della delibera), in parte atipiche (intervista
rilasciata al quotidiano La Gazzetta di Mantova), costituenti,
peraltro, "la manifestazione all'esterno dei contenuti di un atto
tipico". Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato deducendo che l'avviso di conclusione delle
indagini preliminari, emesso dalla procura della Repubblica presso il
tribunale di Mantova nei confronti del consigliere regionale Enzo
Lucchini, integrerebbe atto invasivo della sfera di garanzia
presidiata dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, con
correlativo pregiudizio per la autonomia che la Carta fondamentale
assicura alla regione ed ai suoi organi. Ciò in quanto, sottolinea
la ricorrente, il procedimento penale per il reato di diffamazione a
mezzo stampa - cui l'avviso contestato si riferisce - trarrebbe
esclusivo fondamento da una intervista rilasciata dal consigliere
Lucchini, nella quale il medesimo avrebbe espresso, quale Presidente
della commissione consiliare "Sicurezza sociale", valutazioni
inerenti l'operato del direttore generale della azienda ospedaliera
Carlo Poma di Mantova: intervista, peraltro, pressoché contestuale
ad un atto di sindacato consiliare, rappresentato da una nota che il
medesimo Lucchini aveva indirizzato all'assessore alla sanità ed al
presidente della giunta regionale, nella quale si prospettavano dubbi
circa la correttezza delle deliberazioni adottate dal direttore
generale della citata azienda ospedaliera.
2. - Il ricorso è fondato.
3. - Più volte questa Corte ha affermato che l'esonero da
responsabilità, previsto dall'art. 122, quarto comma, della
Costituzione quale salvaguardia dell'autonomia costituzionalmente
riservata al Consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività
che costituiscono esplicazione di una funzione affidata a tale organo
dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima
rinvia (v., da ultimo, sentenza n. 76 del 2001). Fra tali attività,
pertanto, ben possono essere annoverate quelle di vigilanza e di
controllo che spettano alle commissioni consiliari, istituite quali
articolazioni del Consiglio regionale chiamate a svolgere le loro
attribuzioni nell'ambito delle materie di rispettiva competenza.
Per altro verso, dovendosi qui valutare la prospettata lesione
della prerogativa stabilita dall'art. 122, quarto comma, della
Costituzione, in rapporto a dichiarazioni rese da un consigliere
regionale ad un organo di informazione, e perciò rilasciate al di
fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, occorrerà
stabilire se - ciò non di meno - quelle dichiarazioni siano
identificabili come espressione della attività consiliare - sia pure
nel più ampio contesto dianzi tracciato - e quindi possano ritenersi
comprese tra le "opinioni" per le quali opera la richiamata garanzia
costituzionale della irresponsabilità. Ai fini della accennata
identificazione - ha peraltro ulteriormente puntualizzato la
giurisprudenza di questa Corte - non basta la generica comunanza di
argomenti oggetto della attività consiliare tipica, rispetto alle
dichiarazioni fatte al di fuori di essa; né è sufficiente la
riconducibilità di queste ultime dichiarazioni ad un medesimo
"contesto politico". Occorre, invece, che la dichiarazione possa
essere qualificata come espressione della attività coperta dalla
menzionata garanzia costituzionale di immunità; il che normalmente
accade se ed in quanto sussistano una contestualità ed una
sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese
al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche svolte nel
consiglio regionale e le opinioni espresse nell'ambito di queste
ultime. Il carattere divulgativo, e quindi la sostanziale
corrispondenza in uno con la contestualità, finiscono dunque per
rappresentare il criterio in forza del quale le dichiarazioni
"esterne" godono dello stesso regime delle opinioni
costituzionalmente presidiate a norma dell'art. 122, quarto comma,
della Carta fondamentale, "senza con ciò determinare situazioni di
ingiustificato privilegio personale" (sentenza n. 76 del 2001 ed
altre ivi richiamate).
3. - Nella specie, la situazione denunciata dalla regione
ricorrente risponde ai richiamati principia. Dagli atti allegati al
ricorso emergono, infatti, sia la contestualità tra la lettera -
soggettivamente riconducibile alla qualità di presidente della
Commissione consiliare "Sicurezza sociale", alla quale spettano
compiti di vigilanza, e sostanzialmente assimilabile ad un atto
ispettivo (articoli 16 e 8 dello statuto regionale) - che il
consigliere regionale Enzo Lucchini ebbe ad inviare all'assessore
alla sanità ed al presidente della Giunta regionale, e l'intervista
rilasciata ad un quotidiano di Mantova, oggetto dell'addebito; sia la
sostanziale corrispondenza tra quella lettera ed il tenore delle
dichiarazioni rese alla stampa.
Rilevato quindi che, attraverso l'invio della citata missiva, il
consigliere regionale ha posto in essere unatto inerente l'esercizio
delle proprie attribuzioni di presidente di una commissione
consiliare, avente specifica competenza in merito alla problematica
ivi segnalata; e considerato che le affermazioni riprodotte
dall'organo di informazione rappresentano una illustrazione, in
chiave divulgativa, di quanto contestualmente ha formato oggetto di
un atto tipico delle funzioni all'epoca esercitate: ne deriva la
insindacabilità delle affermazioni inquestione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, alla procura
della Repubblica presso il tribunale di Mantova, emettere l'avviso
della conclusione delle indagini preliminari, impugnato con il
ricorso indicato in epigrafe; e conseguentemente;
b) Annulla l'atto impugnato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte