Sentenza n. 277/1988
Altra decisione · depositata il 10/03/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
notificato il 23 luglio 1986, depositato in Cancelleria il 25 luglio
successivo ed iscritta al n. 35 del Registro ricorsi 1986, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del
Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano n.
7809/IV del 18 giugno 1986, recante "Autorizzazione a tenere la gara
automobilistica di velocità in salita Appiano-Passo Mendola del
giorno 22 giugno;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi gli Avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia
di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano propone conflitto di
attribuzione contro lo Stato per lesione della sfera di competenza
definita dagli artt. 9 n. 6 e 16, primo comma del D.P.R. 31 agosto
1972 n. 670 (Statuto della Regione Trentino-Alto Adige) e dalle
relative norme di attuazione, approvate con D.P.R. 1° novembre 1973
n. 686, chiedendo l'annullamento dell'atto emanato dal Commissario
del Governo per la provincia di Bolzano in data 16 giugno 1986, n.
7809/IV, concernente l'autorizzazione allo svolgimento della gara
automobilistica di velocità in salita Appiano-Passo Mendola.
Detta corsa, che ha avuto luogo il 22 giugno 1986, è stata
autorizzata anche con provvedimento del Presidente della Giunta
Provinciale di Bolzano, il quale contesta la legittimità della
parallela autorizzazione concessa dal Commissario del Governo,
sostenendo di essere l'unico titolare del potere in questione. E ciò
sulla base del combinato disposto dei citati artt. 9 n. 6 e 16 del
D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che attribuiscono alle Provincie auto
nome una competenza legislativa secondaria ed una conseguente
competenza amministrativa in materia di "spettacoli pubblici per
quanto attiene alla pubblica sicurezza", e che hanno ricevuto
attuazione nel D.P.R. 1° novembre 1973 n. 686 (art. 1, primo comma)
col trasferimento alle Provincie delle attribuzioni spettanti in
materia agli organi centrali e periferici dello Stato. Tali
attribuzioni, ex art. 5 dello stesso D.P.R., sono attualmente
esercitate dal Presidente della Giunta provinciale sino a quando non
sarà diversamente disposto con legge provinciale.
Ad avviso della Provincia ricorrente in detta materia andrebbe
ricompreso non solo il potere di licenza attribuito al Questore in
ordine agli spettacoli pubblici dall'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931
n. 773 (T.U. L.P.S.), ma anche il potere di autorizzazione delle gare
automobilistiche di velocità che l'art. 9 del D.P.R. 15 giugno 1959
n. 393 (codice della strada) - cui il citato art. 68 rinvia -
attribuisce al Prefetto, poiché quest'ultimo potere atterrebbe, non
meno del primo, alla tutela della sicurezza pubblica in ordine al
particolare tipo di spettacolo pubblico rappresentato dalle gare
automobilistiche. Tale tutela non sarebbe in nulla distinguibile,
secondo la ricorrente, da quella dell'"ordine pubblico", cui il
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano si è appellato
per giustificare il permanere in capo allo Stato ( ex art. 87 n. 3
dello Statuto T.-A.A.) della competenza relativa all'autorizzazione
delle gare automobilistiche.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso sia respinto.
Il resistente sostiene che l'autorizzazione prevista dall'art. 9
del codice della strada è diretta non alla tutela della sicurezza
pubblica, ma della circolazione stradale e del traffico, materia che,
presupponendo una disciplina unitaria in tutto il territorio
nazionale, non è stata trasferita ad alcuna Regione o Provincia
autonoma. L'autorizzazione dovrebbe, quindi, essere rilasciata dal
Prefetto (nella Provincia di Bolzano, dal Commissario del Governo)
non nella veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza,
bensì di rappresentante del potere esecutivo nella Provincia, a
norma dell'art. 19 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Considerato in diritto
1. - L'oggetto del potere in contestazione va correttamente
inquadrato nella materia degli spettacoli e trattenimenti pubblici.
Per tale materia l'art. 68 del d.P.R. 18 giugno 1931 n. 773,
mentre attribuisce, in generale, al Questore un potere autorizzatorio
(primo comma), si limita a rinviare, per le gare di velocità di
autoveicoli e per le gare aeronautiche, alla disciplina espressa
dalle leggi speciali (secondo comma).
La normazione speciale per le gare automobilistiche risulta
attualmente formulata nell'art. 9 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393
(codice della strada) dove si stabilisce, al secondo comma, che "per
le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade
ordinarie sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti
delle Provincie nel cui territorio le gare medesime debbono avere
luogo".
Il coordinamento tra le due norme induce a ritenere che per il
particolare tipo di spettacolo rappresentato dalle gare
automobilistiche condotte su strada ordinaria la competenza riferita
dalla norma speciale al Prefetto non viene ad aggiungersi, bensì a
sostituire la competenza generale attribuita al Questore,
esprimendosi attraverso un potere che investe direttamente la polizia
dello spettacolo e che consegue al fatto che la strada, dove si
svolge la gara, viene temporaneamente sottratta alla sua destinazione
ordinaria.
2. - Il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670)
attribuisce alla competenza legislativa concorrente delle Provincie
di Trento e di Bolzano - e conseguentemente anche alla loro
competenza amministrativa - la materia degli "spettacoli pubblici per
quanto attiene alla pubblica sicurezza" (art. 9 n. 6 e art. 16). A
loro volta le norme di attuazione dello statuto in tema di esercizi
pubblici e spettacoli pubblici, contenute nel d.P.R. 1° novembre 1973
n. 686, trasferiscono alle Provincie autonome di Trento e Bolzano
l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti agli organi centrali e
periferici dello Stato nella materia degli spettacoli pubblici (art.
1), stabilendo altresì che, sino a quando non sarà diversamente
disposto con legge provinciale, tali poteri vengono esercitati dai
Presidenti delle Giunte provinciali (art. 5).
Ai sensi di tale disciplina risulta, dunque, evidente che anche il
potere autorizzatorio assegnato al Prefetto dall'art. 9, secondo
comma, d.P.R. n. 393 del 1959, in quanto potere attinente ad una gara
riconducibile alle forme dello spettacolo, spetta, nella Provincia di
Bolzano, al Presidente della Giunta provinciale.
Il ricorso deve, pertanto, ritenersi fondato.
Né contro tale conclusione potrebbe valere il richiamo, formulato
dal Commissario del Governo (ma non ripreso dall'Avvocatura dello
Stato) alla necessità di una doppia autorizzazione, imputabile
rispettivamente al Questore ed al Prefetto, dal momento che
l'autorizzazione, nella specie, si presenta unitaria, e nessuna
ragionevole distinzione potrebbe essere individuata tra una tutela
della sicurezza pubblica (da intendersi trasferita alla Provincia) e
una tutela dell'ordine pubblico (da intendersi, invece, riservata
allo Stato). Parimenti non può risultare fondata la tesi, avanzata
dall'Avvocatura, che vorrebbe riferire il potere di cui è causa
soltanto alla materia della circolazione stradale (riservata allo
Stato), dal momento che l'uso eccezionale e limitato della strada ai
fini dello svolgimento della gara rende, nella specie, prevalente la
disciplina relativa agli spettacoli pubblici su quella della
circolazione stradale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza al
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 per le gare automobilistiche di velocità da svolgersi
su strade ordinarie;
Annulla, di conseguenza, il provvedimento del Commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano n. 7809/IV in data 16 giugno
1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte