Sentenza n. 277/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, promossi con cinque ordinanze
emesse il 14 novembre 1989 dal Pretore di Torino, il 23 novembre 1989
ed il 7 dicembre 1989 dal Pretore di Mondovì ed il 1° dicembre 1989
(nn. 2 ordd.) dal Tribunale di Roma, iscritte ai nn. 24, 34, 35, 36 e
37 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica nn. 5 e 6, prima serie speciale dell'anno 1990;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze identicamente motivate emesse dal Pretore
di Torino il 14 novembre 1989 (Reg. ord. n. 24/90) e dal Tribunale
di Mondovì il 23 novembre ed il 7 dicembre 1989 (Reg. ord. nn. 34/90
e 35/90) è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle
disposizioni d'attuazione del nuovo codice di procedura penale, nella
parte in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai
procedimenti in cui non siano state compiute le formalità d'apertura
del dibattimento di primo grado.
Osservano i giudici a quibus che i nuovi istituti del giudizio
abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
prevedono da una parte una diversa e più rapida procedura di
definizione del processo e dall'altra una rilevante diminuzione della
pena ed altre conseguenze giuridiche più favorevoli al reo
(esclusione dell'applicazione delle pene accessorie, delle misure di
sicurezza e della condanna al pagamento delle spese processuali,
estinzione del reato). È pertanto evidente che i c.d. nuovi riti
speciali - poiché non si limitano soltanto a disciplinare
l'accertamento della notitia criminis e le attività processuali ma
incidono direttamente sulla quantificazione della pena,
sull'applicabilità di pene accessorie e di misure di sicurezza e
sull'estinzione del reato - hanno natura penale sostanziale. In
particolare, la riduzione della pena e gli altri benefici che
conseguono dai procedimenti previsti dagli artt. 438 e 444 del codice
di procedura penale hanno natura sostanziale mentre le norme che ne
disciplinano le forme di esperimento hanno natura processuale.
A parere dei giudici a quibus, dai primi tre commi dell'art. 2 del
codice penale s'evince che il nostro sistema penale accoglie non
tanto il principio della irretroattività, bensì il principio
superiore che al reo è assicurato il trattamento più favorevole tra
quelli stabiliti dalla legge a partire dalla commissione del fatto e
sino alla sentenza irrevocabile. Tale principio superiore, ispirato
al favor libertatis, si specifica poi in quello d'irretroattività
nel primo comma, in quello della retroattività (anche oltre la
sentenza irrevocabile) nel secondo comma ed in quello della legge
più favorevole nel terzo comma. Anzi, dalla degradazione della
irretroattività a semplice corollario d'un principio superiore, si
è da alcuni dedotto che l'art. 25, secondo comma, Cost. ha
implicitamente accolto non solo il principio d'irretroattività della
legge penale ma anche il principio più generale che ne è il
fondamento.
A parere delle autorità remittenti, anche se non può essere
condivisa la tesi secondo cui le norme dell'art. 2 del codice penale
siano materialmente costituzionali, deve tuttavia ritenersi che il
principio dell'applicabilità della legge più favorevole, posto dai
primi tre commi del detto art. 2 del codice penale, incidendo sullo
status libertatis e sui diritti fondamentali del cittadino, ha
rilevanza costituzionale; sicché la sua eventuale deroga deve essere
giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale.
Orbene, poiché i riti speciali di cui agli artt. 438 e 444 del
codice di procedura penale costituiscono disposizioni penali
sostanziali più favorevoli all'imputato, deriva che, ai sensi
dell'art. 2 del codice penale, la loro applicabilità non va limitata
ai procedimenti iniziati successivamente al 24 ottobre 1989 ma deve
essere estesa a tutti i procedimenti pendenti in tale data.
Il nuovo codice di procedura penale, sempre a parere dei giudici a
quibus, ha invece accolto solo parzialmente il principio
dell'applicabilità del trattamento più favorevole al reo. Infatti,
gli artt. 247 e 248 delle disposizioni d'attuazione da un lato
estendono i riti speciali ai procedimenti in corso ma dall'altro ne
limitano l'ammissibilità ai soli procedimenti nei quali non siano
state ancora compiute le formalità d'apertura del dibattimento.
Ora, tale limitazione non appare né ragionevole né diretta a
tutelare un interesse avente pari rilevanza costituzionale. Non è
invero esatta l'opinione secondo cui, poiché nel nuovo processo il
giudizio abbreviato e l'applicazione della pena a richiesta delle
parti hanno la funzione di giungere ad una rapida definizione dei
processi e la riduzione della pena costituisce solo un incentivo per
l'imputato affinché chieda tali riti, sarebbe stato ingiustificato
estenderne l'ammissibilità ai procedimenti pendenti, il cui iter con
l'apertura del dibattimento - sia giunto ad un punto tale da rendere
non più apprezzabile il beneficio d'una loro rapida definizione. Ed
infatti, se è vero che i riti speciali hanno tale funzione, ciò non
toglie che essi hanno tuttavia attribuito all'imputato un vero e
proprio diritto soggettivo di chiedere tali riti e d'ottenere la
conseguenziale riduzione della pena indipendentemente dalla loro
adozione. L'art. 448 prevede, in caso di dissenso del P.M. che il
giudice ritenga ingiustificato, che la riduzione della pena possa
essere concessa anche nel giudizio d'impugnazione. Ciò prova,
secondo le citate ordinanze di rimessione, che anche nel caso in cui
il sistema processuale non abbia tratto alcun beneficio dal rito
speciale, in quanto si è già celebrato interamente il giudizio di
primo grado e quello d'appello, ugualmente l'imputato conserva il suo
diritto d'ottenere la riduzione della pena e l'esclusione delle pene
accessorie e delle misure di sicurezza. Questa conseguenza, a parere
dei giudici a quibus, è giustificata dalla considerazione che i riti
speciali, se sono esaminati dal lato del sistema processuale
costituiscono un mezzo per giungere alla rapida definizione del
processo, mentre se sono visti dal lato dell'imputato costituiscono
un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la riduzione della
pena. Non è quindi ragionevole la giustificazione secondo cui gli
artt. 247 e 248 delle disposizioni d'attuazione del codice di
procedura penale avrebbero limitato l'ammissibilità ai procedimenti
pendenti in cui non siano state ancora compiute le formalità
d'apertura del dibattimento per la considerazione che, oltre questo
termine, il sistema processuale non ne avrebbe tratto alcun
beneficio. Questa giustificazione, oltre ad essere infondata, non
tiene conto che il principio dell'applicabilità della legge penale
più favorevole al reo, stabilito dall'art. 2 del codice penale,
incidendo sullo status libertatis e sui diritti fondamentali dei
cittadini ed essendo stato recepito dall'art. 25, secondo comma,
Cost., ha rilevanza costituzionale.
Di conseguenza, concludono i giudici a quibus, gli artt. 247 e 248
citati determinano un'ingiustificata disparità di trattamento tra
gli imputati a seconda che nei loro procedimenti siano o non siano
state compiute le formalità d'apertura del dibattimento.
Quanto alla rilevanza i giudici a quibus osservano che nei
procedimenti di cui si tratta, nei quali erano già state compiute le
formalità d'apertura del dibattimento prima dell'entrata in vigore
del nuovo codice processuale, gli imputati hanno chiesto la
definizione del processo col rito abbreviato e che l'accoglimento
della questione è certamente rilevante in quanto incide sulla
quantificazione della pena.
2. - Con due ordinanze emesse il 1° dicembre 1989 (Reg. ord. nn.
36/90 e 37/90) il Tribunale di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni
d'attuazione del nuovo codice di procedura penale, in riferimento
all'art. 3 Cost.
Il Tribunale si limita ad osservare che la disposizione impugnata
"opera una disparità di trattamento tra sottoposti a procedimenti
che siano addivenuti al giudizio dopo il 24 ottobre c.a. e quelli
già chiamati a giudizio prima della detta data con giudizio di primo
grado non ancora concluso, consentendo ai primi e non ai secondi
d'usufruire del giudizio abbreviato".
3. - Nei giudizi - ad eccezione di quello sollevato con
l'ordinanza del Pretore di Torino (Reg. ord. n. 24/90) - è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
Osserva l'Avvocatura che la stessa ordinanza di rimessione
riconosce l'inaccettabilità, nel nostro ordinamento a costituzione
rigida, di disposizioni a rilevanza costituzionale soltanto materiale
quando non siano poste in essere da disposizioni costituzionali. È
pertanto contraddittorio affermare che il principio
dell'applicabilità della legge penale più favorevole abbia tale
rilevanza e che ogni sua deroga debba essere giustificata da ragioni
aventi pari rilevanza costituzionale. Oltre che contraddittoria,
l'affermazione è incongrua in quanto, se la norma fosse formalmente
costituzionale, non basterebbero ragioni a rilevanza costituzionale a
stabilirne la deroga, perché sarebbe sempre necessario che questa
venga disposta con norma formale costituzionale. Del resto, la
sentenza di questa Corte n. 164 del 1974 ha statuito che l'art. 25
Cost. vieta la retroattività della legge penale ma non concerne
l'ultrattività, che è disciplinata dall'art. 2 del codice penale,
in tal modo evidenziando la distinzione fra la valenza meramente
ordinaria di quest'ultima disposizione ed il diverso contenuto
normativo dell'art. 25 Cost.
È quindi evidente l'infondatezza della sollevata questione
perché il diritto soggettivo dell'imputato di chiedere i nuovi riti
speciali e d'ottenere la conseguente riduzione della pena è
riconosciuto nei limiti previsti dall'ordinamento e cioè nei casi in
cui, con ragionevole valutazione legislativa che tien conto di
esigenze di celerità del processo penale, quei riti siano adottabili
e non già indipendentemente dalla loro adozione. A parere
dell'Avvocatura generale, non è quindi violato l'art. 3 Cost.
poiché non v'è eguaglianza delle posizioni iniziali; ed il diverso
trattamento è giustificato da apprezzabili ragioni d'interesse
pubblico. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe trattano un'unica questione e
possono, pertanto, unificati i giudizi, essere decise con un'unica
sentenza.
La sollevata questione di costituzionalità non è fondata.
Diverse ragioni militano a favore della costituzionalità della
limitazione, ex art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dell'ammissibilità del giudizio
abbreviato (relativamente ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) ai soli
procedimenti per i quali non siano state compiute le formalità di
apertura del dibattimento.
La prima delle sopra indicate ragioni consiste
nell'inscindibilità della disposizione impugnata: questa, infatti,
in tanto consente l'eventuale riduzione di pena in quanto intende
sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato, del giudizio
abbreviato. E tutto ciò allo scopo d'assicurare la rapida
definizione del maggior numero di processi; l'introduzione, nel nuovo
codice di procedura penale, d'una pluralità di procedimenti speciali
tende, appunto, a realizzare il predetto scopo, com'è, peraltro,
generalmente riconosciuto, e come, d'altra parte, ammettono gli
stessi giudici a quibus.
La predetta inscindibile unità finalistica dell'impugnata
disposizione rende quanto meno discutibile la doppia considerazione
del giudizio abbreviato, il quale (come, invece, si assume da alcuni
dei giudici a quibus) se esaminato sotto il profilo del sistema
processuale, costituisce mezzo per giungere alla rapida definizione
dei processi mentre, esaminato dal lato dell'imputato, costituisce un
"vero e proprio" diritto subiettivo a chiedere il giudizio abbreviato
e ad ottenere la riduzione della pena.
Va, invece, osservato che, reso impossibile, con l'apertura del
dibattimento, quel beneficio, per il sistema processuale, che
giustifica l'inclusione del giudizio abbreviato (si badi: si tratta
pur sempre di un procedimento speciale) nel sistema del nuovo codice
di procedura - non essendo, cioè, razionale consentire un giudizio
abbreviato, inidoneo a raggiungere lo scopo unitario della
disposizione impugnata - è conseguentemente e razionalmente
impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" ad ottenere la
riduzione di pena. Quand'anche si configurasse un diritto
dell'imputato ad ottenere la riduzione di pena qui in esame,
l'utilità per il generale sistema processuale, e, pertanto,
l'esperibilità del giudizio abbreviato costituirebbe, pur sempre,
limite all'esercizio del predetto "diritto".
2. - Si badi: il legislatore, che ben poteva dichiarare
applicabile il nuovo codice di procedura penale soltanto ai fatti per
i quali, alla data dell'entrata in vigore dello stesso codice ancora
non fosse stato iniziato procedimento penale, ha invece, dettando
apposite norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) ritenuto
opportuno, al fine d'accelerare anche la definizione dei procedimenti
pendenti e di conseguentemente permettere il funzionamento stesso del
nuovo codice, estendere l'applicazione di alcuni istituti del nuovo
codice anche ai procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore
dello stesso codice.
Tale applicazione è stata, tuttavia, razionalmente limitata ai
soli casi in cui gli istituti stessi siano in grado di mantenere la
loro fisionomia e finalità.
In altre parole: poiché lo scopo dell'istituto del procedimento
abbreviato è quello di consentire la sollecita definizione del
giudizio, escludendo la fase dibattimentale, è del tutto razionale
che, per i reati pregressi e per i procedimenti in corso, tale
istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo
possa essere ugualmente perseguito, e cioè soltanto quando non si
sia ancora giunti al dibattimento.
Anzi, irrazionale sarebbe stata un'applicazione del giudizio
abbreviato oltre i predetti limiti. Infatti, in tanto è riconosciuto
il "diritto" dell'imputato di chiedere che il processo sia definito
nell'udienza preliminare, ex primo comma dell'art. 247 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale e di ottenere i conseguenziali benefici, in quanto, da un
lato, si consente una rapida definizione del giudizio e, dall'altro,
tal diritto funge, per così dire, da corrispettivo per il rischio
che assume l'imputato d'essere giudicato allo stato degli atti e di
rinunciare al dibattimento, dal quale potrebbe anche scaturire una
pronuncia a lui più favorevole. Pertanto, se fosse possibile
all'imputato chiedere il rito abbreviato anche nel caso che il
dibattimento sia già iniziato, i benefici non sarebbero più
giustificati né dallo scopo (ormai impossibile) d'eliminare la fase
dibattimentale né dal rischio assunto dall'imputato, il quale invece
si troverebbe nella comoda situazione di decidere dopo che il
Pubblico Ministero ha già offerto le sue prove e comunque dopo aver
potuto valutare l'andamento del dibattimento stesso. Si tratterebbe
quindi d'una situazione ingiustificata ed irrazionale.
Non è, pertanto, producente il confronto fra imputati per i quali
il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto proprio
perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse; l'apertura
del dibattimento rende irrazionale l'applicabilità del giudizio
abbreviato.
Ugualmente inconferente è il richiamo all'art. 448 del nuovo
codice ed alla possibilità che il giudice applichi la riduzione
della pena dopo il dibattimento quando ritenga ingiustificato il
dissenso del Pubblico Ministero. Anche questo caso, infatti,
presuppone pur sempre che l'imputato abbia fatto la richiesta
(assumendosi il relativo rischio) prima del dibattimento, mentre nel
caso di specie si tratterebbe di imputati che sarebbero autorizzati
ad ottenere i benefici senza correlativi rischi.
3. - Di tutto ciò non possono non essere consapevoli i giudici a
quibus. Il ricorso al principio dell'applicabilità della legge più
favorevole al reo, di cui all'art. 2, terzo comma, del codice penale,
che si assume recepito dall'art. 25, secondo comma, Cost., va
considerato, infatti, come ricerca d'un principio valido a superare
le ragioni che militano a favore della costituzionalità della
disposizione impugnata.
In questa sede, non è consentito addentrarsi nell'esame del tema
dell'appartenenza o meno, alla Costituzione, del principio di
retroattività della "posteriore" legge penale favorevole
all'imputato.
La mancanza, nella Costituzione, d'esplicita menzione del predetto
principio e l'approvazione dell'ordine del giorno Giovanni Leone ed
altri, soppressivo della seconda parte del secondo comma dell'art. 20
del progetto (dove costituzionalmente si sanciva la retroattività
della legge posteriore favorevole al reo: cfr. seduta antimeridiana
del 15 aprile 1947 dell'Assemblea Costituente) sembra dar torto ai
giudici a quibus.
Senonché, i lavori preparatori vanno studiati ed approfonditi
nelle motivazioni che conducono alle conclusioni soppressive.
In tanto, vale preliminarmente chiedersi se sia, per sé,
sufficiente, al fine d'escludere l'appartenenza alla Costituzione
d'un determinato principio, peraltro sempre appartenuto
all'ordinamento previgente, il silenzio (e non l'esplicita
esclusione).
Ma, di più, v'è da osservare che l'assoluta, stragrande
maggioranza dei Costituenti non ha avuto mai dubbi sulla
costituzionalizzazione anche del principio di retroattività della
legge penale "successiva", favorevole al reo.
Ed infatti, nella seduta antimeridiana del 25 gennaio 1947
dell'adunanza plenaria della Commissione per la Costituente, l'art.
19 del progetto risultava così formulato: "Nessuno può essere
distolto dal suo giudice naturale, precostituito per legge; né può
essere punito se non in virtù di una legge già in vigore prima del
fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge
posteriore sia più favorevole al reo".
Va aggiunto che gran parte degli emendamenti proposti alla seconda
parte del secondo comma dell'art. 20 (il contenuto dell'art. 19 era
stato intanto parzialmente trasferito nell'art. 20 del progetto)
ancora prevedevano come costituzionalizzato anche il principio di
retroattività della legge penale "successiva" favorevole al reo
(cfr. verbali della ricordata seduta antimeridiana del 15 aprile 1947
dell'Assemblea Costituente).
L'accordo, nell'ora citata seduta, non fu raggiunto soltanto
sull'ampiezza delle nozioni di leggi eccezionali e temporanee e cioè
sull'ampiezza delle deroghe al principio, in sé accettato, della
retroattività della legge "successiva" favorevole al reo: fu
soltanto per il mancato accordo su tal punto che venne proposto
l'ordine del giorno, approvato, soppressivo dell'esplicita menzione
della retroattività della legge penale "posteriore" favorevole al
reo.
Queste considerazioni non intendono, certo, giungere a respingere,
in questa sede, l'opinione tradizionale in materia ma valgono a
chiarire da una parte che quasi tutti i Costituenti non furono per
nulla alieni dal costituzionalizzare anche il principio di
retroattività della legge penale, successiva al fatto, favorevole al
reo e d'altra parte che gli stessi Costituenti furono ben "attenti e
preoccupati" delle eccezioni al principio della predetta
retroattività. Resta da vagliare - ma non è questa la sede - se la
rimessione al legislatore ordinario della risoluzione delle questioni
attinenti alla successione di leggi penali nel tempo (così si
esprimevano i Costituenti) esprima disinteresse, da parte degli
stessi Costituenti, per il tema, con la conseguenza dell'assoluta
"libertà", in proposito, del legislatore ordinario oppure equivalga
a concessione a quest'ultimo della sola discrezionale valutazione in
ordine alle leggi eccezionali, temporanee (e finanziarie) uniche
idonee a derogare al principio di retroattività delle leggi penali
"posteriori" favorevoli al reo.
4. - Il caso di specie va risolto senza ricorso all'esame
dell'ampiezza, portata, e contenuti dell'art. 2 del codice penale.
Questa disposizione entra in discussione, infatti, solo e soltanto
ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione
sociale del fatto tipico oggetto del giudizio. La dottrina è,
invero, attenta a chiarire che ex art. 2, secondo e terzo comma, del
codice penale, non è consentito sottoporre a punizione (od a più
grave punizione) un soggetto per un fatto che, nello stesso momento
in cui vien perseguito, non riveste più, per la coscienza sociale,
quella nota d'illiceità per la quale fu legislativamente
incriminato.
Soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, occorrerebbe, pertanto, rileggere l'art. 2, secondo
e terzo comma, del codice penale e chiarire l'estraneità all'ambito
d'operatività dei principi enunciati dai predetti commi
(retroattività della legge penale successiva abrogativa e della
legge successiva modificativa in melius, salvo il giudicato) delle
ipotesi nelle quali non si sia verificato un mutamento, favorevole al
reo, della valutazione della coscienza sociale rispetto ad un fatto
penalmente illecito.
Poiché è generalmente riconosciuto che indispensabile premessa
dell'applicazione dei principi innanzi ricordati - sia che si faccia
ricorso all'irrazionalità di punire (o continuare a punire in
maniera sfavorevole) alcuni soggetti per fatti che chiunque può
impunemente (o subendo un trattamento più favorevole) commettere,
nel momento stesso in cui i primi subiscono "pesanti" condanne, sia
che ci si riferisca al favor libertatis, del quale irretroattività
della legge penale creativa o modificativa in peius e retroattività
della legge penale abolitiva o modificativa in melius costituirebbero
derivazioni - è il mutamento (favorevole al reo) della valutazione
sociale rispetto ad un fatto che, appunto a seguito di tale mutata
valutazione, la legge penale sanziona in maniera più lieve od
addirittura (secondo comma dell'art. 2 del codice penale) considera
penalmente lecito: nelle ipotesi in cui non si è verificata una
mutata valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato si è
fuori dell'ambito d'applicabilità dei principi in discussione.
Or, nel caso in esame, la valutazione sociale negativa, rispetto
ai fatti oggetto del processo penale, non è mutata: nulla, invero,
è variato in ordine all'illiceità od alla disciplina giuridico -
penale dei fatti previsti nel codice penale sostanziale. La
possibilità della riduzione di pena per chi richiede il procedimento
abbreviato vale soltanto, come s'è innanzi osservato, a stimolare,
nei limiti dell'esperibilità del procedimento abbreviato, la
richiesta, da parte dell'imputato, dello stesso procedimento:
l'intento "stimolatorio" della richiesta del giudizio abbreviato non
può, pertanto, assurgere a mutata valutazione sociale, in senso
favorevole al reo, del fatto, oggetto del giudizio, previsto e punito
dal codice penale sostanziale.
Consegue che al caso in esame non può applicarsi il disposto di
cui al terzo comma dell'art. 2 del codice penale. Rimane, pertanto,
libero il legislatore di non far retroagire la disposizione impugnata
a favore degli imputati i cui procedimenti abbiano, alla data del 24
ottobre 1989, già raggiunto il dibattimento. Non risulta violato,
pertanto, l'art. 3, primo comma, Cost., a causa, come s'è innanzi
accennato, della diversità delle situazioni diversamente valutate e
disciplinate dal legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) sollevata,
con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Torino con ordinanza
14 novembre 1989, dal Tribunale di Mondovì con due ordinanze del 23
novembre e del 7 dicembre 1989 e dal Tribunale di Roma con due
ordinanze del 1° dicembre 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte