Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 21 settembre 1995 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a

carico di Annibaldi Alvaro, iscritta al n. 797 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Forlì ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero

debba procedere all'interrogatorio dell'indagato anteriormente alla

formulazione della imputazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le

considerazioni svolte in altro atto di intervento cui ha fatto

integrale rinvio;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla

identica questione in relazione al primo comma dello stesso art. 554

cod. proc. pen., ne ha dichiarato la manifesta infondatezza

osservando, fra l'altro, come non possa "ritenersi costituzionalmente

imposta l'audizione dell'indagato, iscrivendosi la stessa in una fase

che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la

formulazione dell'imputazione, essenziali per consentire appieno un

efficace e concreto esercizio del diritto di difesa" (v. ordinanze n.

137 del 1995 e n. 47 del 1996);

che simili considerazioni valgono a fortiori per l'ipotesi

prevista dal secondo comma dell'art. 554 cod. proc. pen., dal momento

che la stessa si riferisce al caso in cui la formulazione della

imputazione non scaturisce dalla scelta operata dal pubblico

ministero a conclusione delle indagini preliminari, ma dalla

ordinanza del giudice che non ha accolto la richiesta di

archiviazione;

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte