Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

24 dicembre 1908, n. 797 (Legge per l'unificazione dei sistemi di

procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali

dello Stato e degli altri enti pubblici), trasfuso nell'art. 1 del

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 20

ottobre 1998 dal giudice di pace di Roma, nel procedimento civile

vertente tra Cianci Antonio e l'ACEA, iscritta al n. 46 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Cianci Antonio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad

ingiunzione fiscale, promosso da Cianci Antonio contro l'ACEA -

Azienda comunale energia e ambiente, il giudice di pace di Roma ha

sollevato, con ordinanza del 20 ottobre 1998, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 14 aprile

1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di

legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello

Stato) "e precisamente: art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 797"

(Legge per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti

pubblici) "nella parte in cui estende la procedura speciale di

riscossione ai proventi dei servizi pubblici esercitati dallo Stato e

dagli Enti pubblici, anche in ipotesi di pretesa creditoria derivante

da contratto", denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che il rimettente muove dall'assunto che, nel procedimento di

ingiunzione regolato dal regio decreto n. 639 del 1910, l'opposizione

del debitore apra "un ordinario processo di cognizione, nel quale

l'ingiunto esperisce un'azione di accertamento negativo diretta a

contestare il diritto all'esecuzione, con le necessarie conseguenze

connesse alla sua veste di attore, anche in ordine all'onere della

prova";

che da tale principio da reputare, ad avviso del giudice a

quo espressione "dell'orientamento della Suprema Corte", al quale

egli "intende uniformarsi" discenderebbe, in favore dello Stato e

degli enti pubblici, "un regime speciale, privilegiato rispetto a

quello previsto dal codice di rito";

che, peraltro, secondo l'ordinanza di rimessione, mentre in

ipotesi di riscossione di imposte è giustificabile tale regime e la

conseguente "limitazione dei diritti fondamentali sanciti dagli

artt. 3 e 24 della Costituzione, in vista di un interesse primario

dello Stato e degli enti pubblici", analoga giustificazione non può

invece valere per le pretese creditorie, nascenti "da contratto",

vantate da un'azienda municipalizzata (ACEA), ovvero da altri enti

pubblici, e cioè per quella attività economica che, come nel caso

delle bollette per consumo di energia elettrica, non consente di

reputare "supportata da un interesse superiore" la "posizione di

privilegio, in materia di ingiunzione, goduta dall'ACEA" (all'epoca

azienda municipalizzata);

che il rimettente assume, infine, sussistere una

"evidente...disparità di trattamento" tra gli "utenti dell'ENEL",

per i quali trova applicazione l'ordinario procedimento per

ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura

civile, e coloro che, "non per libera scelta", sono utenti dell'ACEA

(come l'opponente nel giudizio principale), i quali ultimi "sono

assoggettati a procedura che, come si è visto, non consente gli

stessi diritti";

che si è costituito in giudizio Cianci Antonio, parte

opponente nel procedimento a quo per sentir dichiarare

l'illegittimità costituzionale "dell'art. 1 della legge 24 dicembre

1908, n. 797, per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per un declaratoria di infondatezza della

prospettata questione.

Considerato che il presupposto interpretativo da cui muove il

giudice a quo benché si richiami ad un orientamento risalente,

appare tutt'altro che univoco nella giurisprudenza di legittimità,

risultando disatteso da un nutrito gruppo di pronunce che si rifanno,

invece, all'opposto indirizzo, secondo il quale, nel giudizio di

opposizione ad ingiunzione fiscale, il cui oggetto è la domanda

diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta

valere con l'ingiunzione, l'opponente assume la veste di attore in

senso formale, con la conseguenza che tutti gli elementi

dell'obbligazione, anche nell'ipotesi in cui questa abbia natura

tributaria, vanno allegati e provati dall'amministrazione

ingiungente, mentre all'opponente medesimo spetta l'onere di

allegazione e prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o

estintivi di detta obbligazione, secondo il criterio generale

dell'art. 2697 del codice civile;

che, avuto riguardo al consolidato principio di questa Corte

secondo il quale, tra una pluralità di scelte interpretative, il

giudice a quo è tenuto ad adottare quella conforme al dettato

costituzionale, la questione è da reputare manifestamente infondata,

non mancando la possibilità di rinvenire una soluzione ermeneutica

idonea a superare i dubbi di costituzionalità prospettati dal

rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908,

n. 797 (Legge per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva

per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli

altri enti pubblici), trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14

aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello

Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice di pace di Roma con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte